Sdoganamento diretto in esenzione di dazio e IVA per i DPI destinati a ospedali per l’emergenza COVID-19.
IMPORTAZIONE DPI
Per velocizzare lo sdoganamento dei DPI destinati a enti territoriali e ospedalieri, con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020 il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha impartito linee guida per gestire l’importazione di DPI – Dispositivi di protezione individuale.
Ex art. 6 DL n. 18/2020 la Protezione civile può disporre la requisizione, in uso o in proprietà, “di presidi sanitari e medico-chirurgici (mascherine, visiere, ventilatori, ecc.), nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie ospedaliere sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”. Gli obiettivi:
- consentire la distribuzione mirata di beni essenziali e quasi irreperibili al momento;
- impedire che dalla compravendita di tali beni qualcuno possa trarre indebiti vantaggi economici ai danni dei consumatori.
COME FUNZIONA LA REQUISIZIONE – ESENZIONE DAZIO E IVA
La requisizione da parte dello Stato avviene dietro indennità corrisposta al soggetto requisito: l’indennità è commisurata ai “valori di mercato che i beni requisiti avevano al 31/12/2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta”.
La requisizione viene effettuata dall’Agenzia Dogane (ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario), che sta già operando con diversi provvedimenti di requisizione (cfr. elenco dei decreti di requisizione sul sito dell’Agenzia Dogane).
La requisizione può avvenire per beni di proprietà di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ma per evitare di requisire beni già destinati a ospedali, cliniche, ecc. con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020, si danno le priorità:
- sdoganare subito le importazioni di DPI (in particolare, FFP2, FFP3, N95, KN95 – nonché, in generale, i beni mobili occorrenti per fronteggiare la crisi).
- svincolo diretto e immediato verso Regioni, Province autonome, Enti locali, PA ex art. 1, co.2 e 3 DLgs. n. 165/2001, ospedali pubblici e privati accreditati nella rete regionale dell’emergenza, così come dei soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. In questi casi, l’Agenzia delle Dogane si limiterà a comunicare l’avvenuta importazione al Commissario straordinario.
- Ex art. 2, l’importazione in tal caso è effettuata con esenzione da dazio e IVA; non si dice nell’ordinanza, ma si presume ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009 (merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico destinate a favore delle vittime di catastrofi).
IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI
L’ordinanza non tutela le importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati: frequentemente invece gli enti si appoggiano a soggetti privati che effettuano l’importazione dei materiali. Resta il dubbio se in tal caso si applichi l’art. 2. Una risposta affermativa si potrebbe ricavare dalla lettura della determinazione direttoriale n. 101115 del 27/03/2020: ai fini dell’esenzione da dazi e IVA ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009, infatti, sono equiparate alle importazioni effettuate direttamente dall’Ente pubblico quelle effettuate da un soggetto diverso, purché sia appurato che il destinatario finale è un Ente pubblico.