DOGANA: revoca firma digitale persone non fisiche

Fonte: Agenzia delle Dogane, nota del 12 aprile 2013

In conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) il 15 aprile 2013, l’Agenzia delle Dogane provvederà alla revoca dei certificati di firma digitale rilasciati a Persone Non Fisiche – PNF (codici fiscali di aziende).

Per conseguenza, dal 16 aprile, i certificati di firma associati a PNF non saranno più validi, e i documenti firmati con tali certificati saranno rigettati.
Al riguardo un primo avviso è stato pubblicato l’8 ottobre 2009.

Il 1° marzo 2013 analoghi avvisi sono stati trasmessi alle caselle e-mail fornite al Servizio Telematico Doganale e ad oggi numerosi utenti non hanno eseguito le azioni indicate negli avvisi.

Le aziende che non hanno ancora provveduto all’inserimento di uno o più sottoscrittori (persone fisiche a cui assegnare la firma digitale) devono effettuare la registrazione di tali soggetti.

Come sottoscrittore può essere indicato il legale rappresentante dell’azienda oppure una qualsiasi persona a cui l’azienda ha affidato il compito di firmare le dichiarazioni. Per inserire un sottoscrittore ed ottenere la firma digitale occorre recarsi in dogana per ritirare le nuove credenziali.

Le aziende che hanno indicato un sottoscrittore intestatario di firma digitale collegato all’autorizzazione della società, devono provvedere a generare ed utilizzare la firma digitale di quest’ultimo.

Tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’applicazione “Sistema di Gestione dei Certificati” ed alle modalità di inserimento del sottoscrittore sono illustrate nella sezione “Assistenza online” accessibile dal sito www.agenziadogane.gov.it

>>> Link alla pagina

DOGANA: mittente conosciuto via aerea – nuove regole dal 29 aprile 2013

Dopo un periodo transitorio, a partire dal prossimo 29 aprile 2013 entreranno pienamente in vigore le disposizioni comunitarie previste dal Reg. 2010/185/CE (sicurezza delle merci via aerea), finalizzate ad un aumento dei controlli e della sicurezza.

A partire da tale data, non è più valida la qualifica di mittente conosciuto tramite la compilazione dell’allegato B, quindi tutti gli attuali mittenti conosciuti perderanno il loro status e solo i mittenti certificati come conosciuti dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) saranno riconosciuti come tali. La conseguenza della mancanza di tale riconoscimento sarà che il 100% delle merci spedite per via aerea saranno soggette a obbligo di screening, da parte di un agente regolamentato secondo le modalità previste dalla UE, con conseguente aumento dei costi per le aziende.

Per evitare un simile scenario, sarà necessario acquisire o riacquistare la qualifica di mittente conosciuto, inviando una richiesta alla Direzione Aeroportuale competente territorialmente.

La Direzione Aeroportuale ENAC durante l’iter di valutazione dei requisiti terrà conto se l’azienda gode già della qualifica di AEO e di alcuni aspetti già valutati dall’Agenzia delle Dogane, e dovrà consegnare la “Guida per mittenti conosciuti” che riporta le procedure da seguire per ottenere la certificazione. L’iter da seguire è piuttosto lungo per cui chi volesse ottenere la certificazione entro aprile 2013 deve attivarsi immediatamente presso la Direzione Aeroportuale competente.

Allegato:

>>>> Fac-simile per presentare la richiesta di mittente conosciuto

DOGANA: integrazione sistemi ECS (Export Control System) ed EMCS (Excise Movement Control System)

Nel realizzare le procedure previste dalla “Fase-3” del progetto comunitario EMCS (Excise Movement Control System), si è dato corso alla razionalizzazione/integrazione di taluni processi doganali e accise e alla digitalizzazione della nota di esportazione. Con l’occasione, al fine di limitare l’impatto sugli operatori e gli uffici, si è provveduto al contemporaneo adeguamento dei tracciati record alle previsioni del Regolamento UE 1221/2012, e ad anticipare taluni controlli previsti dalla Fase 3.1.

Le nuove funzionalità determinano l’emissione a carico del sistema AIDA della “Nota di esportazione” relativa all’e-AD (documento amministrativo elettronico) contestualmente alla conclusione della operazione di esportazione, dando luogo alle condizioni per l’immediato svincolo della garanzia prestata per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise.

Si precisa che le esportazioni abbinate a transito non sono trattate in ambito ECS (alias AES) pertanto, in tali casi, la “Nota di esportazione” non può essere prodotta a carico del sistema. Per tali operazioni l’ufficio di esportazione deve procedere, sulla base dell’appuramento del transito, alla emissione della “Nota di esportazione”. Per beneficiare dei vantaggi connessi dall’emissione automatica della nota in questione, gli operatori economici possono presentare una dichiarazione di esportazione seguita da una di transito.

I controlli correlati alle nuove funzionalità segnalano all’utente gli errori di compilazione che impediscono l’interazione tra i processi doganali e accise, interazione necessaria per l’emissione automatica della nota di esportazione.

Con la nota 21537 del 02 aprile 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le istruzioni operative per gli uffici e gli operatori economici, riguardanti l’esportazione di merci in regime di sospensione dai diritti di accisa trattate dal sistema EMCS.

IMPORT: esecutivi dopo 10 giorni gli atti di accertamento in dogana dal 28/03/2013

Dal 28 marzo 2013 è applicabile la nuova procedura che rende esecutivi gli atti di accertamento in dogana dopo solo 10 giorni, a seguito della nota Prot.3204 R.U. del 21/01/2013 Agenzia Dogane e Monopoli che recepisce quanto introdotto ex art.9, co. 3-bis DL 16/2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con nota Prot.12035 R.U del 01/02/2013.

L’unica soluzione cautelare preventiva, e cioè la sospensione amministrativa ex art.244 Codice Doganale Comunitario, è solo una facoltà dell’Autorità doganale ed è subordinata alla costituzione di una garanzia.

La disposizione, finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia Dogane e Monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione, nasce come risposta alla Commissione UE sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

Secondo la Commissione UE, il tempo intercorrente tra notifica dell’atto di accertamento e notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risultava coerente con il quadro giuridico UE in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili – ex art. 7 Reg. (CEE) 2913/1992 -, l’attività di recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve il più celere ed efficiente possibile, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari UE.

E’ stato quindi emanato il provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013 entrato in vigore il 28/01/2013.

Dato che le relative disposizioni comportano alcune modifiche degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’Agenzia precisa che l’effettiva applicazione, ex art. 3, co.2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), è rinviata al 28 marzo 2013, 6o° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA ESECUTIVA

  • Accertamento dell’Ufficio doganale: all’atto dello sdoganamento oppure entro il termine di prescrizione di 3 anni
  • Termini di pagamento: l’atto di rettifica dell’accertamento, dovrà essere motivato e recare l’intimazione a corrispondere i diritti pretesi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto;
  • Sospensione amministrativa: il termine di 10 giorni si applica se non viene disposta la sospensione amministrativa (ex art.244 CDC) subordinata alla costituzione di una garanzia, che, tuttavia, rimane una facoltà dell’Autorità doganale e non un diritto;
  • Nuova procedura esecutiva: l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia Dogane e Monopoli, per il recupero dei diritti doganali, che diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente, dovrà recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione (Equitalia servizi Spa), anche ai fini dell’esecuzione forzata (per ottimizzare gli oneri amministrativi ed economici);
  • Flusso telematico di carico: l’Ufficio che ha emesso gli atti ex art.9, co. 3-bis, DL  16/2012 trasmette ogni giorno i flussi di carico ad Equitalia servizi Spa, decorsi 10 giorni dalla definizione dell’accertamento;
  • Esecuzione: Equitalia servizi Spa, mediante raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico le somme  per la riscossione. Sulla base del titolo esecutivo (l’atto di accertamento), e senza preventiva notifica della cartella di pagamento, si procede all’espropriazione forzata;
  • Maggiorazioni: a partire dal 1° giorno successivo o al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura ex art.30 DPR  602/1973. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999