RIMBORSI IVA UE 2009: scadenza 31 marzo 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Mennella

Data: 18/03/2011

31 MARZO: SCADENZA TERMINE PER RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELL’IVA PAGATA IN ALTRO STATO UE NEL 2009

Dal 1° gennaio 2010 i soggetti passivi italiani che devono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato UE sono tenuti ad adoperare una nuova procedura. Ciò in quanto la direttiva 2008/9/Ce ha introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri.

MODALITA’, PERIODICITA’ E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica direttamente (tramite Entratel o Fisconline), tramite gli incaricati della trasmissione telematica, avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa o tramite le CCIAA italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo. A differenza di quanto avveniva in precedenza, con la nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza (salvo il verificarsi di cause ostative), ad inoltrarla all’Amministrazione estera. La richiesta di rimborso va presentata distintamente per ciascun anno di imposta, seguendo la periodicità e i requisiti stabiliti dallo Stato UE competente per il rimborso.

TEMPESTIVITA’

L’istanza va presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Quindi, per i soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre 2011.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER GLI ACQUISTI DEL 2009

Tuttavia, per gli acquisti effettuati negli altri Stati membri dai soggetti passivi italiani nel corso del 2009 è stato differito il termine. Con la direttiva 2010/66/UE del 14 ottobre 2010,  è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine originariamente fissato al 30 settembre nella direttiva n. 9 del 2008. Dalla lettura della direttiva 2010/66/Ue si comprende che, tuttavia, la riapertura del termine è stata decisa dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione, in via del tutto eccezionale e solo per fronteggiare il non ottimale funzionamento dei portali elettronici di alcuni Stati membri che, in alcuni casi, non ha consentito l’inoltro delle istanze di rimborso nel termine convenuto. Nel nostro ordinamento, tale proroga è stata recepita con il provvedimento dell’11 novembre 2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

RIAPERTURA DEL TERMINE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per effetto delle modifiche intervenute dal 1° gennaio 2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, la riapertura del termine per gli acquisti del 2009 consente di accedere al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro oltre che per gli acquisti di beni, anche per tutte le prestazioni di servizi ivi ricevute nel corso del 2009. Dal 2010, invece, l’accesso alla procedura di rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro per servizi ricevuti sarà limitata ai soli servizi speciali (indicati negli articoli 7-quater7-quinquies DPR 633/1972) la cui tassazione avviene nel luogo di esecuzione materiale (ad esempio, la partecipazione a fiere e convegni, prestazioni alberghiere, ristorazione, eccetera).

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRONOLOGICO ALL’ISTANZA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file contenuto nell’allegato A del provvedimento del 1° aprile 2010. L’avvenuta ricezione dell’istanza è attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema ed è resa disponibile nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Se è stato richiesto dallo Stato membro competente al rimborso, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile in via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza da parte dello Stato competente al rimborso (disponibile per cinque giorni lavorativi). Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica il numero di cronologico (protocollo) assegnato all’istanza.

VARIAZIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO

Successivamente all’inoltro delle istanze allo Stato UE competente al rimborso è possibile presentare un’istanza correttiva dei dati originariamente indicati. Tuttavia, l’istanza correttiva non può contenere la richiesta di rimborso per nuove fatture o documenti di importazione. Per le nuove fatture o documenti di importazione si può presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine.

RIFIUTO DELL’INOLTRO

Poiché il diritto al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro è retto dai medesimi presupposti del diritto alla detrazione, è compito dell’Agenzia che inoltra la richiesta di rimborso effettuare dei controlli preventivi. L’Agenzia (attraverso il competente ufficio Centro operativo di Pescara) non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato UE competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

  • non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione
  • abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta
  • si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi
  • si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Analogamente, nel caso in cui la richiesta di rimborso non sia corretta in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010, l’Agenzia emette provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche mediante mezzi elettronici. Avverso il provvedimento di rigetto, il soggetto passivo italiano può ricorrere seguendo le disposizioni in materia di contenzioso tributario.

CORREZIONE PERCENTUALE DI DETRAZIONE

I soggetti passivi che alla fine dell’anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella adoperata provvisoriamente nel corso dell’anno comunicano, entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati UE a cui hanno chiesto il rimborso per l’IVA pagata all’interno del loro territorio.

La correzione della percentuale di detrazione viene effettuata contestualmente alla presentazione di una richiesta di rimborso ovvero, nel caso in cui il soggetto non presenti domande di rimborso durante l’anno, con un’apposita comunicazione contenente i dati previsti all’allegato C del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010. Anche per la comunicazione di rettifica della percentuale di detrazione si applicano le disposizioni sopra indicate circa la tempestività, l’invio delle richieste, il rilascio della ricevuta, le disposizioni relative all’istanza correttiva e al rifiuto.

ESPORTAZIONI di beni da Stato UE a Stato extra UE e prestazioni di servizi collegate: RM 134/E/2010

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P.P. Luciano

Data: 20/12/2010

RM 134/E/2010.

Dall’Europa al Regno saudita senza passare per l’Italia: viaggio non imponibile, di mezzo c’è l’esportazione

Il trasporto di materiale lapideo, acquistato da una società IT in un altro Paese UE e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita (extra UE), fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale di vendita del materiale al soggetto extra UE che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.
La risoluzione n. 134/E del 20 dicembre così decide, in accordo con la soluzione prospettata nell’interpello avanzato da una Srl.
In particolare, l’operazione descritta consta di tre momenti:

  • l’acquisto UE,
  • il trasporto extra UE,
  • la vendita extra UE.

Il primo e l’ultimo realizzano, senza ombra di dubbio, una cessione all’esportazione e, come tale, non imponibile ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità. Tra i due momenti clou, si inserisce l’intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l’incarico di trasporto (mandato senza rappresentanza) va qualificato come prestazione di servizi, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, punto centrale della precisazione dell’Agenzia è che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un “affare” principale.
Ed è proprio la stretta connessione e l’inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, co. 1, n. 2, del DPR 633/1972.
Sugli adempimenti formali conseguenti, nella risoluzione viene spiegato che:

  • se l’incaricato della spedizione del materiale non è residente nel territorio dello Stato, il committente nazionale è tenuto all’autofatturazione, anche se l’operazione è non imponibile;
  • se invece l’incaricato della spedizione è residente in Italia, le regole da seguire sono quelle della fatturazione ordinaria.

Per quanto riguarda l’obbligo di compilare o meno il modello Intrastat, nell’ipotesi in esame l’adempimento è escluso, poichè trattasi di operazione per la quale non è dovuta imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario ex art.50, co.6, DL 331/1993.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini “Operazioni Internazionali“.

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI:on line la versione 1.04

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 (aggiornamento al 15/11/2010) dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

Sono stati in particolare aggiornati i seguenti aspetti:

  • il cap.1 (Introduzione e principi generali) con l’aggiunta di un paragrafo dedicato agli Incoterms 2010, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011
  • i cap.2 (Esportazioni) e 3 (Importazioni) con l’aggiunta della nota dell’Agenzia delle Dogane n. 90673 dell’8/10/2010 sul codice EORI (appendice 4 cap.2);
  • il cap.7 (Operazioni con Repubblica San Marino e Città del Vaticano) con il miglioramento dell’esposizione e le nuove implicazioni in tema di black list;
  • il cap. 8 (Rimborso IVA ai non residenti) con il provvedimento di proroga dei termini di presentazione dell’istanza di rimborso
  • il cap. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con l’aggiunta della CM 53/E/2010 che chiarifica le modalità della comunicazione e della CM 54/E/2010 sulle sanzioni non applicabili;
  • il cap.11 (Contenzioso doganale) con l’aggiunta delle modalità di adesione ai PVC dell’Agenzia delle Dogane

E’ possibile scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book al seguente link.

Il prezzo dell’e-book è di 20,00 euro + IVA.

BLACK LIST: chiarimenti della CM 53/E

Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate con la CM 53/E del 21/10/2010 ha fornito i necessari chiarimenti sul nuovo obbligo delle comunicazioni black list, la cui prima scadenza, salvo ulteriori proroghe (peraltro opportune, dato che come sempre si fanno uscire circolari a ridosso di scadenza) , sarà il 2 novembre 2010.

Esponiamo in questo intervento gli aspetti salienti:

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi IVA:

  • residenti
    • imprese (art.4 DPR 633/1972);
    • artisti e professionisti (art.5 DPR 633/1972).
    • enti non commerciali pubblici e privati, quando agiscono nella sfera commerciale o agricola (art.4, co.4, DPR 633/1972).
  • non residenti (limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori black list), che adempiono a tale obbligo tramite alternativamente:
    • la stabile organizzazione in Italia;
    • identificazione diretta ex art. 35-ter, DPR 633/1972;
    • rappresentante fiscale.

2. SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:

  • i contribuenti minimi ex art.1, co.96-117 L.244/2007 (“forfettone”);
  • i contribuenti in regime delle nuove iniziative produttive ex art.13, L.388/2000 (“forfettino”);
  • gli enti non commerciali pubblici e privati per le operazioni “istituzionali”.

3. PAESI BLACK LIST ED OPERATORI ECONOMICI BLACK LIST

Sono considerati paesi Black List i paesi inclusi nei DM 04/05/1999 e DM 21/11/2001. La Circolare 53/E precisa che tali liste vanno considerate congiuntamente, come un’unica lista ed a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico: in pratica, se l’operatore economico ha sede, residenza oppure domicilio in un Paese Black List ai sensi dell’una o dell’altra lista, va comunicata ogni operazione intercorsa con lo stesso. Quindi, ad es. vanno comunicate tutte le operazioni intercorse con operatori economici lussemburghesi anche se non sono holding ai sensi della legge del 1929, e così via.

Scarica l’elenco dei paesi e territori BLACK LIST.

E’ considerato operatore economico “chiunque eserciti, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attivitò economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art.9, co.1 Direttiva 2006/112/CE).

Dunque, per verificare lo status di operatore economico si possono utilizzare i seguenti elementi probatori:

  • l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa,
  • la dichiarazione della controparte che attesti lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Sono rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA con i seguenti soggetti:

  • stabile organizzazione (in Italia/in Paese non black list) con casa madre stabilita in un paese black list;
  • rappresentante fiscale (in Italia/in Paese non black list) di operatore economico stabilito in paese black list.

4. QUALI OPERAZIONI VANNO SEGNALATE

Nel modello di comunicazione vanno segnalate le seguenti operazioni:

  • ATTIVE
    • cessioni di beni (incluse le esportazioni, ed anche quando l’esportazione è preceduta da custodia presso deposito IVA ex art.50-bis DL 331/1993);
    • prestazioni di servizi rese;
  • PASSIVE
    • acquisti di beni (incluse le importazioni, ed anche quando l’importazione è seguita da introduzione a deposito IVA ex art.50-bis DL 331/1993);
    • prestazioni di servizi ricevute,

da/verso operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paese black list comunitario/extracomunitario.

Le operazioni da segnalare vengono poi suddivise – distintamente per le attive e le passive – a seconda della loro qualificazione IVA, in :

  • imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale: tali operazioni sono state incluse nel novero delle operazioni da segnalare dal DM 05/08/2010; quindi, vanno dichiarate tutte le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex:
    • art.7-ter DPR 633/1972;
    • art.7-quater DPR 633/1972;
    • art.7-quinquies DPR 633/1972.

Con riguardo alle prestazioni di servizi, si ritiene utile la seguente ulteriore precisazione:

  • vanno dichiarate le seguenti operazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 2010,
    • prestazioni ricevute ex art. 7-ter, DPR 633/1972, oggetto di autofattura;
    • prestazioni ricevute ex art. 7-quater, DPR 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia;
    • prestazioni ricevute ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972, territorialmente rilevanti in Italia.
  • vanno dichiarate le seguenti operazioni poste in essere a partire dal 1° settembre 2010
    • prestazioni rese e ricevute ex art. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies DPR 633/1972.

5. QUALI OPERAZIONI NON VANNO SEGNALATE

Sono escluse dall’obbligo di segnalazione, ex DM 05/08/2010:

  • le operazioni esenti, poste in essere da soggetti che abbiano ottenuto la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR 633/1972. Si precisa che l’obbligo di comunicazione permane per le eventuali operazioni imponibili effettuate. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’obbligo della comunicazione riguarda solo le operazioni imponibili attive, esclusi quindi gli acquisti imponibili (i soggetti con dispensa ex art. 36-bis, DPR 633/1972, non possono detrarre l’IVA sugli acquisti).

Inoltre non sussiste l’obbligo di comunicazione per le altre operazioni fuori campo IVA (cioè per le operazioni diverse dalle prestazioni di servizi prive di requisito territoriale) quali, ad esempio:

  • prestazioni di servizi prive di requisito oggettivo ex art. 3, DPR 633/1972;
  • cessioni di beni prive del requisito territoriale (beni che non si trovano nel territorio dello Stato al momento della cessione);
  • cessioni di beni prive del requisito oggettivo ex art, 2, DPR 633/1972 (campioni gratuiti, beni omaggio di valore unitario inferiore a € 25,82, ecc.).

6. MOMENTO RILEVANTE PER LA SEGNALAZIONE

Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare :

  • per le operazioni per le quali è obbligatorio emettere fattura, coincide con la data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie;
  • per le prestazioni di servizi rese per le quali non è obbligatorio emettere fattura (prestazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità),  coincide con la data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell’operatore economico;
  • per gli acquisti da San Marino senza addebito d’imposta, coincide con la data di registrazione dell’autofattura o della fattura sanmarinese integrata;
  • in generale, le operazioni in cui si applica il reverse charge vanno considerate operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana.

7. PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE

NB: con DM 05/08/2010 la prima scadenza per l’invio delle comunicazioni mensili è stata spostata dal 31 agosto (per le com. di luglio) e dal 30 settembre (per le com. di agosto) al 2 novembre 2010. Significa che i contribuenti mensili il 2 novembre dovranno inviare 3 modelli, quello di luglio, di agosto e di settembre 2010.

La periodicità è la seguente:

  • TRIMESTRALE: soggetti che nei 4 trimestri solari precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni/servizi resi/ acquisti/servizi ricevuti) non hanno superato la soglia di 50.000,00 € per trimestre;
  • MENSILE: soggetti che nei 4 trimestri solari precedenti e per ciascuna categoria di operazioni hanno superato la soglia di 50.000,00 € per trimestre;

E’ possibile – pur essendo trimestrali – optare comunque per la presentazione mensile, tuttavia la scelta diventa vincolante per l’intero anno solare (cioè per 12 mesi, non fino alla fine dell’anno).

In sede di prima applicazione dell’adempimento, per stabilire la periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:

  • cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia di 50.000 con riferimento ai quattro trimestri solari precedenti il 1° luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate le operazioni), quindi, già a partire dal 1° luglio 2009;
  • prestazioni di servizi, per le quali si dovrà verificare il superamento o meno della soglia con riferimento ai due trimestri precedenti il 1° luglio 2010, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2010.

La periodicità è trimestrale anche per chi ha iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli già trascorsi, non abbia superato il limite di 50.000 €.

Quando la soglia viene oltrepassata, anche in relazione ad una sola tipologia di operazioni, attive o passive (NB: NOTARE LA DIFFERENZA CON L’INTRASTAT) dal mese successivo l’adempimento diventa mensile per tutte le categorie (anche perchè il modello è unico e non distinto per cessioni/servizi resi ed acquisti/servizi ricevuti come per l’Intrastat).

Scarica gli scadenzari BLACK LIST (.PDF)

8. SANZIONI

La CM 53/E ha confermato in pieno l’impianto sanzionatorio già previsto con i precedenti decreti, quindi l’omesso invio della comunicazione, o la comunicazione recante dati incompleti, inesatti, non veritieri espone ad una sanzione da 516€ a 4.130 €, il doppio della sanzione ex art.11 co.1, D.Lgs 471/1997.

Si ribadisce l’inapplicabilità del cumulo giuridico, per cui ogni violazione sarà sanzionata autonomamente.

Si conferma l’applicabilità del ravvedimento operoso, con sanzione ridotta al decimo, quindi da 51€ a 413€ per violazione.

In conclusione, data la pesantezza delle sanzioni fin qui previste e confermate, si consiglia, in caso di dubbi, di includere comunque una data operazione nella comunicazione black list: mentre infatti un’operazione omessa diviene sanzionabile, una operazione esclusa non dovrebbe far scattare la sanzione.