L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha analizzato, con la propria [download id=”0″] l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nel 2010.
In particolare, sotto l’esame dell’Istituto di Ricerca sono:
- Ambito di applicazione
- Modalità e tempistiche d’invio
- Nuovi Modelli Intrastat;
- Comunicazioni degli Enti non Commerciali: analisi dei modelli
- Efficacia temporale del D.Lgs18/2010 e DM 22/02/2010;
- Sanzioni.
La circolare, che ripercorre in maniera puntuale l’obbligo INTRA, inoltre osserva che
- riguardo alle prestazioni di servizi generiche, rese e ricevute, l’obbligo di indicare i dati di ogni prestazione anche quando siano realizzate diverse operazioni con un unico soggetto, complica le procedure relative di compilazione e appare in contrasto con la normativa comunitaria dove, all’art. 264, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE, si prevede solo che nell’INTRA vi sia “per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo”.
- l’obbligo di presentazione degli INTRA anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE , non solo per quelle rese stride con l’art. 262 Direttiva 2006/112/CE prevede l’obbligo di invio degli elenchi solo per le prestazioni di servizi rese e non anche per quelle ricevute. Il Governo ha, tuttavia, ritenuto che l’elenco relativo ai servizi ricevuti, oltre ad essere utile per il contrasto delle frodi IVA in ambito UE, sia giustificato normativamente ex art. 273 Direttiva, dove stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre “altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni”. Tali argomentazioni, secondo l’IRDCEC, non sono convincenti perchè il citato art. 273 ha, come unica finalità di tutelare la parità di trattamento delle operazioni interne rispetto a quelle effettuate tra Stati membri diversi, inoltre la previsione di nuovi obblighi formali dovrebbe comunque rispettare i princìpi generaliprevisti dalla normativa comunitaria in merito agli elenchi riepilogativi, infine la possibilità di ampliare la portata oggettiva degli elenchi è prevista ex art. 268 Direttiva con esclusivo riferimento agli acquisti di beni e non anche, quindi, ai servizi ricevuti.