- Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria (v. Tabella DM 27/10/2000 e s.m.)
- Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo d’imposta con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria
- Valore in euro (colonna 4): va riportato l’importo in euro della merce oggetto dell’operazione intracomunitaria + eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite (trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.). La regola è la seguente, ex art.12 DPR 633/1972:
- Se le spese sono previste da contratto e riaddebitate forfetariamente incrementano il valore dei beni;
- Se non sono previste da contratto o riaddebitate “in nome e per conto” non costituiscono onere accessorio e vanno come prestazione autonoma
- L’importo va arrotondato all’unità, per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€.
- Ammontare in valuta (colonna 5 acquisti): va indicato l’importo in valuta del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria applicando il tasso di cambio alla data di fattura; è obbligatorio per operazioni con paesi che non hanno aderito all’euro. L’importo va arrotondato all’unità , per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€).
- Natura della transazione (colonna 5 cessioni; colonna 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella relativa del DM 27/10/2000, riportata sotto. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l’operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.
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