BLACK LIST: San Marino esce dalla Black List

Con il DM 12/02/2014, pubblicato sulla GU n. 45 del 24/02/2014,  sull’individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato e che modifica il DM 4/5/1999, è stato eliminato lo Stato della Repubblica di San Marino.

Le implicazioni sono le seguenti:

PER LE IMPOSTE SUI REDDITI: a partire dall’anno di imposta 2014 i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza fiscale a San Marino non sono più soggetti alla presunzione di residenza italiana, quindi sarà l’Agenzia Entrate a dover provare che il contribuente è residente in Italia

PER LE COMUNICAZIONI IVA / BLACK LIST: l’eliminazione dal DM 4/5/1999 comporta la fine dell’obbligo di comunicazione Black List, ma non si capisce se ciò vale a partire dal 01/01/2014 o se invece dalla data di entrata in vigore del DM 12/02/2014.

PER LE COMUNICAZIONI DEGLI ACQUISTI DI BENI: la comunicazione degli acquisti di beni da San Marino tramite autofattura resta in vigore, in quanto non collegata alle black list, per cui si dovrà usare il modello di Comunicazione Polivalente.

Infine le regole dovrebbero essere le seguenti:

  • mese gennaio 2014 (scadenza 28/02/2014): quadro SE (acquisti di beni da RSM con autofattura) + quadro BL (tutte le altre operazioni con RSM: acquisti con addebito d’IVA sanmarinese, acquisti di servizi e cessioni di beni e servizi);
  • mese febbraio 2014 (scadenza 31/03/2014):  quadro SE (acquisti di beni da RSM con autofattura) + quadro BL (tutte le altre operazioni con RSM: acquisti con addebito d’IVA sanmarinese, acquisti di servizi e cessioni di beni e servizi se registrate entro il 23 febbraio 2014);
  • mese da marzo 2014 in avanti: quadro SE (acquisti di beni da RSM con autofattura) e basta.