DOGANA: garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

Per i depositi IVA ci sono garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

L’Agenzia Entrate, con la RM 5/E/2018, ha precisato che la garanzia (ex DL 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017) per l’estrazione dei beni dal deposito IVA si differenzia da quella che viene prestata all’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione nel deposito IVA.

Le differenze sono le seguenti:

  • soggetto tenuto alla prestazione:
    • la garanzia “in entrata” è prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito,
    • quella “in uscita” dal soggetto che fa l’estrazione;
  • durata della garanzia:
    • la garanzia “in uscita” ha durata di sei mesi,
    • quella “in entrata” dura sino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA, da parte di colui che estrae i beni dal deposito.

Ex artt. 2 e 4 DM 23 febbraio 2017, se il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA è lo stesso che procede all’estrazione, la garanzia “in uscita” non è dovuta.

Per la garanzia “in entrata” (immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA):

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PLAFOND IVA: dichiarazione intento per estrazione da deposito IVA

Dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione dal deposito IVA. 

L’Agenzia Entrate, con RM 35/E/2017, ha fornito le istruzioni operative per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali, alla luce delle recenti novità normative e di prassi.

LE ULTIME MODIFICHE

  • a partire dal 01/04/2017 l’art. 4 co. 7 DL 193/2016 ha modificato le disposizioni in materia di depositi fiscali IVA: ex nuovo art. 50-bis comma 6 DL 331/1993 si prevede che l’estrazione di beni dal deposito IVA sia effettuata senza pagamento dell’IVA, qualora sia eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 8 co.1 lett. c) e co.2 DPR 633/1972. La dichiarazione d’intento ex art. 1 co. 1 lett. c) DL 746/1983 deve comunque essere trasmessa all’Agenzia Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
  • a partire dal 01/03/2017 tale adempimento è stato recentemente modificato con provv. Dir. Agenzia Entrate del 2 dicembre 2016: è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento che si usa appunto da tale data.

La RM 35/E/2017 spiega le modalità di compilazione del nuovo modello, precisando che:

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DEPOSITI IVA: garanzia svincolata con autofattura

L’Agenzia delle Dogane, con nota 5 ottobre 2011, prot. 113881, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dei depositi IVA, ex art. 50-bis DL 331/1993.

Si ricorda che le novità in materia sono state introdotte dai DL 70/2011 e DL 138/2011: con quest’ultimo decreto in particolare (art. 2 comma 36 vicies quater), è stato previsto che l’estrazione dei beni dal deposito, per utilizzazione o commercializzazione in Italia, può essere effettuata solo dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla CCIAA, purché dimostrino un’effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, fino all’adozione di tale provvedimento, l’estrazione dal deposito continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali: in conformità alla normativa doganale comunitaria, la garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo, salvo che ricorrano le condizioni di esonero previste per gli operatori titolari della certificazione “AEO” e le Amministrazioni statali e gli enti pubblici.

Ai fini dello svincolo della garanzia, anche i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia, se hanno proceduto all’estrazione dei beni dal deposito, sono tenuti a comunicare al depositario (e anche all’Ufficio doganale per velocizzare la pratica) i dati relativi alla liquidazione IVA; la comunicazione è prevista non solo ai fini dello svincolo della garanzia, ma anche ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario stesso.

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella nota del 7 settembre 2011, è stato chiarito che il soggetto passivo che procede all’estrazione deve produrre:

  • copia dell’autofattura, ovvero – in caso di cessione intra UE o esportazione – copia della relativa fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero in alternativa a tale integrazione, la copia dell’autofattura o della fattura deve essere corredata da copia dei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti dai quali risulti l’avvenuta registrazione dei suddetti documenti;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere la documentazione al competente ufficio delle dogane. Alla presentazione della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane svincola la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’IVA viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.

L’obbligo di garanzia ricorre anche se l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione a deposito sia effettuata da un soggetto non residente, identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter DPR 633/1972) o per mezzo di un rappresentante fiscale: in tale ipotesi, la garanzia può essere prestata – così come per i soggetti residenti – da un terzo (art.189 par.3, Reg.CE 2913/92), mentre l’esonero è ammesso qualora il soggetto estero sia titolare di un certificato AEO rilasciato da un altro Paese membro, ovvero laddove si tratti di un’Amministrazione statale o di un ente pubblico.

Infine, riguardo alle modalità di presentazione della documentazione, tenuto conto che i dati relativi all’estrazione sono necessari per lo svincolo della garanzia, è evidente la rilevanza che assume sia l’accertamento della loro provenienza, sia la tempestività della relativa trasmissione; sono previste le seguenti modalità alternative:

  • consegna a mano,
  • invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla PEC dell’Ufficio doganale
  • altro canale di comunicazione che assicuri le esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio delle dogane.

DEPOSITO IVA: modifiche alla garanzia dal 12 settembre 2011

A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.

Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Sono possibili due casi:

  • L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
  • L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”

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