DOGANA: proroga procedura semplificata transito “SWISS CORRIDOR T2”

Le Amministrazioni doganali di Italia (Agenzia Dogane e Monopoli, comunicato, Prot. 68822 del 05/06/2013), Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia hanno deciso di prorogare l’utilizzo della procedura semplificata di transito comunitario/comune a mezzo ferrovia, denominata “Swiss Corridor T2”, che sarebbe dovuta terminare il 23 giugno 2013.

Tale procedura è una ulteriore semplificazione rispetto al transito ferroviario semplificato ex artt. 412 e segg. del Reg. (CEE) 2454/93 e riguarda solo merci comunitarie che attraversano la Svizzera con partenza e destinazione tra gli Stati firmatari nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza fiscale e doganale.

La proroga è concordata fino alla data di approvazione delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale dell’Unione.

>>> Accordo Internazionale SWISS Corridor T2

DOGANA: FAQ su importazione a deposito doganale FAQ progetto CARGO

FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale)

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale) nell’ambito del  progetto ICS – AIS.

Di seguito le domande e risposte

1 D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.

R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

2 D: Ho inviato un messaggio IM relativo ad una operazione in procedura ordinaria. Alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare 16/D del 12 novembre 2012, posso presentare in Dogana una copia della dichiarazione IM su foglio vergine A4 e stampa laser che riproduce esattamente la copia del “vecchio DAU” presentato in Dogana fino a prima del 27 novembre?

3 R: L’invio del messaggio IM in procedura ordinaria, firmato digitalmente, sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa. Non è quindi richiesta alcuna autorizzazione alla presentazione di una eventuale stampa su carta vergine della dichiarazione. Tale presentazione è facoltativa in quanto la circolare prescrive esclusivamente i dati minimi da includere nel un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

– gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

– i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. – casella B del DAU);

– la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

Nel caso in cui tale dichiarazione fosse inviata col messaggio B1/B7 la presentazione della copia cartacea su carta vergine sarebbe possibile solo previa autorizzazione dell’ufficio competente.

4 D: Ho effettuato una operazione di introduzione in deposito in procedura domiciliata (messaggio IM7) a seguito dell’arrivo della merce in transito (scortata da T1) nel mio magazzino.

La CM 16/D/2012 riporta: “il messaggio IM sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture”.

Come mai il transito non viene automaticamente appurato e la garanzia risulta di conseguenza non accreditata?

R: Come riportato al punto 2) della CM 16/D/2012, con la completa telematizzazione di tali tipi di operazione sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del messaggio IM, tuttavia il transito non viene automaticamente appurato.

Nel caso di merce in transito, indicata dopo l’arrivo nella dichiarazione IM, resta l’obbligo della comunicazione degli arrivi alla dogana per l’espletamento delle relative formalità.

 

FAQ progetto CARGO

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sul progetto CARGO.

1 D: Le provviste di bordo in quale record devono essere indicate ?

R:

Lettera o) all’art. 592 bis del Reg. (CE)2454/93:
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo”  

Pertanto è possibile indicare “S” nel flag deroga del record F (per merce NON soggetta alla presentazione dei dati sicurezza ai sensi della vigente normativa).

  • nel caso in cui si imbarcano provviste di bordo scortate da una dichiarazione di esportazione nel record “D” e pertanto il MRN verrà regolarmente esitato al momento dell‟apposizione del visto uscire. In tali casi la compilazione del record “G” specifico relativo alle provviste di bordo non è più necessaria.

2. D: Nei manifesti le righe totali da dichiarare devono corrispondere al progressivo dell‟ultima inviata a prescindere da quante ne sono state cancellate ?
R: Si, anche durante gli invii parziali, ad es. se sono state presentate 210 righe ed è stata anche richiesta la cancellazione di 10 di queste righe, la successiva riga da inviare è sempre e comunque la 211-esima.

3. D: Gli MRN di transito, indicati nel record F vengono respinti in quanto sono in uno stato diverso da rilasciato a destinazione o mancanti di dati sicurezza , come si deve risolvere il problema ?
R: se la segnalazione ricevuta è “stato diverso da rilasciato a destinazione” si evidenziano i seguenti casi:
a) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione coincidente con l‟ufficio di uscita: l‟MRN di transito inserito nel record F del MMP non è ancora stato appurato, pertanto l‟operazione di transito deve essere conclusa a destino prima di essere iscritta a manifesto.
b) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione non italiano (quindi con ufficio di uscita dal territorio della comunità non italiano): deve essere utilizzato il record N e il relativo MRN essere inserito nel campo Numero identificativo del documento. Il movimento di transito sarà concluso all‟ufficio di destinazione. se la segnalazione ricevuta è “mancanza dei dati sicurezza”, si fa presente che l‟art. 842 bis, comma 3 del Reg. (CEE) 2454/93 prevede che:
“Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita,…..”
Quindi, nell‟MMP deve essere indicata la EXS a scarico del transito senza dati sicurezza. Tale EXS deve essere iscritta nel record S del MMP e deve contenere i riferimenti del relativo movimento NCTS da indicare nei sottocampi “tipo del documento” e “Riferimenti del documento” che devono essere valorizzati rispettivamente nel seguente modo:
1. “N821 se trattasi di un T1 o N822 se trattasi di un T2”;
2. “numero dell‟MRN-numero item” (ad es: 11it….T5-001)”.

Nel caso di dichiarazione di esportazione abbinata a transito esterno per i prodotti soggetti a restituzione agricola (PAC), essendo i dati sicurezza presenti nella dichiarazione di esportazione, la EXS non è richiesta e l‟MRN di transito deve essere iscritto nel record F, valorizzando ad “S” il “flag deroga e sicurezza”.

4. D: Dopo la convalida, quali dati devono essere inseriti nell‟estratto del manifesto MMA/MMP da presentare in dogana ?
R: Per il MMA, l‟invio del record “Z” di chiusura del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all‟arrivo del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.
La convalida di un MMP si effettua in prossimità della partenza del mezzo di trasporto inviando il record di chiusura “H” (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record) senza alcun intervento da parte dell‟ufficio doganale.
Dopo la convalida del MMA/MMP l‟operatore deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio, contenente i dati generali del manifesto dichiarati nel record A, il numero totale dei singoli, dei colli e dei container, il peso lordo totale (ove disponibile anche il peso netto totale) e la data di chiusura/convalida del manifesto.
Al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell’ufficio doganale, sarebbe opportuno indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, i totali complessivi dei colli e del peso lordo, comprensivi di quanto dichiarato nel record H e dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F (vedi
faq n° 9).

5. Omissis

6. D: Indicando nel record D del MMP un MRN di esportazione non italiano, riceviamo il seguente errore sostanziale: “Il campo peso lordo deve essere obbligatoriamente impostato con valore maggiore di zero”.
R: Si tratta di un MRN non presente nella nostra base dati (perché l‟Italia non era inizialmente prevista come ufficio di uscita).
In tal caso non essendo disponibile il dato a sistema è obbligatorio indicare peso lordo e colli.
7. D: Nel MMP nei record D, F ed E, cosa deve essere indicato nel campo “Codice Magazzino”?
R: Deve essere indicato il codice meccanografico del magazzino/recinto di temporanea custodia o deposito/zona franca presso le quali giacciono le merci prima di essere indirizzate all‟imbarco. Tale indicazione permette al gestore di tale area/magazzino di conoscere le merci autorizzate all‟imbarco dall’Agenzia delle Dogane per il tramite del colloquio gestori TC.

8. D: A seguito delle modifiche introdotte dal MMP 4.3, sono modificati anche i tracciati di risposta (IRISP) ?
R: Si, il relativo tracciato è disponibile nell’apposita appendice del manuale utente del servizio telematico doganale di prova (sezione Ti aiuto?).

9. D: Nel caso di imbarco totale di un MRN, come devono essere compilati i campi Numero colli e Peso lordo del record D (merce in export) ?
R: Se nel campo Imbarco Totale del record D viene indicato:
– il valore “S”, i campi Numero colli e Peso lordo non devono essere valorizzati nel record D e non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi valori, già presenti in banca dati AES, verranno desunti automaticamente dal sistema;
– il valore “T”, i campi Numero colli e Peso lordo possono essere indicati nel record D, ma non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi totali verranno calcolati automaticamente dal sistema;
Tali regole di compilazione sono valide anche per il record F (transito).
Per il record E (merce in transhipment) in caso di imbarco parziale si devono dichiarare colli e peso lordo, se l’imbarco è totale se ne può omettere l’indicazione, ma nel record di chiusura H si devono inserire i colli e il peso corrispondenti ai record E inviati.

10.D: Nel caso di un MRN con un unico item, ma relativo a più container, cosa deve essere indicato nel record D ?
R: Per un MRN con un unico item avente n container sono possibili le seguenti soluzioni
1. se vengono imbarcati tutti i container:
a) compilare un solo record madre D indicando: MRN – item= 0 – Imbarco Totale = S, ferma restando la necessità di comunicare al gestore del terminal la lista dei container da imbarcare indicati nella dichiarazione di esportazione relativa;
b) se, invece, si vogliono indicare tutti i codici container nel MMP, bisogna inviare due flussi separati:
b.1) primo flusso composto da n-1 righe; in ciascuna riga si deve indicare imbarco totale = „N‟, il relativo codice container, i colli ed il peso in modo proporzionato;
b.2) secondo flusso ad integrazione, composto da una riga in cui si deve indicare imbarco totale = “S”, il codice dell‟ultimo container, non riportando colli e peso, che saranno desunti dal sistema per differenza.
L’imbarco totale = “S” consente all’ufficio di apporre il visto uscire all’MRN indicato;
2. se partono solo m container vanno compilate m righe madre (record D) indicando: MRN – item=1 – Imbarco Totale = N, specificando il codice container e gli altri dati necessari (colli, peso,…..).
Quando su un successivo MMP partirà l‟ULTIMA parte del carico deve essere indicato quanto presente al punto 1.

11.D: Quali sono i casi di deroga, per cui si può valorizzare con “S” l’apposito campo deroga del record F (MRN di transito) ?
R: I casi di deroga previsti dal Regolamento Comunitario di Attuazione – Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, disponibile:
– nella sezione e-customs.it – AIDA -> Norme;
– sul sito di eurlex.
sono elencati nell‟articolo 592 bis.

12.D: Nell’ambito del colloquio telematico con i gestori dei Terminal Container, è possibile conoscere il numero della bolletta d’ufficio A22, che ha scaricato una partita di temporanea custodia (A3) o una partita franca (PF) ?
R: Si, inviando il messaggio 3 (partite scaricate da Dichiarazione Doganale) l’esito, ricevuto in risposta, contiene nel campo prog. 13 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 15 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. Le stesse informazioni sono ottenibili inviando il messaggio 5 (richiesta informazioni dello scarico sulle partite), il cui esito contiene nel campo prog. 15 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 17 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. In entrambi gli esiti il campo Svincolo/Esito del circuito doganale di controllo non sarà valorizzato in quanto non previsto per tali dichiarazioni d‟ufficio, che scaricano automaticamente le partite.

13.D: Per la merce in transhipment, oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita (EXS), come devono essere scaricate le relative partite di temporanea custodia A3, visto che la EXS non effettua lo scarico automatico ?
R: Per effettuare lo scarico automatico delle suddette partite, è necessario utilizzare record E (merce in transhipment) del Manifesto Merci in Partenza (MMP) indicando MRN e item number della EXS negli appositi campi di suddetto tracciato.
Nel caso in cui, nonostante si tratti di merce in transhipment, i riferimenti della/e EXS relative a tali partite in transhipment, vengano erroneamente indicati nel record S (merce corredata da una EXit Summary declaration) del MMP, per effettuarne lo scarico l‟operatore economico deve predisporre il messaggio HS, da presentare in Dogana esclusivamente su supporto
informatico per la successiva acquisizione a sistema da parte dell‟ufficio.

14.D: Inviando un MMP con dei record E (merce in transhipment) riceviamo in risposta il seguente errore sostanziale: “Firmatario diverso da quello del manifesto in arrivo”.
R: L‟errore dipende dall’errata compilazione del campo prog. 9 “Codice identificativo firmatario MMA” del record E del MMP.
Nel suddetto campo deve essere indicato il codice identificativo firmatario del MMA (p.iva, codice fiscale, codice EORI, patente di spedizioniere doganale) inserito nel campo prog. 3 della parte fissa del file contenente il MMA (Idoc DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’IN per Manifesto delle Merci in Arrivo – parte fissa), cui si collega la partita A3 indicata nel record E.

15.D: Se a causa di un container danneggiato è necessario procedere allo svuotamento dello stesso e al successivo caricamento della merce in un nuovo container, come bisogna procedere ?
R: Bisogna recarsi in Dogana per rettificare la partita di temporanea custodia A3 relativa al container danneggiato, in questo modo è possibile poi indicare la partita A3 nel record E (merce in transhipment) del MMP. In alternativa, se la Dogana ha rilasciato un‟autorizzazione cartacea per effettuare il trasferimento della merce dal container danneggiato è possibile indicare il numero e la data di tale autorizzazione nel record N (merce scortata da documenti cartacei) del MMP. Successivamente la partita di A3 potrà essere scaricata in Dogana.

16.D: Nel MMP è obbligatorio inserire sia il peso totale che quello dichiarato?
R: E‟ necessario riportare il valore indicato nel record di chiusura (totale dichiarato) in quanto per gli imbarchi totali il peso è desunto dal sistema AIDA (ECS ed NCTS).
Infatti tali valori potrebbero non essere noti all‟operatore che compila il MMP che deve riportare solo il MRN e item.
Comunque si ribadisce che al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell‟ufficio doganale, ove possibile, è consigliato indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, oltre ai totali complessivi
dei colli e del peso lordo, dichiarati nel record H anche il totale generale che può essere così facilmente riscontrato dalla dogana nel sistema AIDA. Tale totale è inclusivo dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi
totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F.
E‟ comunque prevista nel prossimo futuro una modifica del sistema AIDA che permetterà la visualizzazione di entrambi i valori.

17.D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.
R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere  “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

DOGANA: accertamento doganale definitivo, no alla revisione se cala il prezzo

Fonte: Fisco Oggi

Data: 23/05/2013

Autore: a cura di Giurisprudenza delle imposte edito da Assonime

Accertamento doganale definitivo: no alla revisione, se cala il prezzo.

Né può essere accolta la conseguente domanda di rimborso dei dazi all’importazione corrisposti in eccedenza, ex art. 236 del regolamento comunitario

Con la sentenza n. 7716/2013, la Corte di cassazione ha ritenuto che non può procedersi alla revisione dell’accertamento doganale definitivo – né può essere accolta la conseguente domanda di rimborso dei dazi all’importazione corrisposti in eccedenza – proposta dalla società ricorrente a seguito della stipula di un contratto di transfer price dal quale è conseguita una riduzione del prezzo delle merci importate.

La controversia si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni di importazione (dalla Corea) relative a merci (autovetture) cedute all’esportazione dalla casa madre (coreana) alla società ricorrente (italiana). In forza di un contratto di transfer price – stipulato in epoca successiva alle operazioni di importazione de qua, ma avente efficacia retroattiva – le predette società del gruppo convenivano di rivedere, con cadenza trimestrale, il valore delle merci importate: a seguito di tale accordo, la casa madre emetteva quindi apposite note di credito, con le quali rettificava in diminuzione l’intero importo da essa fatturato alla società italiana; conseguentemente, quest’ultima presentava istanza di revisione degli accertamenti definitivi effettuati dall’Amministrazione doganale, chiedendo anche il rimborso dei maggiori dazi pagati sul valore delle merci originariamente dichiarato in dogana, essendo tale valore venuto a diminuire per effetto della diminuzione del prezzo di cessione delle merci.

Al riguardo, la Cassazione osserva preliminarmente che, in materia di valore in dogana delle merci, le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice doganale comunitario (Cdc), istituito dal regolamento (Cee) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, sono improntate al principio generale secondo cui il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (articolo 29, par. 1, Cdc), salvo aggiungere che, nell’ipotesi in cui il compratore e il venditore siano “legati” – il che, evidentemente, si verifica nel caso, ricorrente nella fattispecie, di transazioni fra società infragruppo –, il valore della transazione deve essere “accettabile a fini doganali”: tale va considerato quello “ammesso”, a seguito dell’esame delle circostanze della vendita, in considerazione del fatto che i “legami” tra le predette società “non abbiano influito sul prezzo (articolo 29, par. 2 a, del Cdc).

Ciò premesso, i giudici di legittimità precisano che il ricorso all’istituto della “revisione dell’accertamento divenuto definitivo” – disciplinato, nel nostro ordinamento, dall’articolo 11 del D.Lgs 374/1990 – è consentito sebbene “le merci che ne hanno formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal territorio doganale: dispone, in particolare, la norma citata che “quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica”.
Dalla richiamata disciplina, la Cassazione ricava il principio per cui la revisione dell’accertamento definitivo non può che essere effettuata – e pervenire alla rettifica del valore delle merci inizialmente accertato – solo, ed esclusivamente, sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell’accertamento iniziale e non certo di elementi successivi: a titolo esemplificativo, la revisione in parola può essere operata a seguito del riscontro di una differente qualità delle merci, del loro danneggiamento durante il trasporto o della ritenuta erronea classificazione delle stesse nelle relative voci di tariffa doganale; di contro, tale revisione – e la conseguente rettifica del valore dichiarato all’atto dell’importazione – non può essere operata sulla base di una scelta contrattuale deliberatamente effettuata dalle parti private (esportatore e importatore), per di più legate dall’appartenenza a uno stesso gruppo societario, in un momento successivo alla presentazione della merce in dogana.

Secondo i giudici di legittimità, tale conclusione risulta coerente anche con il quadro normativo comunitario che regola la materia e, in particolare, con il regime della revisione della dichiarazione doganale che venga effettuata, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, dopo la concessione dello svincolo delle merci, ai sensi dell’articolo 78 del Cdc, in quanto il presupposto essenziale che autorizza il ricorso a siffatta forma di revisione è costituito dal fatto che “dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti.
Per la Cassazione, sono sicuramente al di fuori dell’ambito applicativo della norma in questione quegli elementi successivi che consistono, non nel rilievo di errori dell’interessato rappresentati da una svista o da un’omissione involontaria, bensì da scelte volontarie poste dal medesimo, successivamente alla dichiarazione di importazione: in terminis, si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 20 ottobre 2005, causa n. C-468/03, e del 5 ottobre 2006, causa n. C-100/05.
Sul punto, la Cassazione aggiunge che non può revocarsi in dubbio che tra le scelte in parola dell’importatore rientri, in special modo, la stipula di contratti – avvenuta nella fattispecie – suscettibili di provocare una riduzione del valore di transazione, ovverosia del prezzo pagato per le merci, sulla base del quale era stato calcolato il valore doganale delle stesse, ai sensi dell’articolo 29 del Cdc.

Tale orientamento interpretativo trova conferma, ad avviso del Supremo collegio, anche con riferimento alla previsione dell’articolo 236 del Cdc che, nel disciplinare il rimborso dei dazi all’importazione (richiesto, nella specie, dalla società ricorrente), stabilisce che tale rimborso è disposto dall’Amministrazione “… quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2 del Cdc, con la conseguenza che le Amministrazioni sono necessariamente tenute ad accogliere una richiesta di rimborso di dazi all’importazione ogni qual volta risulti che, per errore dell’interessato e non in base ad una scelta”, sia stato contabilizzato un importo dei dazi doganali non dovuto “al momento del pagamento” e sempre che i fatti che hanno dato luogo al pagamento non dovuto non risultino da “una frode dell’interessato (in questi termini, si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa n. C-100/05).
Secondo la Cassazione, risulta in tal senso ribadita la natura di errore involontario – e non di libera scelta successiva alla dichiarazione di importazione – che il fatto, che dà luogo alla revisione exarticolo 78 Cdc e all’eventuale rimborso ex articolo 236, deve rivestire; e, tuttavia, siffatta natura non è di certo ascrivibile – ribadiscono i giudici di legittimità – al contratto di transfer price stipulato, nel caso concreto, tra l’importatrice italiana e l’esportatrice coreana.

Con specifico riferimento al contratto di transfer price, la Suprema Corte osserva poi che, in tema di imposte sui redditi, esso viene in rilievo con riferimento alla corretta applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento tra parti correlate; normativa che, invero, ha la finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti “artificiali” di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio, canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità più mite.

Secondo l’interpretazione più diffusa anche nella giurisprudenza della stessa Cassazione (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 22023 del 13 ottobre 2006, e n. 11949 del 13 luglio 2012), tale normativa costituisce una “clausola antielusiva”, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto, finalizzata a evitare che all’interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti, al fine di sottrarli all’imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori, o comunque a favore di situazioni che rendano fiscalmente conveniente l’imputazione di utili ad articolazioni del gruppo diverse da quelle nazionali.

Sulla base di tali premesse, la Cassazione ritiene che è di tutta evidenza che il contratto di transfer price non può in alcun modo venire in rilievo in materia di determinazione del valore doganale dei beni importati”, atteso che tale operazione negoziale, in quanto diretta a operare una sorta di redistribuzione del reddito all’interno di un gruppo di società, comporta che alla revisione dei prezzi si pervenga sulla base di elementi diversi dal valore effettivo della merce importata. Inoltre, la circostanza che siffatta operazione sia, per lo più, diretta a scopi di elusione delle imposte sui redditi, giustifica ulteriormente – nel caso concreto – la decisione dell’Amministrazione di non concedere il rimborso richiesto, non potendo ritenersi sussistente, in sua presenza, neppure la condizione essenziale per il diritto al rimborso, richiesta dall’articolo 236 del Cdc, consistente nella mancanza di frode del dichiarante.
In altri termini, la presenza di un abuso del diritto, ai fini delle imposte sui redditi, vale a integrare anche una frode relativa ai dazi doganali, mediante la richiesta di riduzione del valore delle merci, sulla base del prezzo di una transazione considerata non attendibile dalla legge: non a caso – conclude la Cassazione – l’articolo 29 del Cdc, nell’ipotesi in cui il compratore e il venditore siano “legati”, esclude che si possa porre a fondamento della determinazione del valore doganale della merce importata il prezzo della transazione tra importatore ed esportatore, quando il “legame” tra gli stessi esistente abbia, come nella specie, influito sul prezzo di vendita delle merci importate.

DOGANA: informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO) – standardizzazione procedimento e modello di richiesta

In data 08/05/2013 l’Agenzia Dogane ha pubblicato la CM 8/D/2013.

Le disposizioni ex articolo 12 Reg. (CE) 2913/1992 (CDC) ed ex artt. 6 e 7 Reg. (CE) 2454/1993, recante le relative disposizioni d’applicazione (DAC), prevedono l’istituto dell’IVO – “informazione vincolante in materia di origine”, rilevante facilitazione per gli operatori economici. L’IVO è vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell’Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del suo rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l’acquisizione dell’origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell’informazione. Tuttavia, pur consentendo lo strumento in esame un notevole grado di pianificazione, messa in sicurezza e trasparenza delle operazioni commerciali di importazione e di esportazione, a differenza delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), esso non ha formato oggetto da parte delle istituzioni dell’UE di analoghe misure di armonizzazione comunitaria (modello unico di domanda, banca dati unica, ecc.).

L’istituto in parola ha registrato un interesse sempre più crescente da parte della comunità degli operatori economici e si è avuto modo di rilevare che pervengono diverse richieste di IVO, redatte secondo modelli disparati, sia direttamente da parte di taluni operatori commerciali che da parte delle strutture territoriali di questa Agenzia, talora carenti dei necessari elementi di informazione ex art. 6 delle DAC. Poiché sprovviste di adeguata istruttoria e documentazione di supporto, sono risultati necessari supplementi di indagine presso gli operatori interessati, con allungamento dei tempi di trattazione delle stesse.

Inoltre, ex art.20 Codice Doganale aggiornato (Reg. (CE) n. 450/2008), la richiesta di IVO (o di ITV) “è respinta (…): a) qualora sia fatta o sia già stata fatta, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l’acquisizione dell’origine; b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.”

Ne è derivata, pertanto, in applicazione del principio di sussidiarietà verso il basso, l’esigenza di disciplinare la procedura per le richieste ed il rilascio delle IVO.

Ciò premesso, nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio e di semplificazione delle procedure amministrative, in analogia a quanto già operato con le ITV, l’Agenzia Dogane dispone che, a far data dalla ricezione delle presenti istruzioni, anche tutte le richieste di IVO siano redatte secondo l’allegato modello di richiesta e contengano obbligatoriamente gli elementi informativi di seguito descritti.

DOWNLOAD:

>>>> CM 8/D/2013

>>>> Allegato 1 – Richiesta IVO

>>>> Allegato 2 – Modello IVO

>>>> Allegato 3