DOGANA: ITV e IVO nuova disciplina

L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV, oppure BTI – Binding Tariff Information nella sua versione inglese) e l’Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO oppure BOI – Binding Origin Information) sono state modificate con il nuovo Codice doganale UE (Reg. UE 952/2013 – CDU).

COSA SONO

La determinazione dei dazi all’importazione e all’esportazione si basa sulla TDC (tariffa doganale comune): questa tariffa si applica in base a due fattori:

  • l’origine della merce
  • la classificazione tariffaria della merce.

In caso di dubbi su tali fattori gli operatori economici, allo scopo di evitare errori, possono richiedere alle autorità doganali di adottare:

  • decisioni di informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO o BOI ruling): può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine.
  • decisioni di informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV o BTI ruling): riguarda soltanto merci che presentano caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ITV e IVO

Le decisioni ITV e IVO hanno le seguenti caratteristiche comuni:

  • sono valide per tre anni (in passato le ITV erano valide sei anni) a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia; si precisa che le ITV rilasciate dopo il 1° maggio 2016 hanno validità di tre anni, mentre quelle rilasciate precedentemente a tale data mantengono la durata stabilita in tale momento
  • sono adottate (a titolo gratuito) entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta (prorogabile di ulteriori 30 giorni massimo)
  • sono applicabili su tutto il territorio della UE e vincolano i soggetti coinvolti soltanto con riferimento alla classificazione tariffaria o alla determinazione dell’origine delle merci. Più esattamente, le stesse obbligano tutti gli uffici doganali UE a provvedere esclusivamente in ordine alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia, nonché il destinatario della decisione (quest’ultimo a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione).
  • L’applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale richiede che il destinatario della decisione sia in grado di provare che la situazione di fatto corrisponda a quella descritta nella decisione.
  • La validità delle ITV o IVO può inoltre cessare prima dello scadere del relativo periodo (senza tuttavia effetto retroattivo).
  • Tali decisioni possono anche essere annullate, allorché le stesse si basino su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti, o, ancora, revocate (non su richiesta del destinatario delle stesse), ma non modificate.
  • In taluni casi (es. cessazione di validità), una decisione ITV o IVO può essere ancora utilizzata (esistono, tuttavia, delle limitazioni) con riguardo a contratti vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità (c.d. “uso esteso”).

PRESENTAZIONE DOMANDA ITV O IVO

La domanda di decisione relativa a informazione tariffaria vincolante (ITV) corredata da tutta la relativa documentazione si presenta all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o a quella dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate (CM 8/D/2016).

Le istanze di ITV e di IVO devono essere presentate compilando il modello di domanda in formato elettronico stampabile presente nella sezione “Nuovo codice doganale dell’Unione-CDU” del sito dell’Agenzia Dogane.

In relazione alle domande di ITV sono previsti, in attesa che diventi obbligatorio l’utilizzo di procedimenti informatici, due distinti modelli:

  1. valido fino alla data di potenziamento della 1° fase del sistema elettronico, prevista per il 1° marzo 2017 (allegato 2 Reg. UE n. 341/2016);
  2. valido dalla data di potenziamento della 1° fase fino alla data di potenziamento della 2° fase del sistema elettronico (prev. 01/10/2018) (allegato 4 Reg. UE n. 341/2016).

Sia in caso di ITV che di IVO, inoltre, l’autorità doganale, in caso di decisione sfavorevole per il richiedente, non comunica a quest’ultimo le motivazioni della decisione che è intenzionata a prendere né consente a quest’ultimo di esprimere il proprio punto di vista al riguardo (non, tuttavia, nell’ipotesi di revoca o annullamento e di diniego di rilascio della decisione); inoltre in caso di espletamento di formalità doganali da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto di tale decisione, deve essere obbligatoriamente data indicazione nella dichiarazione in dogana (casella 44), precisando il numero di riferimento della stessa.

IMPORT: recupero dazi import oltre i 3 anni

Cassazione 7561/2015: il recupero a posteriori dei dazi può essere avviato dopo la scadenza del termine di 3 anni, solo se la mancata determinazione del tributo doganale sia avvenuta a causa di un atto costituente reato

Con tale sentenza, la Cassazione si è pronunciata sul termine di prescrizione per l’azione di recupero a posteriori di dazi non riscossi (v. art. 221, n. 3 e n. 4, CDC – Reg. (CEE) 2913/1992, e art. 84 TULD – DPR 43/1973), nello specifico sulla legittimità degli avvisi di revisione d’accertamento emessi dalla dogana, ai fini del recupero dei dazi evasi, a seguito di comunicazione dell’Olaf relativa a falsi certificati Agrim allegati alla dichiarazione doganale presentata all’atto dell’importazione.
Al riguardo, l’Amministrazione doganale aveva impugnato la sentenza di merito, confutando le conclusioni del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto estinta la pretesa fiscale esercitata dall’Amministrazione per intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento, in conseguenza del decorso del termine triennale ex art. 221 Reg. CEE 2913/1992.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, la conferma della falsità dei predetti certificati produrrebbe, invero, l’effetto di consentire la revisione a posteriori dell’accertamento dei dazi doganali evasi anche oltre il suddetto termine triennale di prescrizione.
Ex art. 221, n. 3, CDC si introduce una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell’importo dei dazi import o export da pagare non può più essere effettuata dopo il termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale (v. sentenze Corte Giustizia UE causa C-201/04; causa C-124/08 e C-125/08; causa C-75/09); si stabilisce, inoltre, che il termine di prescrizione è sospeso a seguito di presentazione di un ricorso e per la durata del relativo procedimento.
Ex art.221, n.4, CDC come eccezione si dispone che, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto “perseguibile penalmente”: si tratta di un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell’obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.

In Italia, ex art. 84 DPR 43/1973, l’azione di recupero a posteriori dei dazi import o export non può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale; tuttavia, la comunicazione al debitore dell’importo dovuto può avvenire anche dopo il termine triennale nella sola ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto costituente reato.

Secondo la Cassazione, la proroga del termine di prescrizione richiede pur sempre che, nel corso del termine in parola, e non dopo la sua scadenza, sia trasmessa all’autorità giudiziaria la notitia criminis, che lega il reato al presupposto di imposta (v. Cassazione sentenza 5384/2012). Nel caso  specifico, non risulta nessuna notizia di reato (atto trasmesso dall’Amministrazione all’autorità giudiziaria inquirente) agli atti: quindi manca del tutto agli atti una notitia criminis rilevante ai fini penali, secondo le regole dell’ordinamento nazionale.
Stando così le cose, la Cassazione ha concluso che, nel caso concreto l’avviso di revisione dell’accertamento emesso dopo i tre anni deve essere considerato tardivo.
Inoltre si segnala che, con la CM 3/D/2015, l’Agenzia Dogane è recentemente intervenuta nella materia per prendere atto dell’ormai unanime e consolidato orientamento della Cassazione e invitare gli uffici periferici ad abbandonare i contenziosi in essere, nei casi in cui il contribuente abbia eccepito in sede di giudizio il decorso del termine triennale e il giudice abbia, con la conseguente pronuncia, accertato l’intervenuta prescrizione.

PLAFOND IVA: dal 25/05 dichiarazione intento in dogana non più cartacea

Da oggi 25/05/2015, con la nota Agenzia Dogane n. 58510 del 20/05/2015 partono le procedure che consentono agli esportatori abituali di:

  • essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione di intento in Dogana cartacea (insieme alla relativa ricevuta di presentazione telematica alle Entrate);
  • utilizzare la dichiarazione di intento in dogana per più operazioni doganali, nel limite del plafond disponibile.

In sintesi, a partire da oggi, gli operatori potranno comunicare telematicamente anche solo il numero della dichiarazione di intento in dogana, che potrà essere efficace per tutte le operazioni doganali effettuate durante l’anno, e non più per la singola operazione; dopo ogni operazione, il plafond disponibile sarà ridotto dell’importo effettivamente utilizzato, sullo specifico conto a scalare imputato all’esportatore abituale.

La dichiarazione di intento in dogana potrà quindi essere presentata anche per più operazioni di importazione, e sarà possibile compilare il campo 2 del modello di dichiarazione di intento anche per le operazioni doganali, come in generale per gli acquisti di beni/servizi: in tal modo, l’operatore inserisce l’importo corrispondente all’ammontare del proprio plafond che presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento. Questa procedura era già stata riconosciuta dall’Agenzia Entrate (RM 38/E/2015) ma solo oggi dall’Agenzia Dogane (v. anche nota n. 46452 del 20 aprile 2015), dopo l’eliminazione dei problemi tecnici, dovuti essenzialmente ad errori nella compilazione delle dichiarazioni da parte degli operatori. In pratica la banca dati dell’Agenzia Entrate viene messa a disposizione dell’Agenzia Dogane (sistema AIDA) dispensando gli importatori dalla presentazione della dichiarazione di intento cartacea, e consentendo contestualmente l’attivazione dei conti a scalare per la gestione del plafond IVA.

Non essendo più richiesta la presentazione della dichiarazione di intento per ogni operazione, il plafond verrà speso direttamente mediante il sistema AIDA. Il funzionamento è il seguente:

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PLAFOND IVA: dichiarazione intento cumulativa in dogana RM 38/E/2015

Con RM 38/E/2015 l’Agenzia Entrate ha chiarito che è possibile presentare una unica dichiarazione d’intento cumulativa in dogana con riferimento a più operazioni di importazione, fino a concorrenza del plafond utilizzabile nell’anno di riferimento.

Ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/83, come modificato ex DLgs. 175/2014, l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA deve risultare da apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate, la quale rilascia una ricevuta, che deve essere consegnata insieme alla dichiarazione al fornitore o in Dogana: la norma non prevede, dunque, alcuna limitazione all’utilizzo del plafond, nella dichiarazione di intento, al fine di effettuare importazioni senza applicazione dell’IVA.

Ex art. 20 DLgs. 175/2014, l’Agenzia Entrate deve poi anche mettere a disposizione dell’Agenzia Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per l’attività di controllo, quindi, essendoci i dovuti controlli come succede per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali, una dichiarazione d’intento può ben riguardare diverse operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza del plafond IVA utilizzabile nell’anno di riferimento.

L’importatore quindi ad oggi può compilare tanto il campo 1 quanto il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento:

  • non deve più indicare obbligatoriamente, nel campo 1 della dichiarazione d’ intento, il valore dell’operazione alla quale la dichiarazione si riferisce;
  • può invece utilizzare anche per le importazioni (come per gli acquisti di beni e servizi da fornitori nazionali), il campo 2 della dichiarazione intento, ove indicare l’ammontare del plafond che si intende utilizzare per gli acquisti senza applicazione dell’IVA, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del plafond IVA che l’operatore presume di utilizzare per effettuare importazioni nel periodo di riferimento

Il dubbio nasceva dalla RM 27 luglio 1985 n. 355235 (ora da ritenersi superata), in cui si sosteneva che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo”, poichè all’epoca si dovevano effettuare i riscontri per ciascuna singola operazione doganale. Secondo tale RM sono state predisposte anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di intento (con il provvedimento n. 19388 dell’11/02/2015) che, dovranno quindi essere aggiornate.

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