DOGANA: proroga previdimazione certificati origine fino al 21 giugno 2020

L’Agenzia Dogane ha prorogato la procedura di previdimazione dei certificati di origine Eur1 fino al 21 giugno 2020, a causa della situazione di emergenza Covid-19, con nota prot. n. 88470/ RU del 12 marzo 2020.

Con tale proroga, quindi, viene concesso più tempo alle ditte per ottenere lo status di esportatore autorizzato e potere quindi attestare l’origine preferenziale delle merci direttamente con dichiarazione su fattura: in tal modo, si eviteranno in seguito le complesse procedure per il rilascio degli stessi.

Alla scadenza di questa nuova proroga, infatti, gli Uffici doganali continueranno ad emettere i certificati EUR1 solo dietro presentazione – per ogni spedizione – di documentazione comprovante l’origine preferenziale della merce.

Si ricorda quindi la possibilità di avvalersi delle semplificazioni in materia di origine preferenziale, come la dichiarazione su fattura che può essere rilasciata da:

  • tutti gli esportatori per fatture di importo entro 6.000 euro (10.000 euro solo in caso di spedizione nei Paesi del gruppo PTOM verso cui le preferenze si applicano bilateralmente)
  • solo da un esportatore autorizzato o esportatore registrato al sistema REX (solo negli accordi UE-Canada, UE-Giappone e UE-Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente) per le spedizioni di valore totale superiore a 6.000 euro (o superiore a 10.000 euro per i Paesi PTOM per cui l’accordo vale bilateralmente).

L’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato/Esportatore Registrato è una concreta agevolazione per gli esportatori che pertanto, previa attenta analisi sull’origine preferenziale dei propri prodotti, potranno fare istanza all’Agenzia Dogane.

DOGANA: Certificati origine previdimati fino al 21 aprile 2020.

I certificati di origine previdimati verranno rilasciati fino al 21 aprile 2020.

Il termine iniziale del 22 gennaio è stato prorogato di 90 gg; dopo il 21 aprile la cosa migliore sarà ottenere lo status di esportatore autorizzato o registrato

Con la nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 la Direzione centrale delle Dogane parla dell’abbandono della previdimazione a favore dell’ottenimento dello status di esportatore autorizzato (“EA”) e registrato (“ER”).

La nota ha dettato al contempo alcune misure volte a semplificare il rilascio dei certificati di origine per operazioni con profilo di rischio ridotto.

A partire dal 22 gennaio 2020 (V. nota n. 91956/2019) gli operatori privi dello status di EA o ER dovranno richiedere il rilascio dei certificati di origine secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella circolare n. 11/2010, cioè:

  • in occasione di ogni spedizione dovranno presentare in Dogana il formulario di domanda del certificato, con tutte le pezze d’appoggio comprovanti l’origine preferenziale della merce che verrà esportata, e con anticipo rispetto alla presunta data di presentazione della dichiarazione doganale;
  • il rilascio potrà avvenire solo una volta espletate le attività istruttorie sulla documentazione comprovante l’origine delle merci;
  • potranno esserci istruttorie light in base alle caratteristiche del richiedente (ad es. soggetto AEO) e al livello di rischio dell’operazione.

Questa procedura di richiesta dei certificati causerà maggiori oneri, tempi di rilascio più lunghi e quindi maggiori tempi di consegna della merce. Lo stesso se l’operatore economico vende con Incoterms Ex Works, poichè anche in tal caso, il vettore che procederà al ritiro della merce e alla richiesta del certificato di origine (al momento della presentazione della dichiarazione doganale) dovrà attendere l’esito dell’istruttoria per il rilascio del certificato prima di procedere con il trasferimento della merce fuori dall’UE. E’ semplicemente improponibile per chi esporta.

Quindi, se la modalità semplificata di rilascio dei certificati (“previdimazione”) sarà abolita, l’alternativa unica praticabile è l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato (EA) o registrato (ER), che consente l’autocertificazione dell’origine su fattura o altro documento commerciale.

L’acquisizione dello status ora è possibile anche per i rappresentanti doganali, (case di spedizione e spedizionieri doganali ex art. 1 n. 19 Reg. UE 2015/2446), se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento e siano in grado, in sede di verifica, di provare il rispetto delle regole di origine e quindi il carattere originario dei prodotti delle merci esportate, non potendo fare semplice riferimento al proprio cliente-venditore delle suddette merci. Questa soluzione può essere interessante per quei soggetti che non possono ottenere lo status EA o ER (ad es. perché non stabiliti nell’UE, oppure perché non hanno il requisito dell’abitualità delle esportazioni).

In conseguenza a quanto sopra, gli Uffici locali hanno visto aumentare notevolmente le richieste di rilascio della relativa autorizzazione e, non riuscendo a evaderle entro la scadenza del 22 gennaio, hanno la facoltà di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 22 gennaio 2020, per i certificati di origine previdimati.

Dopo il 21 aprile 2020 sarà quindi importante per evitare rallentamenti ottenere lo status di EA o ER; sono previste comunque possibilità di rilascio del certificato contestualmente alla presentazione della richiesta in tutti i casi “in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo”.

V. anche UTILITY & DOWNLOADS/DOGANA

EXPORT: documentazione richiesta export

Per l’esportazione sono richiesti in genere diversi documenti, alcuni a fini fiscali, altri in ragione degli eventuali vincoli, delle limitazioni e dei divieti posti da determinate normative alla circolazione delle merci.

In linea generale, la documentazione richiesta per l’esportazione  è la seguente:

  • Fattura commerciale export, almeno in 3 copie;
  • packing list o lista dei colli;
  • documento di trasporto, tra i quali:
    • CMR, per trasporti su strada;
    • Polizza di carico (Bill of lading), per spedizioni via mare;
    • Lettera di vettura aerea (Air way bill), per spedizioni via aera;
    • Lettera di vettura ferroviaria (CIM), per il trasporto via ferrovia;
  • [download id=”0″], per merci di origine non preferenziale;
  • Certificati EUR 1, EUR 2, Form A, A.TR, per merci di origine preferenziale;
  • DAU (Documento Amministrativo Unico) o bolla doganale emesso dalla dogana di esportazione.
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), emesso dalla dogana di esportazione, per scortare la merce fino alla dogana di uscita

 

Inoltre vi sono altri documenti che possono essere richiesti a seconda del tipo di Paese o di merce esportata, come ad es. certificato CITES, certificato sanitario per le carni, certificato fitosanitario per frutta, semi, vegetali, certificato di conformità delle merci agli standard normativi del paese destinatario (ad es. CIC per la Cina, GOST per la Russia), ecc.