CONTRIBUENTI MINORI: modelli di fattura/autofattura editabili

Sono stati pubblicati nella pagina UTILITY & DOWNLOADS, nella sezione dedicata ai CONTRIBUENTI MINORI, una serie di strumenti utili per i contribuenti forfetari (ex art. 1 L.190/2014 e smi) e per i contribuenti minimi (ex art.27 co.1 e 2 DL 98/2011).

Si tratta dei seguenti modelli di fattura editabili:

 

  • fattura per prestazione di servizi a soggetto UE (nel caso in cui il soggetto emittente forfetario/minimo sia una ditta individuale iscritta in CCIAA);
  • fattura per prestazione di servizi a soggetto UE (nel caso in cui il soggetto emittente forfetario/minimo sia un professionista – quindi non iscritto in CCIAA – iscritto alla Gestione Separata INPS);
  • fattura per prestazione di servizi a soggetto UE (nel caso in cui il soggetto emittente forfetario/minimo sia un professionista – quindi non iscritto in CCIAA – con propria Cassa di previdenza);

Ogni modello viene proposto sia per il contribuente forfetario che per il contribuente minimo (in totale 6 files in formato .doc).

Si propone inoltre, dal lato degli acquisti, un modello di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra UE, valido sia per i contribuenti forfetari che per i contribuenti minimi. L’esempio più classico di utilizzo di questo modello è ad es. per l’acquisto di software da aziende non europee, oppure per acquisti di abbonamenti a database fotografici, di immagini o professionali.

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INTRA UE: le novità in tema di fatturazione ed IVA dal 2013

Dal 1° gennaio 2013, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE, sono previste importanti novità in materia di fatturazione.

Le principali novità che verranno introdotte con un D.Lgs sono in breve le seguenti:

  • obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi UE: le disposizioni ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 si applicheranno non solo agli acquisti intra UE ex art. 38 DL 331/1993 e ai servizi generici ex art. 7-ter  DPR 633/1972 (servizi generici, per cui l’integrazione è stata resa obbligatoria, per gli acquisti effettuati dal 17 marzo 2012  dalla Legge 217/2011 Comunitaria 2010),  ma anche agli altri acquisti di beni e servizi da soggetti passivi UE rilevanti nello Stato, ex artt. 7 e ss. DPR 633/1972.
  • Obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate sia nei confronti di committenti soggetti passivi UE che extra UE: ad oggi, l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat). L’obbligo di fatturazione sarà tuttavia escluso per le operazioni esenti ex art. 10, co.1, n.da 1 a 4, DPR 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative) rese a soggetti passivi UE. L’obbligo di fatturazione verso i soggetti extra UE dovrebbe riguardare anche le operazioni nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi, ad es. per i servizi non soggetti ad IVA ex artt. 7-sexies e 7-septies DPR 633/1972. Per i committenti UE, gli obblighi di fatturazione dovrebbero essere invece limitati alle operazioni nei confronti di soggetti passivi.
  • Modifica del momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ex art. 39 DL 331/1993. Tali operazioni si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione dall’Italia (per le cessioni intra UE) o dallo Stato UE di provenienza (per gli acquisti intra UE), salve le fattispecie di differimento del trasferimento della proprietà (ad es., vendite con riserva di gradimento o a prova, contratti estimatori). L’anticipato pagamento dei corrispettivi sarà irrilevante, sarà invece rilevante l’emissione anticipata della fattura. In caso di cessioni o acquisti intra UE continuativi, si considereranno effettuati alla fine di ciascun mese.
  • Regolarizzazione degli acquisti intra UE ex art. 46, co. 5, DL 331/1993. Il mancato ricevimento della fattura dovrà essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché entro il secondo mese. In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione è prevista entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura anziché entro 15 giorni.
  • Possibilità di differire al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 resi a soggetti passivi UE. Per i “servizi individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente. Si ricorda che per i servizi generici, differentemente dalle cessioni intra UE, l’anticipata fatturazione non costituisce momento di effettuazione dell’operazione mentre rileva il pagamento di acconti.
  • Volume d’affari ex art. 20 DPR 633/1972 e sua determinazione. Concorreranno alla sua formazione anche le operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, rese sia a committenti soggetti passivi UE che a soggetti extra UE: tale inclusione avrà conseguenze negative ad es. sul raggiungimento dello status di esportatore abituale (ammontare annuo delle operazioni con l’estero non imponibili supera il 10% del volume d’affari).
  • Contenuti della fattura (art. 21 DPR 633/1972): sarà obbligatorio indicare anche il numero di partita IVA dei cessionari o committenti residenti ovvero il numero identificativo IVA dei soggetti UE. In caso di soggetti non passivi IVA residenti, nella fattura andrà indicato il codice fiscale.

SERVIZI: momento di ultimazione al ricevimento della fattura

L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’evento UNICOMAP del 31 maggio 2012, chiarisce che l’emissione della fattura da parte del fornitore non residente (UE/extra UE) costituisce indice dell’ultimazione della prestazione generica; quindi al ricevimento della fattura diventa esigibile l’imposta che deve essere assolta dal committente, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

Con questa precisazione sono state privilegiate esigenze di certezza e semplificazione dei rapporti commerciali, per cui gli operatori nazionali, agendo in tal modo, eviteranno sanzioni in tutti i casi in cui sia stata ricevuta la fattura dal fornitore estero prima dell’ultimazione del servizio o del pagamento anticipato della prestazione.
Il 17 marzo 2012 con la Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011), sono entrate in vigore – tra le altre –  le novità, in materia di IVA, sulle prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la cui territorialità – dopo le modifiche ex DLgs. n. 18/2010 – è collegata al Paese del committente.

La situazione attuale di questa tipologia di prestazioni, dopo la L. Comunitaria 2010, è la seguente:

  • sul momento in cui l’operazione assume rilevanza ai fini IVA: a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore (UE o extra-UE), le prestazioni generiche ex art.7-ter, diverse da quelle rientranti nelle deroghe ex artt. da 7-quater a 7-septies DPR 633/1972, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, salvo che venga pagato in anticipo, in tutto o in parte, il corrispettivo; in tale ipotesi, la prestazione s’intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. La fatturazione anticipata non integra più il momento impositivo, da qui il dubbio su come comportarsi in caso di fattura emessa dal fornitore estero anteriormente all’ultimazione della prestazione o al pagamento del corrispettivo. Il chiarimento MAP riguarda non solo le prestazioni rese da fornitori UE, ma anche quelle rese da fornitori extra UE: in entrambi i casi il documento commerciale ricevuto dal fornitore rappresenta l’indice dell’ultimazione dell’operazione.
  • sulla modalità di applicazione dell’imposta in capo al committente:
    • se il fornitore è UE, il committente italiano deve integrare la fattura ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 (disciplina degli acquisti intracomunitari di beni), e in caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è tenuto ad emettere entro il mese seguente autofattura indicando anche il codice IVA del prestatore. In proposito, l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’adempimento in esame deve essere assolto quando il committente ha avuto conoscenza che la prestazione è stata effettuata o quando ha eseguito il pagamento;
    • se il fornitore è extra UE, il committente italiano deve assolvere l’IVA tramite autofattura

E’ stato inoltre chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se un’operazione che in data 17 marzo 2012 (data di entrata in vigore della L. Comunitaria 2010) fosse già ultimata senza esserci ancora il pagamento debba considerarsi effettuata alla data del successivo pagamento o, per “finzione giuridica”, alla precedente data di entrata in vigore della nuova disciplina.
La risposta è  che ex art. 8, co.5, della L. n. 217/2011, la nuova regola si applica alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012 e, quindi, ai servizi generici ultimati a partire da tale data; per quelle concluse anteriormente, continuano invece ad applicarsi le regole previgenti, con momento impositivo legato al pagamento del corrispettivo o al momento (anticipato) di emissione della fattura.

>>>> Leggi anche: Legge Comunitaria 2010 – 1) prestazioni di servizi

EXPORT: documentazione richiesta export

Per l’esportazione sono richiesti in genere diversi documenti, alcuni a fini fiscali, altri in ragione degli eventuali vincoli, delle limitazioni e dei divieti posti da determinate normative alla circolazione delle merci.

In linea generale, la documentazione richiesta per l’esportazione  è la seguente:

  • Fattura commerciale export, almeno in 3 copie;
  • packing list o lista dei colli;
  • documento di trasporto, tra i quali:
    • CMR, per trasporti su strada;
    • Polizza di carico (Bill of lading), per spedizioni via mare;
    • Lettera di vettura aerea (Air way bill), per spedizioni via aera;
    • Lettera di vettura ferroviaria (CIM), per il trasporto via ferrovia;
  • [download id=”0″], per merci di origine non preferenziale;
  • Certificati EUR 1, EUR 2, Form A, A.TR, per merci di origine preferenziale;
  • DAU (Documento Amministrativo Unico) o bolla doganale emesso dalla dogana di esportazione.
  • DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), emesso dalla dogana di esportazione, per scortare la merce fino alla dogana di uscita

 

Inoltre vi sono altri documenti che possono essere richiesti a seconda del tipo di Paese o di merce esportata, come ad es. certificato CITES, certificato sanitario per le carni, certificato fitosanitario per frutta, semi, vegetali, certificato di conformità delle merci agli standard normativi del paese destinatario (ad es. CIC per la Cina, GOST per la Russia), ecc.