DOGANA: restrizioni export per crisi RU – UA

DOGANA: restrizioni export per crisi RU – UA nel database TARIC

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha emanato la nota n. 99410 del 2 marzo 2022,  per le prime indicazioni applicative, in relazione alle seguenti misure restrittive a causa della crisi tra Russia e Ucraina:

Le restrizioni riguardano importazione ed esportazione di merci considerate a rischio, che siano originarie di tali territori o destinate a essere ivi utilizzate; per esse, esistono alcune circostanze derogatorie per le quali sussistono, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, cui devono conformarsi gli operatori, e adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni, la Commissione europea ha integrato nella banca dati TARIC le misure restrittive di cui sopra. Quindi sono stati creati nuovi certificati che consentono all’operatore di attestare la situazione derogatoria tramite l’indicazione, nell’ambito della dichiarazione doganale, dei codici ad hoc individuati.

Sanzioni previste restrizioni export per crisi RU – UA

La mancata applicazione di tali Regolamenti (UE) implica la sanzione ex art. 20 D.Lgs. 221/2017, con la reclusione da uno a sei anni, ovvero la multa da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 250.000 euro, oltre la confisca dei beni impiegati nella commissione del reato.

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DOGANA: export DPI e COVID-19

Export DPI e dispositivi di ventilazione in emergenza COVID-19: ridotte le autorizzazioni necessarie.

Il Reg. UE 568/2020 entrato in vigore il 26/04/2020 è di grande interesse per le aziende che vogliono riconvertirsi alla produzione di DPI o che hanno a disposizione uno stock di materiale e devono esportarlo per, ad esempio, altre società del loro gruppo, in quanto:

  • riduce l’elenco dei DPI che richiedono l’autorizzazione all’esportazione extra-UE (v. Reg. (UE) 402/2020 del 15/03/2020)
  • aumenta gli Stati extra-UE per cui non è richiesta l’autorizzazione all’export (rispetto al Reg. (UE) 426/2020)

Tale regolamento sarà efficace per 30 giorni fermo restando che la Commissione può adeguarne il periodo e l’ambito oggettivo di applicazione alla luce dell’evolversi dell’epidemia COVID-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nella UE.

IN DETTAGLIO

Il Reg. UE 568/2020 sottopone ad autorizzazione i DPI ex allegato I:

  • occhiali, visiere e schermi protettivi;
  • dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine);
  • indumenti protettivi.

Ciò in quanto la domanda di DPI nella UE rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante nonostante le scorte create nel quadro del meccanismo UE di protezione civile (UCPM) e l’istituzione di una centrale di coordinamento volta a fare corrispondere domanda e offerta nella UE ed agevolare il funzionamento del mercato interno.

Non saranno più soggetti a restrizioni all’export schermi facciali e guanti.

L’autorizzazione, da presentarsi al momento della dichiarazione di esportazione, non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).

PAESI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Non occorre autorizzazione all’esportazione per

  • Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, isole Far Oer, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e alcuni Paesi e Territori d’oltremare (già da prima),
  • inoltre Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Nello spirito di solidarietà internazionale, il nuovo regolamento richiede esplicitamente agli Stati membri di

  • autorizzare le esportazioni di forniture di emergenza nel contesto dell’aiuto umanitario e di elaborare le domande in modo rapido;
  • valutare positivamente le esportazioni verso enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dal COVID-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia, previa verifica della disponibilità presso la Commissione.

CLAUSOLA ANTIELUSIVA

Si prevede che laddove il volume delle esportazioni sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro o nella UE e non serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico ufficiale o professionale in quel Paese terzo, gli Stati membri, al momento di valutare se rilasciare o meno un’autorizzazione (tranne che per le forniture di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari), siano tenuti a consultare la Commissione affinché quest’ultima emetta un parere entro 48 ore, e ad informare la stessa sulle autorizzazioni rilasciate o rigettate (art. 4 “notifiche”).

Questo al fine di non autorizzare esportazioni che creino distorsioni speculative e che consentano la costituzione di scorte e acquisti in quantità massicce di dispositivi essenziali da parte di coloro che ne hanno una necessità obiettiva scarsa o nulla.

DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE

A partire dal 24/04/2020 (Ordinanza n. 667 Protezione Civile), è cessato il divieto di esportazione di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi di cui alle Ordinanze 639 e 641 Protezione Civile.

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BANDI REGIONE MARCHE: scorrimento graduatoria Bando Export e Internazionalizzazione

Fonte: Regione Marche – Studio Astolfi

Scorrimento graduatoria Bando Export e Internazionalizzazione

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE nr. 259 del 24 ottobre 2017

Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. “sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane, approvazione scorrimento della graduatoria di merito per le domande presentate in forma singola.

DECRETA (dispositivo) Di approvare lo scorrimento sino al n° 233 della graduatoria di merito, approvata con DDPF N. 210/2017, delle domande pervenute da parte delle PMI in forma singola (GRADUATORIA A), così come riportato all’allegato 1 al presente atto, a valere sul bando “POR MARCHE FESR 2014-2020. Asse3. Az.9.2. Int. sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane”, così come disposto al punto 13.5 del bando stesso approvato con DDPF N. 61/CEI del 11/10/2016, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto. Di stabilire che la predetta graduatoria e stata redatta in relazione al punteggio di merito attribuito dalla commissione di valutazione appositamente costituita. Di stabilire, inoltre, che a seguito di uno stanziamento aggiuntivo di € 2.124.976,40, risulta possibile procedere ad uno scorrimento della graduatoria approvata con DDPF n. 210/2017, con cui erano state finanziate solo le prime 74 domande, consentendo in questo modo di finanziare le PMI collocatesi dalla posizione 74 sino posizione 233, rispetto alle 492 ammissibili, così come disposto al punto 13.5 del bando di attuazione.

LINK DELLA REGIONE MARCHE

Allegati:

SCORRIMENTO GRADUATORIA IMPRESE SINGOLE
DECRETO SCORRIMENTO GRADUATORIA IMPRESE SINGOLE

BANDI REGIONE MARCHE: graduatoria Bando Export e Internazionalizzazione

Fonte: Regione Marche – Studio Astolfi

IMPRESE AGGREGATE

IMPRESE SINGOLE

Teoricamente lo scorrimento della graduatoria è previsto, bisogna vedere se la Regione ha i fondi.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata  nei limiti di vigenza della stessa e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del POR  utilizzando ulteriori risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce, economie, minori spese dei progetti finanziati o riprogrammazioni del POR o del MAPO.

Qualora le risorse assegnate per ciascuna delle due graduatorie risultino eccedenti, le stesse verranno utilizzate per finanziare lo scorrimento nell’ambito dell’altra graduatoria.

CRITERI DI GRADUATORIA