DOGANA: Reg. UE 978/2012 – Nuovo Sistema Preferenze Generalizzate

A partire dal 01/01/2014 entra in vigore il nuovo Regolamento (UE) 978/2012 sul Sistema delle Preferenze Generalizzate, che sarà in vigore per i prossimi 10 anni, fino al 31/12/2023.

Esso sostituisce il Reg. (CE) 732/2008, applicabile fino al 31/12/2013.

La UE, anche in virtù del Trattato sul funzionamento della UE che promuove lo sviluppo sostenibile, il buon governo e l’eliminazione della povertà nei Paesi in via di Sviluppo (SPG), ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante norme che consentono di importare nel territorio UE merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine (Form-A).

Tale accesso preferenziale delle merci ha il fine di aiutare i Paesi SPG a ridurre la povertà grazie al commercio internazionale che può portare risorse da reinvestire nello sviluppo dell’economia.

Nei passati regolamenti UE sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG), si distingue tra i seguenti regimi:

  • generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo;
  • speciale che incentiva lo sviluppo sostenibile e il buon governo di quei paesi che intraprendono riforme in senso democratico.

Il Reg. (UE) n. 978/2012 – nuovo regolamento SPG (Sistema Preferenze Generalizzate) – prevede tre regimi:

  • REGIME GENERALE che comprende tutti i paesi che condividono uno stadio di sviluppo economico medio-alto (che consentirà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema). La novità più importante è che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 01/01/2014, da 176 ad 86 (allegato II Reg. (UE) 978/2012). Nell’elenco dei prodotti del regime generale viene fatta una distinzione tra:
  • prodotti sensibili la riduzione daziaria è del 3,5 %;
  • prodotti non sensibili: per questi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, ; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili dei capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (Reg. (UE) 987/2012) la riduzione è del 20%.
  • Nel caso in cui per 3 anni consecutivi il valore medio delle importazioni nella UE da un determinato paese SPG superi ilivello di soglia ex All. VI Reg. (UE) 978/2012, tali preferenze verranno sospese.Mediante il Reg. (UE) 1213/2012 la UE ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire dal 01/01/2014 e dureranno fino al 01/01/2016.
  • 2 REGIMI SPECIALI, nello specifico
    • primo regime speciale, che concede preferenze aggiuntive ai paesi che risultano vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a sostenere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione UE che concede tale beneficio se il paese richiedente:
      • è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale;
      • ha ratificato tutte le convenzioni ex All. VIII Reg. (UE) 978/2012 (convenzioni pertinenti) e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni.
    • secondo regime speciale (EBA,“everythings but arms”, ) che garantisce l’accesso al mercato UE in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, a eccezione del commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della TARIC, esclusi quelli di cui al capitolo 93. L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nell’allegato IV Reg.(UE) 978/2012. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, la UE fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. Inoltre le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuano ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato UE.

DOGANA: linee guida al pagamento dei diritti doganali con bonifico

Fonte: www.cnsd.it

Disponibile sul sito web dell’Agenzia Dogane e Monopoli una guida al pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale in versione provvisoria (versione 1.4 dell’11/09/2013).  Con la determinazione protocollo n. 72058/RU del 7 luglio 2011 del Direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione dell’Agenzia delle dogane, l’Agenzia aveva infatti costituito un apposito gruppo di lavoro che si occupasse della redazione di una serie di istruzioni operative per orientare gli operatori in questa forma di pagamento, da tempo attesa, illustrando alcuni dei temi più delicati della materia, quali i tempi di riaccredito, l’efficacia liberatoria della ricevuta del bonifico e la valenza civilistica e fiscale della quietanza elettronica.

Si precisa che con il DM Economia e Finanze del 5/2/2010 era stato disposto che gli importi versati mediante bonifico bancario o postale a titolo di pagamento o di deposito dei diritti doganali o delle altre somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, dopo essere affluiti nell’apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria dello Stato, vengono prelevati dall’Agenzia Dogane, a giorni alterni, per il contestuale versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato o il riversamento agli altri enti beneficiari.

L’art.1 co.6 DM demandava all’Agenzia, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione di istruzioni operative ai soggetti che intendono usufruire delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. La versione definitiva della guida sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia alla fine della sperimentazione.

>>>> Scarica il testo della GUIDA AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI TRAMITE BONIFICO

DOGANA: il furto delle merci non esclude l’obbligazione doganale

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 12/07/2013

Il caso esaminato dagli eurogiudici riguarda la sottrazione di alcuni prodotti, vincolati a un regime sospensivo, e l’esigibilità dell’imposta all’importazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 206 del codice doganale comunitario ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’amministrazione finanziaria francese ed una società in relazione al pagamento dei dazi doganali.

Il protagonista della controversia
In seguito a un furto, nel corso del quale sono stati rubati alcuni articoli detenuti in regime di deposito doganale, l’Amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dei dazi doganali applicabili a tali merci.
Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento; la controversia è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione francese in seguito al ricorso presentato dalla Amministrazione doganale nei confronti del contribuente risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio.
La Corte francese ha pertanto sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte UE, chiedendo di conoscere se l’articolo 206 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale verificatosi nel caso di specie costituisce una perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che in tale ipotesi, si ritiene che non sia sorto alcun debito doganale all’importazione.
L’articolo  206 prevede che “in deroga agli articoli 202 e 204, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l’interessato fornisca la prova che l’inadempienza degli obblighi è dovuta alla restrizione totale o alla perdita irrimediabile della  merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l’autorizzazione dell’autorità doganale”.

Le valutazioni della Corte di giustizia Ue
L’articolo 206 del codice doganale esclude la nascita di una obbligazione doganale, qualora l’interessato fornisca la prova secondo cui l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l’autorizzazione delle autorità doganali. Tale disposizione (come stabilisce la apposita deroga agli articoli 202 e 204), può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 202 e 204.
L’articolo 202 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale nell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’UE.
L’articolo 204 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 del codice doganale.
Gli articoli 203 e 204 hanno campi di applicazione diversi: il primo riguarda comportamenti che riguardano la sottrazione delle merci al controllo doganale; il secondo ha invece per oggetto l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali.
Per verificare quale delle due disposizioni trovi applicazione, occorre verificare se i fatti in questione costituiscono una sottrazione al controllo doganale, e solo in caso di esito negativo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 204 del codice doganale.
Quanto alla nozione di sottrazione al controllo doganale, la Corte rileva che la stessa comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. A tale ipotesi è riconducibile il caso di specie, in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.
La nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale dell’UE, dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, in seguito al furto commesso all’interno di un deposito doganale le merci sono spostate fuori dal deposito senza essere sdoganate.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo 206, detta disposizione non permette di escludere la nascita di una obbligazione doganale in caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, nell’ipotesi di sottrazione della merce al controllo doganale oggetto dell’articolo 203 di tale codice comunitario. Pertanto, il furto di merci, come avviene nel caso di specie, fa sorgere una obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale; detto furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale non rientra  nell’ambito applicativo dell’articolo 204 di tale codice.
Pertanto, gli articoli 202 e 204 non sono applicabili al caso di specie; da ciò deriva che non è necessario procedere alla interpretazione di quanto previsto dall’articolo 206, applicabile soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in base a tali disposizioni.

Le conclusioni della Corte UE 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 203 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo sorgere una obbligazione all’importazione. La Corte precisa altresì che l’articolo 206 del codice trova applicazione soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in attuazione degli articoli 202  e 204 del medesimo codice.

INTRA UE/DOGANA: prime conseguenze per le navi dell’ingresso della Croazia nella UE

Fonte: Fisco Oggi
Autore: B. Bivona
Data: 17/06/2013

Unione europea: Zagabria vale un 28. Per le navi primi effetti fiscali

La Commissione europea ha acceso il semaforo verde per l’ammissione della Croazia nel club degli eurostati
Dopo Bulgaria (26°) e Romania (27°) dal 1° luglio 2013 “Zagabria” diventa la ventottesima stella della bandiera dell’Unione. L’ampliamento dei confini dell’Unione europea, esito di un rigoroso processo durato oltre 10 anni, secondo Stefan Fule, Commissario europeo per l’allargamento e la politica europea di vicinato, rileva come esempio da seguire per gli altri Paesi balcanici (Montenegro, Serbia e Bosnia) ad avvicinarsi alla organizzazione comunitaria.Processo concluso il 17 maggio
Un percorso verso l’Europa che, storicamente, deve segnarsi con il 1991, anno in cui i croati si sono pronunciati attraverso il referendum per l’indipendenza del Paese dalla Jugoslavia.Il primo passo formale per l’ingresso comunitario, invece, è stato messo in campo nel gennaio 2012 quando nel corso del referendum popolare il 66 per cento (del 44 per cento dei cittadini croati aventi diritto al voto che si è recato alle urne) ha detto si all’Europa.
Attesa la ratifica del Trattato di adesione da parte dei 26 Stati membri, il 17 maggio scorso è arrivato anche l’ultimo via libera da parte della Germania. L’ok del Bundestag tedesco è arrivato con 583 voti favorevoli, 6 astensioni e 0 contrari sebbene nel dibattito interno sulla opportunità dell’adesione della Croazia nella comunità si sono alternati due orientamenti contrastanti: i favorevoli e gli scettici.
Ad ogni modo, la Croazia – seguendo la Slovenia – dalla metà del 2013 diventa il secondo Paese delle sei Repubbliche della ex Jugoslavia a entrare nell’Unione.

Non soltanto fisco
Anche se su alcuni aspetti la Croazia deve ancora risolvere talune questioni (il contrasto alla corruzione a livello locale specie nel settore degli appalti pubblici, la lotta contro il fenomeno della criminalità organizzata e, non per ultimo, il traffico degli esseri umani), passi importanti sono stati compiuti per quanto concerne il fenomeno dell’integrazione fiscale comunitaria nell’ambito del quale rientrano soprattutto le questioni della tassazione indiretta.
Obiettivo di questo Paese è rendere la legislazione interna il meno possibile asimmetrica e disarmonica con quella degli altri partner aderenti al club europeo.
Per tali ragioni, il Parlamento europeo, di recente, ha invitato la Croazia a perseguire il mantenimento della stabilità del settore bancario e  continuare la politica di consolidamento fiscale per rafforzarne la competitività.

Una prima conseguenza fiscale
L’adesione della Croazia al club europeo, comunque, ha già comportato dei cambiamenti sul piano fiscale. Fino a poche decine di giorni fa, infatti, gli armatori stranieri, proprietari di una unità da diporto o sportive, hanno potuto beneficiare dello status di extra Ue. In particolare, è stata concessa la possibilità di fruire dello stato di merce in transito con relativa sospensione delle imposte.
L’appartenenza all’Unione, invece, dato che comporta l’integrazione doganale, prevede per i cittadini/armatori comunitari la regolarizzazione delle barche con conseguente dichiarazione per la libera circolazione, pagando i diritti doganali e l’Iva. La circolazione delle barche esente da vincoli doganali è ammessa soltanto per quelle unità regolarmente iscritte nei registri navali dello Stato adriatico. Per tali ragioni, il governo croato ha concesso un termine transitorio di cinque mesi (dal primo gennaio 2013 al 31 maggio 2013) per adeguare la posizione fiscale in modo agevolato e immatricolare le barche applicando la tassa doganale del 1,7% o del 2,7% e versare l’Iva con aliquota del 5% sul valore doganale dell’unità. Dopo quella data, ovvero dal primo giugno 2013, infatti, l’aliquota Iva è passata al 25%.

Fonti