DOGANA: modifiche al regime del transito per adesione Croazia

Fonte: www.cnsd.it

Data: 14/07/2012

Con la Decisione N. 3/2012 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012 è stata modificata la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito. La modifica si è resa necessaria in virtù della dichiarazione, da parte della Croazia, di aderire alla convenzione stessa (vedasi in proposito le precisazioni dell’Agenzia delle Dogane fornite con la nota prot. 80086/RU del 28/06/2012, per la quale è disponibile un commento nella newsletter CNSD n. 17/2012).
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia (Appendice III) stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è stato fissato un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della decisione in oggetto.

DOGANA: misure in materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA

La L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012, concernente norme di “semplificazione” tributaria, reca diverse misure in
materia di trasporto, navigazione marittima, energia elettrica, depositi IVA, ed altri settori. La nota dell’Agenzia Dogane 62488/RU del 31/05/2012 le passa in rassegna fornendo chiarimenti in merito.

Si riportano quelle di maggiore interesse.

D) Deposito fiscale ai fini IVA (art.8, comma 21-bis, DL 16/2012)
Il comma 21-bis inserito nell’art.8 del DL 16/2012 apporta una modifica integrativa alla disposizione ex art. 16, co.5-bis, DL 185/2008, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica in materia di prestazione di servizi relative a beni consegnati al depositario.
In particolare, viene codificato il principio, già operante nella prassi applicativa sia dell’Agenzia delle entrate che di questa Agenzia (vedasi, da ultimo, nota 7521 del 28/12/2006  questa Direzione), secondo cui per le introduzioni nel
deposito IVA non sono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

E) Terminali retro portuali (art.9, comma 3-novies, D.L.n.16/2012)
Con il comma 3-novies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 viene apportata una modifica sostituiva alla disposizione che all’art. 46, comma 4, DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, disciplina l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali.
In merito, per quanto attiene ai profili applicativi di competenza dell’Agenzia Dogane, saranno impartite specifiche direttive operative.

F) Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione (art.9, co.3-duodecies, DL 16/2012)
Il comma 3-duodecies aggiunto all’art. 9 DL 16/2012 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle procedure contabili e fiscali necessarie a dare attuazione, in ambito nazionale, all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

DOGANA: modifiche relative a Status di Operatore Economico Autorizzato

L’Agenzia delle Dogane con CM 10/D/2012 adegua la disciplina dell’AEO (Operatore Economico Autorizzato) alle modifiche introdotte ex art. 15, co.1, L.183/2011 (legge di stabilità 2012): in ottemperanza a tali modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel TU documentazione amministrativa – DPR 445/2000, il certificato camerale quale allegato all’istanza per l’ottenimento della certificazione AEO previsto al punto 2.2.1., lett. a ) della CM 36/D/2007, non è più richiesto.

L’Agenzia Dogane fornisce inoltre le conseguenti istruzioni procedurali da espletare coerentemente con quanto già avveniva prima dell’emanazione del citato art. 15, c. 1 della Legge 183/2011, e riguardanti:

  • controllo documentale dell’istanza;
  • acquisizione delle comunicazioni antimafia;
  • controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

DOGANA: utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di residenti italiani

Il residente che usa l’auto immatricolata in paesi terzi senza autorizzazione doganale è soggetto a denuncia per contrabbando.

Recenti articoli pubblicati da organi di stampa locali in materia di utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, hanno reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle Dogane, con il comunicato (Prot. 56256 /RU) del 07.05.2012, volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato ex  artt. 137 e ss. Regolamento (CEE) 2913/1992 (Codice doganale Comunitario) e ex artt. 558/561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), che prevedono, in via generale, l’esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli artt. 559, 560 e 561 Regolamento (CEE) n. 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi.

Pertanto, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione e dell’IVA, ex art. 67 DPR 633/1972 nei seguenti casi:

  • Uso a titolo occasionale e di emergenza: tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.
  • Mezzo di trasporto in locazione: il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
  • Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero: l’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.

Secondo l’Agenzia delle Dogane, l’utilizzo senza autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ex art. 216 TULD (DPR 43/1973), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.

Infine, il comunicato in questione riporta anche un comunicato dell’Amministrazione Federale delle Dogane Svizzere in cui si affronta il problema dal lato opposto, e cioè l’utilizzo di veicoli privati esteri da parte di persone domiciliate in Svizzera o che ivi trasferiscono il proprio domicilio.