IMPORT: nuovo regime sanzionatorio più punitivo per errori nelle bolle doganali

Il DL 16/2012 (“Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento”) introduce importanti novità in campo doganale, in perfetta sintonia con le attuali linee guida (“equità“, vale a dire sempre più adempimenti, sempre più incomprensibili, con sanzioni sempre più pazzesche e indiscriminate):

1) modifica dell’art. 303  Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD – DPR 43/1973), rafforzando notevolmente le sanzioni sulle violazioni legate ad inesattezze dichiarative su qualità, quantità e valore delle merci.  In base al nuovo testo, qualora le dichiarazioni relative a qualità, quantità e  valore delle  merci  destinate a importazione definitiva, a deposito o a transito (esterno),  non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da  euro 103,00  a euro 516,00 a meno che l’inesatta indicazione del valore  non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual  caso si applicano le misure sanzionatorie più gravi di cui al comma 3 dell’articolo.

Fanno eccezione, come in precedenza, i seguenti casi:

  • errata denominazione della tariffa, ma compensata dall’esatta indicatazione della denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;
  • le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci di una medesima voce, e  l’ammontare  dei  diritti  di  confine,  che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è  uguale  a  quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
  • le differenze in più o in meno in quantità o valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

Nel nuovo art. 303 TULD non figura più, invece, l’esimente ex comma 3 della versione previgente  in base alla quale se la variazione tra i diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento e quelli calcolati in base alla dichiarazione dipendeva “da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso”, si applicava una sanzione amministrativa ridotta, pari ad una misura variabile tra il decimo e l’intero ammontare della differenza stessa.

Il terzo comma del nuovo art. 303 TULD stabilisce infine che se  i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento  sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il  fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

  • diritti fino a 500,00 euro, sanzione amministrativa da 103,00 a 500,00 euro;
  • diritti da 500,01 a 1.000,00 euro, sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
  • diritti da 1000,01 a 2.000,00 euro, sanzione amministrativa da 5.000,00 a 15.000,00 euro;
  • diritti da  2.000,01  a 3.999,99  euro,  sanzione amministrativa da 15.000,00 a 30.000,00 euro;
  • oltre 4.000,00, sanzione amministrativa da 30.000,00 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

2) altra novità di rilievo ex DL 16/2012 è il potenziamento dell’accertamento doganale (art. 9), in particolare in materia di IVA ed accise. Vengono infatti modificati l’articolo 11, co. 4, D.Lgs 374/1990 e l’art. 53 del Testo Unico Accise (D.Lgs 504/1995).

DEPOSITO DOGANALE, ACCISE, IVA: esonero dal prestare cauzione

L’Agenzia delle Dogane ha snellito le procedure per l’esonero dalla prestazione della garanzia per l’IVA all’importazione: con la nota protocollo n. 127293 del 4 novembre 2011 è stato precisato infatti che non occorre il rispetto di determinati indici, ma è sufficiente:

  • l’iscrizione alla CCIAA da almeno un anno e
  • l’assenza di carichi tributari pendenti.

Ex art. 7 DL 70/2011, che ha stabilito l’obbligo per le importazioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è obbligatorio prestare una garanzia commisurata all’imposta dovuta, ma sospesa per effetto dell’immissione in deposito.

In particolare, viene disposto che, limitatamente all’esonero ex art. 90  TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA, gli Uffici delle Dogane verificano, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esame dei seguenti elementi:

  • iscrizione del soggetto alla CCIAA da almeno un anno;
  • dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla CCIAA;
  • assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
  • dichiarazione, resa dal soggetto ex DPR 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.

Si ritiene al riguardo che possa essere ricompreso nell’ammontare delle “operazioni di importazioni”  anche  quello relativo alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari  introdotti in un deposito IVA.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di esonero dal prestare cauzione, esonero valido esclusivamente per l’introduzione di beni nei depositi IVA ex art. 50-bis DL 331/1993, vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la documentazione sopraelencata.

Validità dell’esonero

L’esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte,  è  concesso entro il limite  massimo  dell’IVA  relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari  introdotti in un deposito IVA; superato tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.

Revoca dell’esonero

L’esonero è revocato qualora, successivamente alla concessione, emerga un fattore che ne avrebbe potuto condizionare negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto commette infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane.

DEPOSITO IVA: modifiche alla garanzia dal 12 settembre 2011

A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.

Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Sono possibili due casi:

  • L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
  • L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”

>>>> per una trattazione più approfondita vedi l’e-book “Operazioni Internazionali” versione 1.06, a cura dello Studio Giardini, in vendita sul sito del Commercialista Telematico al prezzo di 30,00 euro IVA inclusa 

>>>> Acquista l’e-book 

>>>> Scarica l’indice dell’e-book

DEPOSITI IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/07/2011

Autore: G. Quagliana

L’Europa chiede, l’Italia risponde con un pegno per evitare il rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La strategia di contrasto alle frodi IVA si arricchisce di un nuovo strumento. Infatti, con decorrenza 13 luglio, data di entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito con modifiche il DL 70/2011, sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda l’immissione nei depositi IVA, senza il pagamento dell’imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica.

La norma si inserisce in un contesto delicato (quello dell’immissione in libera pratica di beni extracomunitari), che è stato spesso oggetto di abusi e ha generato fenomeni di evasione IVA per importi considerevoli. La pericolosità fiscale di questa tipologia di operazioni è dovuta al fatto che l’istituto dell’immissione in libera pratica di beni nel territorio della UE prevede che l’introduzione di tali beni avvenga, a differenza delle altre importazioni, senza il pagamento immediato dell’IVA, la quale viene di fatto sospesa. Si tratta di una pratica commerciale particolare, per cui la merce che entra nel territorio comunitario, non essendo destinata al consumo nel Paese dell’importazione, non è soggetta al versamento dell’IVA che, di fatto, viene rinviato in un momento successivo, cioè quello dell’effettivo utilizzo del bene nel Paese in cui i beni sono realmente destinati.

Al momento dell’introduzione nel territorio comunitario, le uniche somme richieste dall’Amministrazione fiscale riguardano i dazi doganali all’importazione, per la cui riscossione è competente l’Agenzia delle Dogane.

In questo contesto, la novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito IVA, deve necessariamente prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell’agevolazione consistente nel mancato pagamento dell’imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario.

Soltanto in alcuni casi residuali la garanzia non è dovuta. Si tratta di determinate categorie di operatori: coloro che sono certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento Cee 2454/93 e quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (Dpr 43/1973).

Va detto che il legislatore italiano, nell’emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, negli ultimi anni, aveva trattato ripetutamente, nel corso di seminari e gruppi di lavoro, i rischi fiscali connessi all’immissione in libera pratica di beni extra UE. A tal proposito, tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri, era menzionata anche la possibilità di richiedere agli operatori del settore il rilascio di una idonea garanzia a copertura del rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La norma, nel far proprio l’indirizzo operativo espresso dall’organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall’operatore per l’IVA dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all’ufficio doganale competente all’ingresso della merce nel territorio comunitario.

Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA all’estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l’operatore che procede all’estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta connessa all’estrazione del bene.

Questo significa che, nel caso in cui l’importatore e l’estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. Ciò è reso possibile dalla logica di funzionamento dei depositi IVA, la cui funzione è quella di permettere che i beni introdotti nei depositi vengano facilmente scambiati tra vari operatori, sempre senza pagamento di IVA.

Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l’ultimo cessionario, colui che deve liquidare l’imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l’operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell’IVA acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.