BANDI REGIONE MARCHE: proroga istruttoria bando fiere

Bando: sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione”, bando 2016 a favore delle PMI marchigiane, proroga ammissibilità sostanziale delle domande – DD P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE N. 121 del 07/06/2017

Fonte: Studio Astolfi, Regione Marche

Istruttoria prorogata al 30/7/2017.

Le spese devono essere sostenute entro il 15/9/2017 e rendicontate entro il 30/9/2017.

E’ un decreto che si commenta da solo. La graduatoria viene pubblicata in coincidenza della chiusura per ferie. I primi di settembre, quando le aziende riaprono, certamente la priorità è quella di seguire questa pratica, l’attività produttiva può essere messa in secondo piano. Parimenti potranno essere messi in secondo piano i milioni di adempimenti fiscali di settembre.

UTILITY & DOWNLOADS: inserita sezione INCOTERMS®

Nella sezione UTILITY & DOWNLOADS del sito è stata inserita la nuova sezione INCOTERMS®.

Tale sezione contiene la tavola degli Incoterms® 2010, che è quella attualmente in vigore (è in vigore dal 1° gennaio 2011). E’ inclusa anche una tabella per la ripartizione dei costi tra venditore (seller) e compratore (buyer).

Gli Incoterms®  (abbreviazione di International Commercial Terms) sono termini predefiniti e codificati, pubblicati dalla International Chamber of Commerce (ICC) usati per definire i termini , le responsabilità, le spese e i rischi collegati alla consegna della merce nei contratti di compravendita internazionale.

Gli Incoterms® 2010 sono solo l’ultimo set di regole emesse dalla ICC che aggiornano, completano e sostituiscono un elenco esaustivo di tutte le precedenti pubblicazioni.

La ICC ha inoltre specificato quanto segue:

  • Incoterms è una dicitura registrata;
  • può essere usata solo al plurale;
  • può essere usata solo con la I maiuscola;
  • sono Incoterms solo gli 11 elementi depositati.

Termini utilizzabili per ogni modalità di trasporto: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP.
Termini adatti al solo trasporto marittimo: FAS, FOB, CFR, CIF.

La sezione contiene inoltre la tavola degli Incoterms® 2000,  in vigore fino al 31 dicembre 2010.

EXPORT/ TRIANGOLAZIONI: Export triangolare anche con consegna dei beni a depositario nazionale

In caso di export triangolare nazionale (primo cedente IT1 – promotore IT2 – cessionario extra UE) vale lo stesso principio che per l’esportazione normale ex art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/1972 (la non imponibilità IVA è riconosciuta a condizione che i beni siano trasportati o spediti fuori UE a cura o a nome del cedente): il bene quindi deve essere trasportato o spedito al di fuori dell’UE direttamente dal primo cedente IT1, e per la non imponibilità IVA anche nella cessione tra i due soggetti nazionali IT1-IT2, il promotore IT2 non entra mai in possesso dei beni destinati all’esportazione.

Nella prassi commerciale, può accadere che il promotore IT2 (giuridicamente proprietario dei beni destinati ad essere esportati), affidi la custodia dei beni a un terzo soggetto IT3 depositario. In tale ipotesi, i beni sono consegnati direttamente dal primo cedente IT1 al depositario IT3, che provvede all’esportazione (uscita dal territorio UE). Il promotore IT2 della triangolazione non entra mai in possesso della merce, per cui non dovrebbe negarsi la non imponibilità IVA anche nell’operazione di vendita tra IT1 e IT2.

La giurisprudenza UE afferma che, per la non imponibilità all’esportazione, si deve guardare non alla forma ma alla sostanza dell’operazione, ossia al fatto che i beni ceduti siano “oggettivamente” destinati al di fuori dell’UE; ad es. la sentenza C-563/12 del 19/12/2013, BDV Hungary Trading, in cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che “l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE”. L’operazione risulta concepita come “cessione all’esportazione”. Applicando questo principio, anche quando i beni entrino nella disponibilità di un depositario IT3 (per conto di IT2), non mutano i requisiti per la non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. a) DPR 633/1972, tanto nella cessione tra i due operatori nazionali IT1-IT2, quanto nella cessione verso l’acquirente extra UE, poichè l’operazione nel suo complesso risulta fin dalla sua origine concepita come “cessione all’esportazione”, trasferendo il potere di disposizione sui beni all’acquirente extra-UE e inviando fisicamente i beni al di fuori del territorio UE.

L’Agenzia Entrate infine, con RM 72/E/2000 e RM 223/E/2007, ha riconosciuto la non imponibilità IVA ex art. 8 co.1 lett. a) DPR 633/72 nell’analogo caso in cui i beni, prima dell’invio al di fuori del territorio UE, siano stati sottoposti, rispettivamente a collaudo ovvero a lavorazioni da parte di un terzista. Se vale per il collaudo e le lavorazioni, a maggior ragione deve valere quando i beni siano affidati in deposito per esigenze logistiche temporanee, dato che in entrambe i casi viene rispettato l’art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 (la cessione all’esportazione deve avvenire “mediante trasporto o spedizione fuori del territorio UE, a cura o a nome dei cedenti”) e anche la ratio della norma stessa che vuole impedire che i beni entrino nella disponibilità del secondo cedente IT2.

 

EXPORT: non imponibili le cessioni verso San Marino anche senza rispetto di prescrizioni formali

La Cassazione, con la sentenza n. 16450 del 18 luglio 2014, ha stabilito che non può essere negato ad un operatore economico stabilito in Italia il regime di non imponibilità per le cessioni di beni effettuate verso San Marino, nel momento in cui non sono state osservate tutte le prescrizioni formali previste dalla legge, ma i beni sono effettivamente usciti dal territorio italiano e sono stati presi in carico dal cessionario sanmarinese.

La non imponibilità viene quindi riconosciuta in subordine a due fattori:

  • dal punto di vista sostanziale, all’effettiva uscita dei beni dallo Stato italiano e, quindi, dall’UE per essere destinati al cessionario sanmarinese;
  • dal punto di vista formale al fatto, non contestato dall’Agenzia Entrate, che l’impresa italiana era effettivamente in possesso delle copie delle fatture emesse per l’operazione debitamente vidimate dal timbro a secco dell’Ufficio Tributi di San Marino,

Quanto sopra è stato ritenuto sufficiente ai fini della non imponibilità anche senza l’ulteriore nota a margine del ricevimento delle copie delle fatture nei registri IVA.