Il regime di non imponibilità IVA per le esportazioni con trasporto a cura del cessionario non residente ex art.8 co.1 lett. b) DPR 633/1972 (di fatto principalmente l’export con termine “franco fabbrica” o “EXW”) non è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni per l’uscita dei beni dal territorio UE, laddove il cedente ne dimostri l’avvenuta esportazione.
Tale principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-563/12 del 19/12/2013) ed è stato finalmente recepito anche dall’Agenzia Entrate, con RM 98/E/2014.
Nella sentenza C-563/12, la Corte UE ha dato la propria interpretazione dell’art. 146, par. 1, lett. b) direttiva 2006/112/CE, secondo cui sono non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio UE da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato; il termine “spediti” deve essere interpretato nel senso che la cessione export e la conseguente non imponibilità IVA si perfezionano quando:
- il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente;
- il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori della UE e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio UE.