I certificati di origine previdimati verranno rilasciati fino al 21 aprile 2020.
Il termine iniziale del 22 gennaio è stato prorogato di 90 gg; dopo il 21 aprile la cosa migliore sarà ottenere lo status di esportatore autorizzato o registrato
Con la nota n. 200901 del 3 dicembre 2019 la Direzione centrale delle Dogane parla dell’abbandono della previdimazione a favore dell’ottenimento dello status di esportatore autorizzato (“EA”) e registrato (“ER”).
La nota ha dettato al contempo alcune misure volte a semplificare il rilascio dei certificati di origine per operazioni con profilo di rischio ridotto.
A partire dal 22 gennaio 2020 (V. nota n. 91956/2019) gli operatori privi dello status di EA o ER dovranno richiedere il rilascio dei certificati di origine secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella circolare n. 11/2010, cioè:
- in occasione di ogni spedizione dovranno presentare in Dogana il formulario di domanda del certificato, con tutte le pezze d’appoggio comprovanti l’origine preferenziale della merce che verrà esportata, e con anticipo rispetto alla presunta data di presentazione della dichiarazione doganale;
- il rilascio potrà avvenire solo una volta espletate le attività istruttorie sulla documentazione comprovante l’origine delle merci;
- potranno esserci istruttorie light in base alle caratteristiche del richiedente (ad es. soggetto AEO) e al livello di rischio dell’operazione.
Questa procedura di richiesta dei certificati causerà maggiori oneri, tempi di rilascio più lunghi e quindi maggiori tempi di consegna della merce. Lo stesso se l’operatore economico vende con Incoterms Ex Works, poichè anche in tal caso, il vettore che procederà al ritiro della merce e alla richiesta del certificato di origine (al momento della presentazione della dichiarazione doganale) dovrà attendere l’esito dell’istruttoria per il rilascio del certificato prima di procedere con il trasferimento della merce fuori dall’UE. E’ semplicemente improponibile per chi esporta.
Quindi, se la modalità semplificata di rilascio dei certificati (“previdimazione”) sarà abolita, l’alternativa unica praticabile è l’acquisizione dello status di esportatore autorizzato (EA) o registrato (ER), che consente l’autocertificazione dell’origine su fattura o altro documento commerciale.
L’acquisizione dello status ora è possibile anche per i rappresentanti doganali, (case di spedizione e spedizionieri doganali ex art. 1 n. 19 Reg. UE 2015/2446), se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di riferimento e siano in grado, in sede di verifica, di provare il rispetto delle regole di origine e quindi il carattere originario dei prodotti delle merci esportate, non potendo fare semplice riferimento al proprio cliente-venditore delle suddette merci. Questa soluzione può essere interessante per quei soggetti che non possono ottenere lo status EA o ER (ad es. perché non stabiliti nell’UE, oppure perché non hanno il requisito dell’abitualità delle esportazioni).
In conseguenza a quanto sopra, gli Uffici locali hanno visto aumentare notevolmente le richieste di rilascio della relativa autorizzazione e, non riuscendo a evaderle entro la scadenza del 22 gennaio, hanno la facoltà di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dal 22 gennaio 2020, per i certificati di origine previdimati.
Dopo il 21 aprile 2020 sarà quindi importante per evitare rallentamenti ottenere lo status di EA o ER; sono previste comunque possibilità di rilascio del certificato contestualmente alla presentazione della richiesta in tutti i casi “in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo”.
V. anche UTILITY & DOWNLOADS/DOGANA