DOGANA: proroga previdimazione certificati origine fino al 21 giugno 2020

L’Agenzia Dogane ha prorogato la procedura di previdimazione dei certificati di origine Eur1 fino al 21 giugno 2020, a causa della situazione di emergenza Covid-19, con nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020.

Con tale proroga, quindi, viene concesso più tempo alle ditte per ottenere lo status di esportatore autorizzato e potere quindi attestare l’origine preferenziale delle merci direttamente con dichiarazione su fattura: in tal modo, si eviteranno in seguito le complesse procedure per il rilascio degli stessi.

Alla scadenza di questa nuova proroga, infatti, gli Uffici doganali continueranno ad emettere i certificati EUR1 solo dietro presentazione – per ogni spedizione – di documentazione comprovante l’origine preferenziale della merce.

Si ricorda quindi la possibilità di avvalersi delle semplificazioni in materia di origine preferenziale, come la dichiarazione su fattura che può essere rilasciata da:

  • tutti gli esportatori per fatture di importo entro 6.000 euro (10.000 euro solo in caso di spedizione nei Paesi del gruppo PTOM verso cui le preferenze si applicano bilateralmente)
  • solo da un esportatore autorizzato o esportatore registrato al sistema REX (solo negli accordi UE-Canada, UE-Giappone e UE-Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente) per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro (o superiore a 10.000 euro per i Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente).

L’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato/Esportatore Registrato è una concreta agevolazione per gli esportatori che pertanto, previa attenta analisi sull’origine preferenziale dei propri prodotti, potranno fare istanza all’Agenzia Dogane.

DOGANA: Certificati origine previdimati fino al 21 aprile 2020.

I certificati di origine previdimati verranno rilasciati fino al 21 aprile 2020.

Il termine iniziale del 22 gennaio è stato prorogato di 90 gg; dopo il 21 aprile la cosa migliore sarà ottenere lo status di esportatore autorizzato o registrato

Con la nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 la Direzione centrale delle Dogane parla dell’abbandono della previdimazione a favore dell’ottenimento dello status di esportatore autorizzato (“EA”) e registrato (“ER”).

La nota ha dettato al contempo alcune misure volte a semplificare il rilascio dei certificati di origine per operazioni con profilo di rischio ridotto.

A partire dal 22 gennaio 2020 (V. nota n. 91956/2019) gli operatori privi dello status di EA o ER dovranno richiedere il rilascio dei certificati di origine secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella circolare n. 11/2010, cioè:

  • in occasione di ogni spedizione dovranno presentare in Dogana il formulario di domanda del certificato, con tutte le pezze d’appoggio comprovanti l’origine preferenziale della merce che verrà esportata, e con anticipo rispetto alla presunta data di presentazione della dichiarazione doganale;
  • il rilascio potrà avvenire solo una volta espletate le attività istruttorie sulla documentazione comprovante l’origine delle merci;
  • potranno esserci istruttorie light in base alle caratteristiche del richiedente (ad es. soggetto AEO) e al livello di rischio dell’operazione.

Questa procedura di richiesta dei certificati causerà maggiori oneri, tempi di rilascio più lunghi e quindi maggiori tempi di consegna della merce. Lo stesso se l’operatore economico vende con Incoterms Ex Works, poichè anche in tal caso, il vettore che procederà al ritiro della merce e alla richiesta del certificato di origine (al momento della presentazione della dichiarazione doganale) dovrà attendere l’esito dell’istruttoria per il rilascio del certificato prima di procedere con il trasferimento della merce fuori dall’UE. E’ semplicemente improponibile per chi esporta.

Quindi, se la modalità semplificata di rilascio dei certificati (“previdimazione”) sarà abolita, l’alternativa unica praticabile è l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato (EA) o registrato (ER), che consente l’autocertificazione dell’origine su fattura o altro documento commerciale.

L’acquisizione dello status ora è possibile anche per i rappresentanti doganali, (case di spedizione e spedizionieri doganali ex art. 1 n. 19 Reg. UE 2015/2446), se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento e siano in grado, in sede di verifica, di provare il rispetto delle regole di origine e quindi il carattere originario dei prodotti delle merci esportate, non potendo fare semplice riferimento al proprio cliente-venditore delle suddette merci. Questa soluzione può essere interessante per quei soggetti che non possono ottenere lo status EA o ER (ad es. perché non stabiliti nell’UE, oppure perché non hanno il requisito dell’abitualità delle esportazioni).

In conseguenza a quanto sopra, gli Uffici locali hanno visto aumentare notevolmente le richieste di rilascio della relativa autorizzazione e, non riuscendo a evaderle entro la scadenza del 22 gennaio, hanno la facoltà di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 22 gennaio 2020, per i certificati di origine previdimati.

Dopo il 21 aprile 2020 sarà quindi importante per evitare rallentamenti ottenere lo status di EA o ER; sono previste comunque possibilità di rilascio del certificato contestualmente alla presentazione della richiesta in tutti i casi “in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo”.

V. anche UTILITY & DOWNLOADS/DOGANA

DOGANA: REX nuovo modulo registrazione esportatori

Nuovo modulo di registrazione degli esportatori nel sistema REX. 

Il Reg. UE 2018/604 della Commissione (GUUE L 101 del 20 aprile 2018), che modifica alcune parti del Reg. UE 2015/2447 (modalità di applicazione di talune norme del Codice doganale dell’Unione – CDU), chiarisce alcuni aspetti procedurali dell’applicazione del sistema REX (esportatore registrato) nell’ambito dei regimi preferenziali bilaterali, con la revisione di disposizioni esistenti e l’introduzione di nuove norme in materia di origine preferenziale (Titolo II, Capo 2, Sottosezione 2):

Le novità che si vanno a illustrare rappresentano l’ultimo step di implementazione del nuovo sistema dopo i precedenti:

  • dal 1° gennaio 2017 il REX si applica nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), cioè nei casi in cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo;
  • dal 21 settembre 2017 anche nel contesto delle preferenze bilaterali in occasione della provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE/Canada (CETA).

Le novità sono le seguenti:

modifica dell’art. 68 “Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”:

  • indica le disposizioni delle sottosezioni dedicate all’origine preferenziale in ambito SPG, applicabili agli accordi bilaterali in materia di registrazione (art. 68, par. 1), ove prima vi si rimandava in toto con l’indicazione di un’applicazione mutatis mutandis;
  • elimina le disposizioni transitorie valide sino al 31 dicembre 2017, che permettevano di operare mediante lo status di “esportatore autorizzato” anche al fine di poter attestare l’origine preferenziale secondo le disposizioni REX;
  • riconosce l’esenzione dalla prova dell’origine, nella misura in cui un regime preferenziale lo consenta all’UE e alle condizioni da esso previste (ad es. piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale);
  • ammette la dispensa dal requisito della firma di un documento relativo all’origine, a condizione che essa sia consentita dal protocollo di origine dell’accordo commerciale bilaterale (art. 68 par. 7), ed anche l’art. 92 statuisce che “l’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine”.

Nuovo modulo di domanda REX.

modifica dell’art. 69 “Sostituzione del documento relativo all’origine rilasciato o compilato fuori dall’ambito SPG”:

  • è stato inserito il nuovo allegato 22-06 bis, contenente il modulo di domanda che gli esportatori UE devono utilizzare per potersi registrare nel sistema REX; l’allegato 22-06 era riservato alla registrazione degli esportatori ai fini dell’SPG, mentre negli altri casi (come per il Canada) l’Agenzia Dogane aveva diffuso un allegato 22-06, in una versione adattata e applicabile in via transitoria.

Origine

Nuovo art. 69-bis “Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale”:

  • dispone che, con alcune importanti eccezioni, l’assoggettamento al regime di perfezionamento attivo di merce non UE ma avente carattere di origine preferenziale non pregiudica il trattamento preferenziale dei prodotti trasformati, al momento della loro immissione in libera pratica. La norma, in deroga rispetto all’intero regolamento, ha efficacia retroattiva dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore del CDU): da tale data il regime di trasformazione sotto controllo doganale – che già prevedeva tale possibilità – è stato fuso con il regime di perfezionamento attivo, essa ha lo scopo di evitare agli operatori economici impatti negativi conseguenti alla fusione dei due regimi.

Il regolamento è in vigore dal 21 aprile 2018, e si attendono indicazioni operative dell’Agenzia Dogane.

DOGANA: registrazione esportatori nel sistema REX

Sono state pubblicate le linee guida per la registrazione degli operatori nazionali al sistema REX con la CM 13/D/2017 e la nota dell’Agenzia Dogane n. 61168 del 16/11/2017.

Cosa è il sistema REX: REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell’origine preferenziale, ma che non influisce sulle norme per la determinazione dell’origine delle merci (che a livello UE è trattato con differenti normative).

Il sistema REX  è già attivo:

  • dal 1° gennaio 2017, nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con cui l’UE applica unilateralmente preferenze tariffarie (dazi ridotti o azzerati all’importazione nell’UE) ai prodotti originari di Paesi in via di sviluppo. In precedenza la prova dell’origine era il certificato FORM “A” che gli esportatori dei paesi beneficiari presentavano all’importazione alle dogane UE per ottenere i benefici daziari; dal 01/01/2017, in ogni Paese aderente al sistema REX, gli stessi esportatori sono inseriti nella banca dati REX come esportatori “registrati” dalle proprie dogane. Anche gli esportatori UE che spediscono in tali Paesi merci destinate a essere incorporate nei prodotti che verranno poi importati in UE devono essere registrati nel REX, unionale in tal caso.
  • Dal 21 settembre 2017, con la provvisoria entrata in vigore dell’accordo commerciale UE / Canada (CETA), il sistema REX ha preso il via anche nel contesto delle preferenze bilaterali, riconosciute dall’UE e dal Paese partner ai rispettivi prodotti di origine preferenziale; le esportazioni di prodotti di origine preferenziale UE devono essere quindi supportate da una dichiarazione di origine da parte degli esportatori UE registrati (REX), affinché l’importatore canadese goda delle riduzioni o esenzioni daziarie previste. Da allora a fine anno, in via transitoria, la dichiarazione di origine può essere rilasciata da chi abbia lo status di esportatore autorizzato, considerato come se fosse “registrato”.

Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM “A” o EUR.1, ma si responsabilizza fortemente l’esportatore – abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell’origine preferenziale –  tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.

L’ iscrizione al sistema REX sarà, in futuro, l’unico sistema utilizzabile per poter usufruire di minori o zero dazi al momento dell’importazione nel Paese destinatario.

Condizioni:

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