A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.
L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.
Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.
La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.
Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.
Sono possibili due casi:
- L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
- L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.
Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.
>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”
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