Il DL 16/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”) introduce importanti novità in campo doganale, in perfetta sintonia con le attuali linee guida (“equità“, vale a dire sempre più adempimenti, sempre più incomprensibili, con sanzioni sempre più pazzesche e indiscriminate):
1) modifica dell’art. 303 Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD – DPR 43/1973), rafforzando notevolmente le sanzioni sulle violazioni legate ad inesattezze dichiarative su qualità, quantità e valore delle merci. In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative a qualità, quantità e valore delle merci destinate a importazione definitiva, a deposito o a transito (esterno), non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.
Fanno eccezione, come in precedenza, i seguenti casi:
- errata denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
- le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- le differenze in più o in meno in quantità o valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
Nel nuovo art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente ex comma 3 della versione previgente in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.
Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
- diritti fino a 500,00 euro, sanzione amministrativa da 103,00 a 500,00 euro;
- diritti da 500,01 a 1.000,00 euro, sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
- diritti da 1000,01 a 2.000,00 euro, sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro;
- diritti da 2.000,01 a 3.999,99 euro, sanzione amministrativa da 15.000,00 a 30.000,00 euro;
- oltre 4.000,00, sanzione amministrativa da 30.000,00 euro a dieci volte l’importo dei diritti.
2) altra novità di rilievo ex DL 16/2012 è il potenziamento dell’accertamento doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, co. 4, D.Lgs 374/1990 e l’art. 53 del Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995).