DOGANA: sdoganamento diretto DPI per emergenza COVID-19

Sdoganamento diretto in esenzione di dazio e IVA per i DPI destinati a ospedali per l’emergenza COVID-19

IMPORTAZIONE DPI

Per velocizzare lo sdoganamento dei DPI destinati a enti territoriali e ospedalieri, con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020 il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha impartito linee guida per gestire l’importazione di DPI – Dispositivi di protezione individuale.

Ex art. 6 DL n. 18/2020 la Protezione civile può disporre la requisizione, in uso o in proprietà, “di presidi sanitari e medico-chirurgici (mascherine, visiere, ventilatori, ecc.), nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie ospedaliere sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”. Gli obiettivi:

  • consentire la distribuzione mirata di beni essenziali e quasi irreperibili al momento;
  • impedire che dalla compravendita di tali beni qualcuno possa trarre indebiti vantaggi economici ai danni dei consumatori.

COME FUNZIONA LA REQUISIZIONE – ESENZIONE DAZIO E IVA

La requisizione da parte dello Stato avviene dietro indennità corrisposta al soggetto requisito: l’indennità è commisurata ai “valori di mercato che i beni requisiti avevano al 31/12/2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta”.

La requisizione viene effettuata dall’Agenzia Dogane (ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario), che sta già operando con diversi provvedimenti di requisizione (cfr. elenco dei decreti di requisizione sul sito dell’Agenzia Dogane).

La requisizione può  avvenire per beni di proprietà di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ma per evitare di requisire beni già destinati a ospedali, cliniche, ecc. con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020, si danno le priorità:

  • sdoganare subito le importazioni di DPI (in particolare, FFP2, FFP3, N95, KN95 – nonché, in generale, i beni mobili occorrenti per fronteggiare la crisi).
  • svincolo diretto e immediato verso Regioni, Province autonome, Enti locali, PA ex art. 1, co.2 e 3 DLgs. n. 165/2001, ospedali pubblici e privati accreditati nella rete regionale dell’emergenza, così come dei soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. In questi casi, l’Agenzia delle Dogane si limiterà a comunicare l’avvenuta importazione al Commissario straordinario.
  • Ex art. 2, l’importazione in tal caso è effettuata con esenzione da dazio e IVA; non si dice nell’ordinanza, ma si presume ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009 (merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico destinate a favore delle vittime di catastrofi).

IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI

L’ordinanza non tutela le importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati: frequentemente invece gli enti si appoggiano a soggetti privati che effettuano l’importazione dei materiali. Resta il dubbio se in tal caso si applichi l’art. 2. Una risposta affermativa si potrebbe ricavare dalla lettura della determinazione direttoriale n. 101115 del 27/03/2020: ai fini dell’esenzione da dazi e IVA ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009, infatti, sono equiparate alle importazioni effettuate direttamente dall’Ente pubblico quelle effettuate da un soggetto diverso, purché sia appurato che il destinatario finale è un Ente pubblico.

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IMPORT: evasione IVA import è reato permanente. Conseguenze

L’evasione IVA all’importazione è reato permanente. 

Segnaliamo questa sentenza della Cassazione, la n. 56264/2017: l’evasione dell’IVA all’importazione (art. 70 DPR 633/72) è reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell’IVA; a questo si può aggiungere anche il delitto di truffa aggravata. Quando sussistono artifici e raggiri può essere responsabile anche la società ex DLgs. 231/2001

L’IVA all’importazione va considerata diritto di confine, e l’evasione dell’IVA configura l’illecito ex art. 292 DPR 43/1973 (altri casi di contrabbando); secondo questa sentenza, l’IVA all’importazione, anche se ritenuta tributo interno sostitutivo di un diritto di confine, ha la stessa finalità del dazio doganale, cioè impedire che, acquistando all’estero e importando nella UE, possano essere pregiudicati gli interessi economici e fiscali dello Stato e della UE. Quindi, il reato ex artt. 1 e 70 DPR 633/1972, al pari del reato di contrabbando, è configurabile nei confronti di tutti coloro che, venuti successivamente in possesso della merce che non ha assolto il tributo, ne protraggano l’illegittima circolazione anche con la semplice detenzione, senza che sia possibile distinguere tra gli importatori abusivi iniziali od originari e i detentori nei passaggi successivi.

Nel caso di specie, si parla della sottrazione dei diritti di confine su un’imbarcazione da 2.100.000 € (420.000 € di IVA all’importazione) effettuata tramite l’intermediazione di una società fittizia.

Altri aspetti interessanti:

  • calcolo della prescrizione : trattandosi di reato permanente, la sua consumazione perdura nel tempo perché il tributo grava sulla merce che continua, perciò, a mantenere la sua condizione di illegittimità anche dopo l’introduzione nello Stato. La permanenza cessa in caso di sequestro della merce stessa, facendo questo venire meno la lesione all’interesse protetto. Dalla cessazione della permanenza inizia, quindi, a decorrere il periodo per la prescrizione. La sentenza ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina della prescrizione prevista specificamente per le persone giuridiche, attesa la “diversa natura che determina la responsabilità dell’ente” (Cass. n. 28229/2016).
  • Contestazione del reato ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p (truffa aggravata): in particolare, l’effettivo proprietario e armatore dell’imbarcazione aveva indotto in errore gli ufficiali della capitaneria di porto, il Ministero dei Trasporti, l’INPS e l’IPSEMA, rappresentando falsamente al momento dell’iscrizione sul Registro internazionale la destinazione commerciale del natante, così da ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale connesso alla facoltà di non versare le somme dovute. Essendo tale reato richiamato dall’art. 24 DLgs. 231/2001, ne è derivata anche l’imputazione diretta della società coinvolta nel meccanismo fraudolento. La sentenza ha escluso l’applicabilità del “ne bis in idem”(in tal caso la duplicazione delle sanzioni – in capo al soggetto fisico e alla società) per le evasioni contributive INPS e INAIL da sommarsi a quelle relative alla truffa di cui al DLgs. 231/2001).

 

 

DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

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PLAFOND IVA: aggiornamento e-book versione 2.03

L’e-book PLAFOND IVA è stato aggiornato alla versione 2.03, e si propone come aiuto aggiornato per coloro che si trovano a gestire il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti

Le novità rispetto alla precedente versione 2.02 sono le seguenti:

  • come applicare le novità in vigore dal 2017 in materia di dichiarazione d’intento;
  • come minimizzare l’impatto delle ultime modifiche apportate alla dichiarazione d’intento
  • il nuovo modello di dichiarazione intento e le modalità di compilazione passo per passo;
  • la presentazione della dichiarazione all’Agenzia Dogane;
  • il quadro VI della dichiarazione IVA 2017;
  • come estrarre i beni dal deposito IVA da parte dell’esportatore abituale
  • la disciplina aggiornata delle sanzioni
  • nuovi riferimenti aggiunti per rispondere a (quasi) tutti i casi particolari (con la normativa di legge, gli ultimi provvedimenti e 40+ casi di  giurisprudenza e 100+ casi di prassi con abstract), utili anche per preparare una difesa.

L’ E-book è aggiornato al 7 luglio 2017 ed è in vendita sullo store online del Commercialista Telematico

E’ possibile anche scaricare una breve presentazione gratuita dell’e-book