Bando Impresa SIcura: contributo spese DPI

Impresa SIcura – Contributo 100% spese sostenute dalle imprese per acquisto DPI dispositivi di protezione individuale

Domande a partire dalle ore 9.00 di lunedì 11 Maggio fino al 18 maggio. Verranno esaminate in ordine cronologico, è quindi un Click Day.

Fonte: Studio Astolfi

Soggetto gestore: Invitalia
Intero territorio nazionale
Soggetti beneficiari: PMI + grandi imprese operanti in qualsiasi settore – NO professionisti
Spese ammesse: DPI quali

  • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • Guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • Dispositivi per protezione oculare;
  • Indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • Calzari e/o sovrascarpe;
  • Cuffie e/o copricapi;
  • Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Investimento minimo complessivo € 500,00
Agevolazione: Impresa SIcura contributo DPI del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 500,00 per addetto.
Contributo massimo per azienda: €150.000,00
Fondi stanziati: € 50mln
Sono ammesse le spese fatturate dal 17 marzo 2020. Le spese devono essere fatturate e pagate entro l’11 giugno 2020
Termini e modalità per la presentazione della domanda (Click Day ore 9 di lunedì 11 maggio)

  • FASE 1 – Prenotazione delle risorse dalle ore 9 di lunedì 11 maggio ed entro il 18 maggio 2010
  • FASE 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni di rimborso con l’indicazione delle domande finanziate
  • FASE 3 – Le imprese finanziate devono presentare domanda di rimborso dal 26 maggio all’11 giugno

Vedi anche:

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DOGANA: export DPI e COVID-19

Export DPI e dispositivi di ventilazione in emergenza COVID-19: ridotte le autorizzazioni necessarie.

Il Reg. UE 568/2020 entrato in vigore il 26/04/2020 è di grande interesse per le aziende che vogliono riconvertirsi alla produzione di DPI o che hanno a disposizione uno stock di materiale e devono esportarlo per, ad esempio, altre società del loro gruppo, in quanto:

  • riduce l’elenco dei DPI che richiedono l’autorizzazione all’esportazione extra-UE (v. Reg. (UE) 402/2020 del 15/03/2020)
  • aumenta gli Stati extra-UE per cui non è richiesta l’autorizzazione all’export (rispetto al Reg. (UE) 426/2020)

Tale regolamento sarà efficace per 30 giorni fermo restando che la Commissione può adeguarne il periodo e l’ambito oggettivo di applicazione alla luce dell’evolversi dell’epidemia COVID-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nella UE.

IN DETTAGLIO

Il Reg. UE 568/2020 sottopone ad autorizzazione i DPI ex allegato I:

  • occhiali, visiere e schermi protettivi;
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine);
  • indumenti protettivi.

Ciò in quanto la domanda di DPI nella UE rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante nonostante le scorte create nel quadro del meccanismo UE di protezione civile (UCPM) e l’istituzione di una centrale di coordinamento volta a fare corrispondere domanda e offerta nella UE ed agevolare il funzionamento del mercato interno.

Non saranno più soggetti a restrizioni all’export schermi facciali e guanti.

L’autorizzazione, da presentarsi al momento della dichiarazione di esportazione, non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).

PAESI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non occorre autorizzazione all’esportazione per

  • Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, isole Far Oer, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e alcuni Paesi e Territori d’oltremare (già da prima),
  • inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Nello spirito di solidarietà internazionale, il nuovo regolamento richiede esplicitamente agli Stati membri di

  • autorizzare le esportazioni di forniture di emergenza nel contesto dell’aiuto umanitario e di elaborare le domande in modo rapido;
  • valutare positivamente le esportazioni verso enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dal COVID-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia, previa verifica della disponibilità presso la Commissione.

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

Si prevede che laddove il volume delle esportazioni sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro o nella UE e non serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in quel Paese terzo, gli Stati membri, al momento di valutare se rilasciare o meno un’autorizzazione (tranne che per le forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari), siano tenuti a consultare la Commissione affinché quest’ultima emetta un parere entro 48 ore, e ad informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate o rigettate (art. 4 “notifiche”).

Questo al fine di non autorizzare esportazioni che creino distorsioni speculative e che consentano la costituzione di scorte e acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.

DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE

A partire dal 24/04/2020 (Ordinanza n. 667 Protezione Civile), è cessato il divieto di esportazione di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi di cui alle Ordinanze 639 e 641 Protezione Civile.

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DOGANA: sdoganamento diretto DPI per emergenza COVID-19

Sdoganamento diretto in esenzione di dazio e IVA per i DPI destinati a ospedali per l’emergenza COVID-19

IMPORTAZIONE DPI

Per velocizzare lo sdoganamento dei DPI destinati a enti territoriali e ospedalieri, con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020 il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 ha impartito linee guida per gestire l’importazione di DPI – Dispositivi di protezione individuale.

Ex art. 6 DL n. 18/2020 la Protezione civile può disporre la requisizione, in uso o in proprietà, “di presidi sanitari e medico-chirurgici (mascherine, visiere, ventilatori, ecc.), nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie ospedaliere sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”. Gli obiettivi:

  • consentire la distribuzione mirata di beni essenziali e quasi irreperibili al momento;
  • impedire che dalla compravendita di tali beni qualcuno possa trarre indebiti vantaggi economici ai danni dei consumatori.

COME FUNZIONA LA REQUISIZIONE – ESENZIONE DAZIO E IVA

La requisizione da parte dello Stato avviene dietro indennità corrisposta al soggetto requisito: l’indennità è commisurata ai “valori di mercato che i beni requisiti avevano al 31/12/2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta”.

La requisizione viene effettuata dall’Agenzia Dogane (ordinanza n. 1/2020 del Commissario straordinario), che sta già operando con diversi provvedimenti di requisizione (cfr. elenco dei decreti di requisizione sul sito dell’Agenzia Dogane).

La requisizione può  avvenire per beni di proprietà di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ma per evitare di requisire beni già destinati a ospedali, cliniche, ecc. con l’ordinanza n. 6 del 28/03/2020, si danno le priorità:

  • sdoganare subito le importazioni di DPI (in particolare, FFP2, FFP3, N95, KN95 – nonché, in generale, i beni mobili occorrenti per fronteggiare la crisi).
  • svincolo diretto e immediato verso Regioni, Province autonome, Enti locali, PA ex art. 1, co.2 e 3 DLgs. n. 165/2001, ospedali pubblici e privati accreditati nella rete regionale dell’emergenza, così come dei soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. In questi casi, l’Agenzia delle Dogane si limiterà a comunicare l’avvenuta importazione al Commissario straordinario.
  • Ex art. 2, l’importazione in tal caso è effettuata con esenzione da dazio e IVA; non si dice nell’ordinanza, ma si presume ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009 (merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico destinate a favore delle vittime di catastrofi).

IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI

L’ordinanza non tutela le importazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati: frequentemente invece gli enti si appoggiano a soggetti privati che effettuano l’importazione dei materiali. Resta il dubbio se in tal caso si applichi l’art. 2. Una risposta affermativa si potrebbe ricavare dalla lettura della determinazione direttoriale n. 101115 del 27/03/2020: ai fini dell’esenzione da dazi e IVA ex art. 74 Reg. CE n. 1186/2009, infatti, sono equiparate alle importazioni effettuate direttamente dall’Ente pubblico quelle effettuate da un soggetto diverso, purché sia appurato che il destinatario finale è un Ente pubblico.

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