INTRASTAT: istruzioni di compilazione (CESSIONI e ACQUISTI di BENI)

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Intrastat cessioni e acquisti di beni

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  • Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria (v. Tabella DM 27/10/2000 e s.m.)
  • Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo d’imposta con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria
  • Valore in euro (colonna 4): va riportato l’importo in euro della merce oggetto dell’operazione intracomunitaria + eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite (trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.). La regola è la seguente, ex art.12 DPR 633/1972:
    • Se le spese sono previste da contratto e riaddebitate forfetariamente incrementano il valore dei beni;
    • Se non sono previste da contratto o riaddebitate “in nome e per conto” non costituiscono onere accessorio e vanno come prestazione autonoma
  • L’importo va arrotondato all’unità, per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€.
  • Ammontare in valuta (colonna 5 acquisti): va indicato l’importo in valuta del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria applicando il tasso di cambio alla data di fattura; è obbligatorio per operazioni con paesi che non hanno aderito all’euro. L’importo va arrotondato all’unità , per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€).
  • Natura della transazione (colonna 5 cessioni; colonna 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella relativa del DM 27/10/2000, riportata sotto. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l’operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.

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INTRASTAT: Soggetti OBBLIGATI e soggetti DELEGATI

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I soggetti obbligati , ex art. 50, co.6, DL 331/1993, alla presentazione degli elenchi INTRASTAT sono:

  • soggetti passivi IVA che effettuano acquisti e cessioni intra UE di beni;
  • soggetti passivi IVA che effettuano o ricevono prestazioni di servizi, esclusi i servizi in deroga “assoluta” ex art.7 – quater e art.7 – quinquies DPR 633/1972[1]
  • enti, associazioni ed altre organizzazioni ex art.4 DPR 633/1972 che siano identificati ai fini IVA[2];

Le persone fisiche sono soggetti obbligati limitatamente alle operazione afferenti l’attività di impresa, arte o professione eventualmente svolta, per cui in  caso di persone fisiche UE con P.IVA si potrebbe anche chiedere ad esse una dichiarazione, a favore del soggetto passivo IT, in cui si attesti che l’acquisto del bene o del servizio sia inerente all’attività di impresa, arte o professione svolta dal soggetto UE.

I soggetti obbligati possono avvalersi anche di un terzo soggetto (delegato) per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione degli elenchi, ferma restando la responsabilità del delegante.

I soggetti delegati devono indicare negli elenchi il proprio numero di partita IVA.

Le formalità sono le seguenti[3]:

  • Delegante:
    • Procura in forma scritta;
    • autenticazione della sottoscrizione ex art.38 DPR 445/2000 (in presenza di un funzionario doganale o fotocopia del documento d’identità del delegante allegato alla comunicazione di delega).

La delega presuppone l’esistenza di due soggetti distinti e non ricorre dunque nelle ipotesi di rappresentanza organica, vale a dire quando incaricato dell’adempimento sia un dipendente del soggetto obbligato (CM 39/D/1993)

  • Delegato (spedizionieri doganali, CAD, CAF, dottori commercialisti, ecc.)
    • forma libera;
    • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa direttamente dal soggetto delegato

Le due modalità (procura scritta del delegante oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del delegato) sono tra loro alternative.

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[1] V. DM 22/02/2010, art.1.

[2] Si tratta sia degli enti che svolgono anche attività commerciale, sia degli enti che svolgono solo attività istituzionale, ma che hanno preso la partita IVA poiché hanno effettuato nell’anno acquistii intra UE per più di 10.000 Eur. Per tali enti sono previsti i modelli INTRA 12 e INTRA 13., recentemente approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2010/59225.

[3] V. Determinazione Agenzia Dogane 22778 del 22702/2010, art.2

INTRASTAT: modalità e termini di presentazione elenchi INTRASTAT

Le modalità di presentazione elenchi INTRASTAT sono le seguenti:

– Fino al 30/04/2010 le dichiarazioni INTRA possono essere presentate ANCHE in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. In tal caso gli elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell’allegato XIII e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui all’articolo 1.

– l’altra modalità è l’EDI (Electronic Data Interchange): invio telematico delle dichiarazioni INTRA attraverso internet con le modalità previste nella normativa sull’EDI su www.agenziadogane.gov.it settore EDI – servizio telematico doganale. La modalità telematica è quindi attualmente l’unica in vigore per gli elenchi, dal momento che la modalità elettronica era possibile fino al 30/04/2010.

– a partire dal 7 maggio 2010 è inoltre possibile presentare gli elenchi INTRA anche tramite Entratel o Fisconline, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Determinazione Agenzia Dogane n° 63336 del 7/05/2010)

L’Agenzia delle Dogane ha attivato in merito dei servizi informativi

dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

www.agenziadogane.gov.it sez. Intrastat > Mailing list;

www.agenziadogane.gov.it sez. Intrastat > assistenza on line;

www.agenziadogane.gov.it sez. Servizio Telematico Doganale

I termini di presentazione sono i seguenti:

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