E-BOOK: tutte le operazioni internazionali dei contribuenti forfetari e minimi

E’ disponibile l’E-BOOK dello Studio OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEI CONTRIBUENTI MINORI (“MINIMI” + “FORFETARI”)

A CHI SI RIVOLGE

Questo e-book si rivolge a coloro che rientrano nel novero dei soggetti minori (sia “forfetari” L.190/2014 che “minimi” DL 98/2011). Mentre infatti esistono molti validi contributi sugli operatori in questione, le operazioni con l’estero non vengono mai sviscerate del tutto. Eppure esse costituiranno una  parte sempre più importante del fatturato di questi soggetti minori, vuoi per la situazione nazionale, vuoi per la globalizzazione ormai in atto, che specialmente per i servizi digitali non ha più frontiere.
Inoltre a partire dal 2019, con l’innalzamento della soglia dei ricavi al limite di € 65.000, moltissimi soggetti  economici possiedono i requisiti per entrare a far parte di questo regime.

Questo e-book va bene per te se sei:

  • un grafico/designer/UX/UI/programmatore che vende servizi digitali, acquista software ecc. a/da soggetti passivi esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un professionista (avvocato / commercialista / architetto / ingegnere ecc.) che eroga consulenze a soggetti esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un “commerciante digitale” che vende servizi elettronici ad aziende e privati esteri (e-book, software, ecc.) o un commerciante “tradizionale” che vende beni fisici;
  • un consulente di qualcuna delle categorie sopra.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI TRATTATE

Di seguito l’elenco delle operazioni trattate:

  • acquisti intra UE di beni;
  • acquisti intra UE di servizi;
  • cessioni intra UE di beni;
  • cessioni intra UE di servizi;
  • acquisti extra UE di beni (importazioni);
  • acquisti extra UE di servizi;
  • cessioni extra UE di beni (esportazioni);
  • cessioni extra UE di servizi;
  • prestazioni di servizi elettronici a privati UE

L’e-book viene aggiunto all’UTILITY: MODELLI EDITABILI DI FATTURE PER OPERAZIONI CON L’ESTERO PER CONTRIBUENTI FORFETARI / MINIMI, in cui sono presenti modelli in word editabili di fatture per le operazioni con l’estero da personalizzare.

Il prodotto si trova alla pagina UTILITY & DOWNLOADS, alla sezione CONTRIBUENTI MINORI

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TERRITORIALITA’: Parcelle dei commercialisti a non residenti soggette al contributo integrativo del 4%

La CNPADC – Cassa dei Dottori commercialisti, ha chiarito in un comunicato del 24 gennaio 2013 che dal 01/01/2013 nel volume d’affari complessivo, che rappresenta la base di calcolo del contributo integrativo del 4%, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti non stabiliti in Italia, indipendentemente dall’indicazione del contributo in fattura e/o dalla sua effettiva riscossione.
Questo obbligo discende dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha ampliato l’obbligo di fatturazione, previsto dal 1/1/2013 anche per le operazioni non soggette a IVA perché prive del requisito territoriale (cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate ex nuovo art. 21, co. 6-bis, DPR 633/1972, considerate extraterritoriali o perché poste in essere nei confronti di soggetti passivi in altro Paese UE o perché effettuate al di fuori della UE); tali operazioni, oltre a dover essere fatturate e registrate, concorrono anche a formare il volume d’affari, tant’è che l’art. 20 DPR 633/1972 è stato modificato escludendo la deroga prevista per i servizi “generici” resi a committenti soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, vale a dire le uniche operazioni – oltre alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette a IVA ex art. 7-bis, co. 1 DPR 633/1972 – per le quali la previgente disciplina prevedeva l’obbligo di emissione della fattura benché non riconducibili al territorio nazionale (invero, il carattere extraterritoriale delle cessioni di beni in regime doganale sospensivo appare opinabile alla luce della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-165/11, punti 54-60).
Per i professionisti iscritti ad una Cassa professionale, il corrispettivo fatturato, ancorché non soggetto a IVA, deve essere
maggiorato, a titolo di contribuzione integrativa, nella percentuale prevista dalla Cassa di appartenenza.
I Dottori commercialisti iscritti all’Albo, ex art. 11 L. 21/1986 (recepito dall’art. 2 Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa),  sono tenuti ad applicare il contributo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA, da versare alla Cassa indipendentemente dall’effettiva riscossione: dal 1/1/2013 rientrano, pertanto, nel volume d’affari anche le parcelle emesse, ex art. 21, co. 6-bis, a soggetti stabiliti in altri Paesi UE o extra-UE.
Esempi:  consulenza per l’avvio di un’attività d’impresa in Italia, fatturato alla società committente con sede in Paese UE o extra-UE, dichiarazione dei redditi per il privato residente in un Paese UE/extra UE che possieda uno o più immobili locati in Italia.

RIMBORSI IVA EXTRA UE: richiesta entro il 1° ottobre 2012 solo cartacea

Il 1 ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica), scade il termine per chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia nel 2011 da soggetti passivi stabiliti nei tre Paesi extraeuropei con i quali è stato stipulato un accordo di reciprocità, cioè con Svizzera, Norvegia e Israele: ex art. 38-ter DPR 633/1972 i soggetti passivi stabiliti in questi Stati possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia nel 2011 in relazione a beni e servizi che vi hanno acquistato e importato, con le modalità previste dal DM 2672/1982.

Modalità di presentazione dell’istanza

A differenza del rimborso IVA pagata negli altri Paesi UE, la richiesta di rimborso dell’IVA da parte di soggetti extra UE va presentata in forma cartacea, scaricando dal sito internet dell’Agenzia delle entrate il nuovo  modello 79 .

Il modello deve essere redatto in lingua italiana o inglese, deve essere indirizzato al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto n. 21, 65100 Pescara-Italia) e deve essere inviato per posta con raccomandata AR , ovvero tramite corriere espresso oppure con consegna a mano entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo cui si riferisce la richiesta.

Nel caso del corriere espresso o del servizio postale fa fede la data di spedizione. Non sono valide le richieste pervenute via fax o per posta elettronica.

Documentazione da allegare

Al modello Iva 79 va allegata la seguente documentazione:

  • originali delle fatture;
  • documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture prodotte;
  • attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo IVA, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.

Il diritto al rimborso

Al pari del rimborso IVA pagata negli altri Paesi UE, l’esercizio del diritto alla detrazione va verificato alla luce della normativa esistente nel paese in cui il soggetto è stabilito: il diritto al rimborso IVA pagata in Italia viene riconosciuto all’operatore extra-UE a condizione che questi effettivamente svolga nel proprio Stato attività le cui operazioni siano assoggettate all’imposta.

Pertanto, in presenza di attività totalmente o parzialmente esenti è escluso o limitato (in base al pro-rata di detrazione) il diritto al rimborso. Per dare atto all’Amministrazione dell’esistenza o meno di un pro-rata, nella sezione “dati del richiedente” viene chiesto di barrare l’ipotesi ricorrente.

Dichiarazioni del richiedente

Il nuovo modello 79 ha una struttura idonea ad acquisire maggiori informazioni sull’anagrafica del richiedente il rimborso, per rendere più agevole e immediato l’eventuale contatto da parte dell’Agenzia Entrate, con particolare rilevanza della sezione “dichiarazione del richiedente”:

  • al punto 9 a) si chiede di specificare analiticamente la circostanza in relazione alla quale sono stati acquistati, in qualità di soggetto passivo, beni o servizi in Italia;
  • al campo 9 b) si chiede di confermare l’eventuale assenza di effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio italiano durante il periodo cui si riferisce la richiesta;
  • al campo 9 c) si chiede di specificare le eventuali operazioni realizzate che non pregiudicano il diritto al rimborso, e cioè le prestazioni non imponibili di trasporto e i relativi servizi accessori (nell’ambito dei traffici internazionali di beni), nonché le cessioni per le quali il debitore d’imposta è il committente o cessionario, mediante il meccanismo dell’inversione contabile (art. 17, co. 2 DPR 633/1972).

Le suddette indicazioni sono necessarie poiché il diritto al rimborso può essere riconosciuto solo se, nel periodo di riferimento, non sono state effettuate in Italia cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti, fatta eccezione per i trasporti non imponibili e le operazioni in reverse-charge (art. 17, co.2 DPR 633/1972).

>>> RICHIEDI UN PREVENTIVO PER PRESENTARE L’ISTANZA

BLACK LIST: Nuovo obbligo di comunicazione dal 1° luglio 2010

L’ art.1 DL.40 del 25/03/2010 (provvedimento contenente disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali) ha introdotto a carico dei contribuenti nazionali, soggetti passivi IVA, un nuovo adempimento dichiarativo.

L’obiettivo della norma è quello della stretta sull’evasione internazionale, attuata tramite frodi “carosello” o società “cartiere”, che dovrebbe attuarsi tramite la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate degli scambi con operatori economici aventi sede in paesi “black list” da parte degli operatori nazionali.

Ex DM 30/03/2010 (GU 88 del 16/04/2010) sono state indicate  le regole applicative, mentre con il Provvedimento 85352/2010 del 28/05/2010 sono stati pubblicati il modello per la comunicazione e le relative istruzioni, e con il Provvedimento 102282/2010 del 05/07/2010 sono state pubblicate le specifiche tecniche (Allegato A) per la comunicazione.

Al momento in cui si scrive non è stato ancora pubblicato il software per l’invio.

Sarà quindi obbligatorio, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010, comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi resi;
  • acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute;

con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei territori a fiscalità privilegiata (Paesi Black – list[1]).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a presentare la comunicazione tutti i soggetti passivi IVA nazionali.

Ex DM 30/03/2010 sono esclusi i soggetti privati, mentre sono inclusi nel monitoraggio gli enti non commerciali quando agiscono nella sfera commerciale, le imprese e i professionisti.

AMBITO OGGETTIVO

Vanno comunicate le seguenti operazioni, registrate o soggette a registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010:

  • Operazioni attive:
    • cessioni di beni;
    • prestazioni di servizi rese;
    • relative note di variazione.
  • Operazioni passive:
    • acquisti di beni;
    • prestazioni di servizi ricevute;
    • relative note di variazione

distinte in:

  • operazioni imponibili;
  • non imponibili;
  • esenti;
  • non soggette.

Sembrano al momento escluse dall’obbligo le operazioni di importazione, in quanto, con riferimento alle operazioni passive da indicare vengono richiamati solo gli acquisti senza menzione delle importazioni: tale semplificazione, pur in attesa di conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, discende dal fatto che sulle importazioni non c’è rischio di frode, dal momento che l’IVA è assolta in dogana ex art. 69 segg. DPR 633/1972.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il modello, da trasmettere esclusivamente per via telematica all’Ufficio delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
  • numero di codice fiscale (o altro codice identificativo similare) attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato black list in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui il medesima è stabilito, residente o domiciliato;
  • se soggetto diverso da persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui esso è stabilito, residente o domiciliato;
  • periodo di riferimento della comunicazione;
  • per ciascun soggetto black list, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’IVA, al netto delle relative note di variazione;
  • per ciascun soggetto black list, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
  • per ciascun soggetto black list, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

N.B.: nel modello dovranno essere inserite anche alcune informazioni di tipo strettamente soggettivo. Potranno quindi sorgere problematiche riguardanti l’acquisizione:

  • del luogo e della data di nascita del soggetto estero;
  • oppure del numero di codice fiscale o altro codice identificativo equipollente utilizzato nello Stato black list della controparte.

A tale riguardo dovrà essere cura dell’operatore nazionale far riportare nella fattura tali dati.

PERIODICITA’ PRESENTAZIONE

La periodicità è la seguente:

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SANZIONI

Per omessa, incompleta o non veritiera comunicazione, è prevista una sanzione che va da 516 € a 4.130 € (doppio sanzione ex art.11 D.Lgs 471/1997), senza il beneficio del c.d. cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. 471/1997, vale a dire che ogni violazione sarà colpita con una sanzione a sè stante, pari ad un minimo di 516 €.


[1] V. D.M. 4/5/1999 – black list delle persone fisiche; D.M. 21/11/2001 – black list delle società controllate estere

Lo STUDIO GIARDINI offre il servizio di consulenza, preparazione, invio e monitoraggio della comunicazione obbligatoria delle operazioni con i PAESI BLACK LISTCompila il form sottostante per ricevere tutte le informazioni in merito.

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