La vicenda dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE testimonia molto bene – come sempre – il pressappochismo e la mancanza di rispetto che contraddistinguono l’Agenzia (a quanto pare, ormai l’unico legislatore fiscale) nel rapporto con gli operatori economici e i professionisti, ormai costretti a restare attaccati ad Internet giorno e notte per aspettarsi sempre, soprattutto sotto scadenza, qualche brutta sorpresa e prepararsi a districarsi tra norme poco chiare per ottemperare al nuovo imminente adempimento di turno.
Facciamo comunque il punto sulla situazione VIES ad inizio febbraio 2011.
CRONISTORIA DEL NUOVO OBBLIGO
E’ stato introdotto, con il DL 78/2010 art.27, l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi (Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010), un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che quindi sono stati inclusi nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (VIES).
Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29/12/2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
Con comunicato del 26 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate inizia ad emettere alcune specificazioni sulla novità dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intra UE, e quindi ad essere presente nel VIES (la banca dati delle partite IVA comunitarie).
A partire dal 1° febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito internet l’elenco delle partite IVA che, al 30 gennaio 2011, risultano autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Infine, a partire dal 28 febbraio 2011, concluse le procedure di controllo dei requisiti, l’Agenzia ricorda che l’effettiva consultazione dell’Archivio dei soggetti autorizzati sarà disponibile esclusivamente tramite il servizio Vies o tramite i siti internet della Commissione europea e degli altri Stati membri.
CHI DEVE RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE
I provvedimenti dell’Agenzia distinguono tre diverse casistiche di contribuenti che DEVONO richiedere l’autorizzazione (SE VOGLIONO effettuare operazioni intra UE):
- contribuenti che iniziano una professione/attività di impresa: essi devono dichiarare nel modello di inizio attività ai fini IVA la volontà di operare in ambito UE, barrando il campo “Operazioni comunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diverse da persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi) indicando il presunto ammontare delle stesse; gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta, manifestano la volontà barrando la casella “C” nel quadro A del mod. AA7.
- contribuenti già titolari di partita IVA da prima del 31/05/2010: devono chiedere autorizzazione se non hanno presentato elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti intracomunitari di beni, e/o delle prestazioni di servizi intracomunitari rese/ricevute negli anni 2009 e 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Chi non si trova in questa situazione è incluso di diritto nel VIES.
- contribuenti già titolari di partita IVA da dopo il 31/05/2010 e prima del 28/02/2011: se essi non hanno manifestato nella dichiarazione di inizio attività la volontà di porre in essere operazioni intra UE, e non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intra UE e adempiuto ai relativi obblighi di presentazione degli elenchi INTRASTAT (che vuol dire? Potrebbe anche sottintendere chi ha effettuato operazioni intra UE ma senza aver presentato i modelli Intrastat; non si comprende, infatti, come chi non ha posto in essere operazioni possa aver adempiuto agli obblighi relativi che non ci sono). Chi non si trova in questa situazione è incluso di diritto nel VIES.
COSA FARE IN CONCRETO
La prima cosa da fare in assoluto è verificare, sull’elenco provvisorio degli aventi i requisiti al 30 gennaio 2011, la presenza o meno della propria azienda:
Risulta ovvio quindi che i titolari di partita IVA presenti nel suddetto elenco NON devono effettuare l’istanza di autorizzazione all’Agenzia a porre in essere operazioni intra UE, come invece è stato paventato da più parti.
Nel caso non si sia presenti in questo elenco sarà allora necessario richiedere l’autorizzazione, ripetiamo se si desidera effettuare operazioni intra UE, poiché non esiste obbligo di presentazione della manifestazione di volontà, anche se sembra molto difficile escludere, ad oggi, che non si faranno MAI operazioni intra UE, quindi, sia per le partite IVA aperte dal 1° marzo 2011, che per quelle già esistenti, potrebbe essere opportuno acquisire l’inserimento nel VIES, e l’unico modo, se non si è già nell’elenco provvisorio, è quello di presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate: le Entrate, invece, invitano alla presentazione dell’istanza solo i soggetti interessati per non depotenziare lo strumento di controllo e propongono addirittura la possibilità di richiesta di revoca della precedente richiesta.
COME RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE E COSA FARE NEL FRATTEMPO
E’ possibile richiedere l’autorizzazione, da presentare in carta libera, tramite diverse modalità:
- direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quindi, non necessariamente quello competente per territorio);
- raccomandata a/r all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per le attività di controllo, con allegata una copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante firmatario;
- per i soli non residenti identificati direttamente tramite ANR, raccomandata a/r al Centro Operativo di Pescara
Si precisa che al ricevimento della dichiarazione di volontà, l’Agenzia sospenderà la soggettività attiva e passiva delle operazioni intra UE anche attraverso l’esclusione dal VIES, fino al trentesimo giorno successivo alla data di richiesta autorizzazione o di attribuzione della partita IVA (se nuovi soggetti): in questi trenta giorni il contribuente potrà compiere SOLO operazioni interne. Dal trentunesimo giorno, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego, verrà inserito nella banca dati VIES.
COME RICHIEDERE LA REVOCA
E’ possibile richiedere la revoca mediante le stesse modalità di cui sopra.
PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E REVOCA
I provvedimenti di diniego possono essere emessi entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha espresso la volontà di operare in ambito intracomunitario, nel periodo di sospensione della soggettività attiva e passiva, e inibiscono fin dall’inizio il compimento delle transazioni intracomunitarie.
I provvedimenti di revoca escludono dall’archivio i soggetti già precedentemente autorizzati alle operazioni intracomunitarie (o inclusi nel VIES) con effetto dalla data di emissione.
Tali provvedimenti possono essere impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti entro sessanta giorni dalla data di notificazione, che può essere eseguita anche a mezzo posta.
LA SCADENZA PRESUNTA DEL 29 GENNAIO
Il 29 gennaio 2011 era il termine entro il quale un po’ tutti consigliavano di chiedere l’autorizzazione. Si precisa che:
- tale data non interessa chi ha la certezza di possedere i requisiti che consentono l’automatica iscrizione (o, meglio, conferma di permanenza) nel VIES.
- i contribuenti non inclusi possono provvedere anche in un momento successivo, senza sanzioni.
Piuttosto, il rispetto di tale scadenza era indicato per non avere periodi di sospensione dal VIES: infatti, se entro il 28 febbraio deve essere depurata la banca dati VIES dei soggetti non autorizzati, una delle possibilità per restarvi inclusi è quella di avere presentato la comunicazione almeno 30 giorni prima di tale momento.
Va precisato che tale possibilità non è peraltro matematica, come evidenziato dall’Agenzia nelle risposte date in occasione del Forum del 14 gennaio 2011 di Italia oggi: “Al contrario, se alla data di conclusione delle procedure di esclusione dall’archivio non saranno ancora decorsi 30 giorni dall’istanza di autorizzazione a porre in essere operazioni intracomunitarie, il soggetto in tale data sarà escluso dall’archivio, per poi essere nuovamente ammesso al 31° giorno dalla presentazione della medesima istanza, in mancanza di diniego”.