IMPORT: le nuove (spropositate) sanzioni ex art 303 TULD

L’art. 303  TULD (DPR 43/1973), regolante le sanzioni applicate alle irregolarità doganali commesse dall’operatore in buona fede al momento della presentazione delle merci in dogana per l’importazione, è stato modificato ex art. 11 co. 4 DL 16/2012 (“semplificazioni”): per quanto riguarda la inesatta indicazione del valore questa, se comporta una rideterminazione dell’imposta accertata, viene punita con la sanzione ex comma 3 e non quella ex comma 1 art.303 TULD.

In pratica l’art.303 TULD:

  • ex  comma 1 ora punisce la difforme dichiarazione di qualità quantità e valore con la sanzione da € 103 ad € 516; tuttavia quando l’inesatta indicazione del valore comporti la rideterminazione dei diritti di confine e quando la differenza tra i diritti dichiarati e accertati superi il 5%, si applicano le sanzioni
  • ex comma 3, che il DL 16/2012 ha modificato passando da un sistema proporzionale (sanzioni da uno a dieci volte i diritti evasi), fino ad un sistema a scaglioni.

Il risultato è che violazioni di modico valore possono comportare sanzioni con importi pesantissimi, decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati applicati con il vecchio regime: infatti se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500 euro >>>> sanzione amministrativa da 103 a 500 euro (inferiore alla previgente)
  • diritti da 500,1 a 1.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (maggiore della previgente)
  • diritti da 1000,1 a 2.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro (decisamente maggiore)
  • diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro >>>> sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro (esponenzialmente maggiore: per non aver versato un’imposta pari a € 2.000,1 prima la sanzione era da uno a dieci volte l’imposta “evasa” – quindi da 2.000,10 a 20.001,00 – mentre ora va da € 15.000,00 a € 30.000,00!)
  • oltre i 4.000 euro >>>> sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti (quest’ultima fattispecie sanzionatoria è manifestamente sproporzionata).

Di solito le sanzioni tributarie, come da prassi dell’Agenzia, si applicano al minimo edittale: pertanto, con questa modifica qualsiasi violazione con un’imposta non versata superiore ad € 4.000,00 avrà lo stesso trattamento; in questo caso infatti la sanzione sarebbe identica (€ 30.000,00), sia se la differenza tra accertato e dovuto sia pari ad € 4.000,00 sia se tale differenza sia pari ad € 1.000.000,00, con evidente disparità sostanziale di trattamento tra le operazioni doganali.

Inoltre l’eliminazione dell’esimente del vecchio art. 303 co.3 TULD (se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito d’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipende “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta a inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa), porterà di fatto a parificare violazioni formali, facilmente desumibili dalla Dogana anche solo guardando la bolletta doganale, e sostanziali, accertabili invece solo con verifica merci o controllo documenti accompagnatori.

Il DL in fase di conversione non ha subito delle modifiche da parte del Parlamento; la norma prevista ex nuovo art. 303 del TULD è applicabile dalla data di promulgazione del DL 16/2012 (2 marzo 2012).

IMPORT: nuovo regime sanzionatorio più punitivo per errori nelle bolle doganali

Il DL 16/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento”) introduce importanti novità in campo doganale, in perfetta sintonia con le attuali linee guida (“equità“, vale a dire sempre più adempimenti, sempre più incomprensibili, con sanzioni sempre più pazzesche e indiscriminate):

1) modifica dell’art. 303  Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD – DPR 43/1973), rafforzando notevolmente le sanzioni sulle violazioni legate ad inesattezze dichiarative su qualità, quantità e valore delle merci.  In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative a qualità, quantità e  valore delle  merci  destinate a importazione definitiva, a deposito o a transito (esterno),  non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da  euro 103,00  a euro 516,00 a meno che l’inesatta indicazione del valore  non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual  caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.

Fanno eccezione, come in precedenza, i seguenti casi:

  • errata denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
  • le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci di una medesima voce, e  l’ammontare  dei  diritti  di  confine,  che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è  uguale  a  quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
  • le differenze in più o in meno in quantità o valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Nel nuovo art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente ex comma 3 della versione previgente  in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.

Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se  i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento  sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il  fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500,00 euro, sanzione amministrativa da 103,00 a 500,00 euro;
  • diritti da 500,01 a 1.000,00 euro, sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
  • diritti da 1000,01 a 2.000,00 euro, sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro;
  • diritti da  2.000,01  a 3.999,99  euro,  sanzione amministrativa da 15.000,00 a 30.000,00 euro;
  • oltre 4.000,00, sanzione amministrativa da 30.000,00 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

2) altra novità di rilievo ex DL 16/2012 è il potenziamento dell’accertamento doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, co. 4, D.Lgs 374/1990 e l’art. 53 del Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995).

DL 16/2012: nuovo termine di presentazione per dichiarazioni d’intento

Con il DL 16/2012, a partire dal 2/3/2012 entra in vigore una disposizione di semplificazione degli adempimenti tributari relativa alle dichiarazioni d’intento.

Ex art. 1, co. 1, lett. c), DL 746/1983, il fornitore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicazione d’imposta, sulla base della dichiarazione di intento rilasciata dall’acquirente esportatore abituale, deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo (v. CM 41/E/2005) i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.

Ex DL 16/2012, l’invio della comunicazione va ora effettuato entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’IVA.

Esempio: dichiarazione di intento ricevuta nel mese di marzo, prima operazione senza applicazione dell’IVA effettuata nel mese di giugno:
  • con la vecchia normativa la dichiarazione di intento doveva essere inviata entro il 16/4;
  • con la nuova normativa la dichiarazione di intento va inviata entro il 16/7 (contr. mensile) o entro il 16/8 (contr. trimestrale).
Ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 472/1997 (favor rei), alle eventuali violazioni commesse per la tardiva presentazione delle dichiarazioni di intento ricevute in vigenza della vecchia normativa, non si applicano le relative sanzioni (art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell’imposta) qualora la trasmissione sia avvenuta entro i nuovi termini.
Esempio: Dichiarazione di intento ricevuta nel mese di gennaio, comunicazione effettuata entro il 15/3 (in ritardo rispetto al termine del 16/2). La prima operazione senza applicazione dell’IVA è effettuata nel mese di febbraio. Per effetto del favor rei, la tardiva presentazione non può essere sanzionata in quanto il nuovo termine di presentazione è fissato al 16/3.

BLACK LIST: comunicazione solo oltre 500 euro

Fonte: Eutekne.info

Data: 05/05/2012

Autore: G. Odetto

Con DL n. 16/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo e in vigore dalla medesima data, il Legislatore ha modificato gli obblighi di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali, prevedendone l’obbligo per le sole operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro.

Non si tratta, con tutta probabilità, della modifica più attesa, in quanto la semplificazione di maggiore rilievo sarebbe stata l’esclusione degli obblighi di monitoraggio per le cessioni e gli acquisti di beni, mantenendo l’obbligo per le sole prestazioni di servizi rese e ricevute; l’intervento del DL può, tuttavia, alleggerire l’adempimento sfrondandolo dalle operazioni di importo minore.

Il limite di 500 euro dovrebbe riferirsi sia alle cessioni di beni, sia alle prestazioni di servizi. Non è chiaro, però, se debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre. Si pensi, ad esempio, a un imprenditore in regime trimestrale che si reca in Svizzera per quattro volte nel trimestre solare, soggiorna sempre presso lo stesso albergo e riceve per ciascun pernottamento una fattura del controvalore di 150 euro:
– se si considera il limite riferito a ciascuna operazione (come parrebbe dal dato letterale della norma), non vi sarebbe obbligo di comunicazione, in quanto ognuna di esse sarebbe inferiore alla soglia;
– se invece si cumulassero gli importi, la comunicazione dovrebbe essere effettuata, in quanto il controvalore complessivo (600 euro) eccederebbe la soglia stessa.

Quand’anche si propenda per la seconda soluzione, il cumulo dovrebbe essere effettuato per ogni singola controparte e non per ogni tipologia di operazione; riprendendo l’esempio precedente, se l’imprenditore avesse soggiornato per tre volte in un albergo e per la quarta in un altro, la somma dei tre pernottamenti nella stessa struttura (450 euro) sarebbe inferiore alla nuova soglia di legge.

Benefici per le spese di trasferta all’estero

Nell’attesa che si formino le prime interpretazioni sulla nuova normativa, va evidenziato che il nuovo limite potrebbe a prima vista non rappresentare una vera semplificazione, in quanto più operazioni normalmente di importo minimo erano già state escluse in via interpretativa dalla CM 2/E/2011 (si pensi, ad esempio, alle spese di trasferta del dipendente con fattura intestata al dipendente stesso, alla maggior parte delle cessioni gratuite, alle cessioni di beni documentate da scontrino o ricevuta fiscale o agli acquisti di carburante all’estero).

Proprio, però, nell’ambito delle trasferte all’estero potrebbero esservi benefici, in quanto la circolare ammette l’esonero dal monitoraggio solo se il documento di spesa è intestato al dipendente, mantenendo invece l’obbligo se la fattura è intestata al datore di lavoro. Con la nuova normativa, invece, anche le spese fatturate direttamente all’azienda potranno essere escluse dall’obbligo di comunicazione, se di importo non superiore a 500 euro. Lo stesso vale per le spese – non espressamente considerate dalla circolare 2/2011 – che il dipendente sostiene, ma che vengono documentate con scontrino (ad esempio taxi, bar e ristoranti), spese normalmente di importo minimo, tuttavia spesso inserite nelle comunicazioni per evitare rischi di sanzione.