TERRITORIALITA’: i contribuenti minimi applicano il MOSS come gli altri

L’Agenzia Entrate con RM 75/E/2015,  ha risposto ad un interpello chiarendo il rapporto esistente tra il regime dei “nuovi minimi” ex DL 98/2011 e commercio elettronico diretto, in particolare considerando il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop).

Il quesito era il seguente: quale regime IVA applicare alle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da un soggetto che applica il regime dei “nuovi minimi” ex art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 , tenuto conto del fatto che i suoi committenti sono:

  • soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
  • soggetti residenti nel Regno Unito, privi di partita IVA poiché realizzano un  volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede l’identificazione.

Si precisa che per chiarimenti sul regime dei “nuovi minimi” si può fare riferimento alla CM 17/E/2012

Fino al 31/12/2014, l’istante – per tutte le prestazioni (sia nei confronti di privati B2C, sia nei confronti di soggetti passivi B2B, residenti in Italia e all’estero) – ha emesso fatture senza applicazione dell’IVA.

E dal 01/01/2015?

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TERRITORIALITA’: approvato decreto MOSS sui servizi e-commerce – come funziona

In materia di servizi e-commerce, servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione, è stato approvato il D.Lgs 42/2015 (decreto MOSS) con le nuove regole IVA che si applicano dal 1° gennaio 2015.

Il D.Lgs. n. 42/2015, che recepisce la direttiva 2008/8/CE (territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta) formalmente, entra in vigore dal 3/5/2015, 15° giorno successivo alla pubblicazione in GU, e prevede la modifica/ abrogazione/ istituzione dei seguenti articoli:

  • art. 7-sexies lettere f) e g) DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 7-septies lettere h) ed i) DPR 633/1972 (abrogazione)
  • art. 74-quinquies DPR 633/1972 (modifica)
  • art. 74-sexies DPR 633/1972 (nuovo)
  • art. 74-septies DPR 633/1972 (nuovo)

La regola di territorialità fino al 31/12/2014:

  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente per prestazioni B2B (art.7-ter co.1 lett.a DPR 633/1972).
  • i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del prestatore per prestazioni B2C (art.7-ter co.1 lett.b DPR 633/1972), con le seguenti deroghe
    • servizi resi da soggetto passivo extra UE a privato italiano, sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-sexies co.1 lett.f-g DPR 633/1972).
    • servizi resi da soggetto passivo italiano a privato extra UE, non sono territorialmente rilevanti in Italia (art.7-septies co.1 lett.h-i DPR 633/1972).

La regola di territorialità dal 01/01/2015:

  • i servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nello Stato UE del committente/fruitore del servizio, sia in caso di B2C che in caso di B2B.

Le implicazioni sono le seguenti:

  • per i servizi B2B nulla cambia
  • Per i servizi B2C si deve distinguere:
    • servizi resi a soggetti privati extra UE nulla cambia
    • servizi resi a soggetti privati UE, gli operatori italiani possono fare due cose in alternativa:
      • identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE dove prestano i loro servizi/ dove risiedono i consumatori
      • esercitare l’opzione per il sistema MOSS, un Mini Sportello Unico dove assolvere agli adempimenti IVA per tutti i Paesi UE dei consumatori direttamente dall’Italia, evitando di identificarsi ai fini IVA in ogni Paese UE.

COME FUNZIONA IL MOSS

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TERRITORIALITA’: MOSS, dichiarazione del 1° trimestre entro il 20 aprile

Dal 1/04/2015 e fino al 20/04, per gli operatori nazionali e quelli extra UE registrati al portale MOSS italiano (sicuramente non una moltitudine), si può trasmettere la dichiarazione IVA e versare l’IVA dovuta sui servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce) prestati a non soggetti passivi IVA (B2C) stabiliti in altri Stati membri UE servendosi dell’apposito sito internet.

Si precisa che il MOSS è il regime facoltativo in vigore dal 1° gennaio 2015 ed ha le seguenti caratteristiche:

  • Dal 1/01/2015 il luogo delle prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed e-commerce), rese a privati consumatori stabiliti nell’UE, non è più il paese di stabilimento del fornitore, ma quello del destinatario.
  • rappresenta una semplificazione, poichè con la nuova disciplina, questi servizi si considerano effettuati nel Paese UE del destinatario B2C e non in quello del prestatore, evitando al fornitore di doversi identificare ai fini IVA presso ogni Stato UE di consumo.
  • Il fornitore non applica l’IVA con l’aliquota vigente nel proprio Stato, ma con le aliquote dei vari paesi UE in cui sono stabiliti i clienti, facendo così cessare la distorsione concorrenziale che avvantaggiava le imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse (tipo Lussemburgo o Cipro);
  • vengono  equiparate, inoltre, le imprese UE a quelle stabilite fuori UE, che già applicavano il criterio della tassazione a destinazione.
  • il MOSS si distingue in regime non UE (per le imprese extra UE) e regime UE (per le stabilite oppure aventi stabile organizzazione nell’UE);
  • il MOSS è un’evoluzione del regime già previsto per le imprese extra UE che prestano servizi elettronici, infatti il regime non UE viene disciplinato dal nuovo art. 74-quinquies, DPR 633/1972, mentre il regime UE viene disciplinato ex art. 74-quinquies, e nuovo art.74-sexies.
  • In ogni caso, le imprese che si avvalgono del regime speciale MOSS sono dispensate dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e dovranno osservare i particolari obblighi previsti dalle disposizioni speciali sopra richiamate, tra cui la presentazione di una dichiarazione trimestrale delle operazioni Moss, accompagnata dal versamento della relativa imposta

Il portale MOSS è aperto dal 1/10/2014 (v. provvedimento 122854 del 30/09/2014 Agenzia Entrate). Il DLgs. che introduce il regime MOSS, dando attuazione della Direttiva 2008/8/CE, è stato approvato in via definitiva dal CdM il 27/03/2015 dopo ben tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole .

Modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione.

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TERRITORIALITA’: approvato il decreto MOSS sui servizi e-commerce e telecomunicazione

Mentre in tutta la UE non si parla (quasi) d’altro da metà 2014, in Italia, dopo “soli” tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi TBES (telecomunicazione, broadcasting ed e-commerce) rese a privati domiciliati o residenti nell’UE (B2C), il governo ha approvato (CdM del 27/03/2015), il D.Lgs che recepisce la disciplina ex art. 58 direttiva 2006/112/CE, riscrivendo in diversi punti il DPR 633/72.

Ex art. 7-sexies lett. f) e g) DPR 633/1972 (deroghe al criterio di tassazione dei servizi B2C ex art. 7-ter co.1 lett. b), si considerano effettuate nello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi, rispettivamente:

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