BREXIT: fatturazione operazioni Irlanda del Nord

Fatturazione operazioni con Irlanda del Nord 

Faq 27/01/2021 Assosoftware

Come effettuare la compilazione delle fatture emesse verso clienti dell’Irlanda del Nord, successivamente alla Brexit

Assosoftware suggerisce di compilare le fatture – sia analogiche che elettroniche – riportando il codice Paese “XI” come prefisso dell’identificativo fiscale del cessionario.

In base all’accordo tra UE e Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, si ha che:

  • il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE;
  • per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, tale regione resta soggetta alla normativa UE per le cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. A tal fine la Commissione UE (direttiva 2020/1756/UE) ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA con il nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni con la UE;
  • Assosoftware quindi, in attesa di istruzioni operative da parte dell’Agenzia Entrate, consiglia di fatturare le operazioni con soggetti economici aventi sede in Irlanda del Nord indicando nel “Codice Paese” il valore “XI” al posto di “GB”, mentre il “codice Nazione” facente parte dell’indirizzo fisico della sede o della stabile organizzazione, dovrà continuare a riportare il valore “GB”.

Sezione BREXIT del sito

E-BOOK: tutte le operazioni internazionali dei contribuenti forfetari e minimi

E’ disponibile l’E-BOOK dello Studio OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEI CONTRIBUENTI MINORI (“MINIMI” + “FORFETARI”)

A CHI SI RIVOLGE

Questo e-book si rivolge a coloro che rientrano nel novero dei soggetti minori (sia “forfetari” L.190/2014 che “minimi” DL 98/2011). Mentre infatti esistono molti validi contributi sugli operatori in questione, le operazioni con l’estero non vengono mai sviscerate del tutto. Eppure esse costituiranno una  parte sempre più importante del fatturato di questi soggetti minori, vuoi per la situazione nazionale, vuoi per la globalizzazione ormai in atto, che specialmente per i servizi digitali non ha più frontiere.
Inoltre a partire dal 2019, con l’innalzamento della soglia dei ricavi al limite di € 65.000, moltissimi soggetti  economici possiedono i requisiti per entrare a far parte di questo regime.

Questo e-book va bene per te se sei:

  • un grafico/designer/UX/UI/programmatore che vende servizi digitali, acquista software ecc. a/da soggetti passivi esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un professionista (avvocato / commercialista / architetto / ingegnere ecc.) che eroga consulenze a soggetti esteri (comunitari-extracomunitari);
  • un “commerciante digitale” che vende servizi elettronici ad aziende e privati esteri (e-book, software, ecc.) o un commerciante “tradizionale” che vende beni fisici;
  • un consulente di qualcuna delle categorie sopra.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI TRATTATE

Di seguito l’elenco delle operazioni trattate:

  • acquisti intra UE di beni;
  • acquisti intra UE di servizi;
  • cessioni intra UE di beni;
  • cessioni intra UE di servizi;
  • acquisti extra UE di beni (importazioni);
  • acquisti extra UE di servizi;
  • cessioni extra UE di beni (esportazioni);
  • cessioni extra UE di servizi;
  • prestazioni di servizi elettronici a privati UE

L’e-book viene aggiunto all’UTILITY: MODELLI EDITABILI DI FATTURE PER OPERAZIONI CON L’ESTERO PER CONTRIBUENTI FORFETARI / MINIMI, in cui sono presenti modelli in word editabili di fatture per le operazioni con l’estero da personalizzare.

Il prodotto si trova alla pagina UTILITY & DOWNLOADS, alla sezione CONTRIBUENTI MINORI

Vai al prodotto: E-BOOK: OPERAZIONI INTERNAZIONALI DEI CONTRIBUENTI MINORI (“MINIMI” + “FORFETARI”)

TERRITORIALITA’: fatturazione Google Adsense

La CTP Milano con sentenza n. 43 del 7/01/2016 ha stabilito che – in materia di trattamento IVA e fatturazione di prestazioni rese a Google da una società IT che opera nell’editoria digitale – è corretta la fatturazione prestazioni Google Adsense (il servizio pubblicitario remunerato da Google) a Google Irlanda per gli annunci pubblicitari sul sito della società italiana poichè luogo impositivo ai fini IVA è dove si trova la sede decisionale del gruppo.

Chi è l’effettivo destinatario del servizio, ai fini IVA:

  • se committente del servizio si considera la casa madre estera (Google Ireland), la prestazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter comma 1 lett. a) DPR 633/72.
  • se il committente è nazionale (Google Italia), invece, il servizio è territorialmente rilevante in Italia, e soggetto a IVA.

Secondo la CTP Milano, è corretto assumere come destinatario del servizio la casa madre irlandese di Google e non la branch italiana poichè:

  • i servizi resi dalla società IT (prestazioni pubblicitarie rese in forma digitale sul sito internet di proprietà della società IT stessa), sono prestazioni che necessitano di complessi sistemi operativi elettronico-digitali  (piattaforma software e server) per essere veicolate, sistemi che sono presenti sul territorio irlandese;
  • la sede italiana del soggetto non residente, avrebbe fornito solo attività ausiliare di assistenza tecnica e amministrativa, non intervenendo nemmeno sul piano contrattuale;
  • inoltre e soprattutto il pagamento dei corrispettivi sarebbe avvenuto direttamente da parte della casa madre irlandese, e non dalla branch italiana.

Nel caso di specie, quindi, essendo in presenza di un rapporto B2B, la prestazione rientra nell’ambito dei servizi “generici” ex art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72 (tassazione nel luogo di stabilimento del committente). Ma quale committente? Le prestazioni possono essere riferite al committente irlandese piuttosto che al committente nazionale anche perchè il luogo di stabilimento del committente si definisce (ex art. 10 Reg. UE 282/2011 in attuazione dell’art. 44 direttiva 2006/112/CE) come luogo in cui il committente “ha fissato la sede della propria attività economica”, che si individua come:

  • luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
  • tenendo conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Il Reg. UE 282/2011 dice che se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. Infatti la CTP Milano nel caso esaminato ha stabilito questo, risultando dai fatti di causa che:

  • ogni decisione contrattuale viene presa in Irlanda (oltretutto, condizioni “standard” non negoziabili), luogo di ubicazione della direzione aziendale,
  • la branch italiana non può operare come stabile organizzazione ai fini IVA, non possedendo, sotto il profilo tecnico, una struttura in grado di ricevere servizi elettronici (v. anche sentenza Corte di Giustizia UE Welmory del 16/10/2014, causa C-605/12);
  • non c’è stabile organizzazione della società non residente poichè l’Amministrazione aveva constatato una continuità di contatti e corrispondenza tra la branch nazionale e la società che offriva gli spazi pubblicitari.

A margine: l’operazione in questione è un servizio fornito per via elettronica (v. all. II Direttiva 2006/112/CE e all. I Reg. UE 282/2011): infatti, tra questi servizi vi sono la “fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati”, inclusa la “fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web”. Tale qualificazione incide solo sotto il profilo della territorialità IVA per i rapporti B2C, ex art. 7-sexies co.1 lett. f) DPR 633/72).

IVA UE: CM 12/E/2013 novità fiscali in materia di IVA

Sintesi da: Fisco Oggi

Data: 03/05/2013

Autore: G. Mingione

Con la CM 12/E/2013 del 3 maggio, l’Agenzia Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) in ambito fiscale, in merito soprattutto ai principali cambiamenti alla disciplina sull’IVA:

Base imponibile
Sono stati modificati i criteri da seguire per computare nella base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera. Qualora non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio deve adesso essere individuato con riferimento al momento dell’emissione della fattura.

Inversione contabile
Si allarga il novero delle operazioni, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, a cui si applica il reverse charge: dal 1° gennaio 2013, la procedura di assolvimento dell’IVA da parte del committente/cessionario residente si applica sia alle cessioni di beni (diverse dagli acquisti intra UE, che sono oggetto di una specifica disciplina) sia a tutte le prestazioni di servizi (anche non generiche) rese da un soggetto comunitario nel territorio dello Stato.

Volume d’affari
Dal 1° gennaio 2013, diventano rilevanti, ai fini della determinazione del volume d’affari, anche le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto stabilito nel territorio nazionale a un soggetto stabilito in un altro Stato membro UE, anche se non soggette a imposta per carenza del requisito della territorialità.

Prestazioni socio assistenziali svolte da cooperative sociali
Omissis.

Servizi di gestione individuale di portafogli
Omissis.

Fatturazione
Sono state apportate diverse modifiche alla normativa, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 45/2010/Ue.
Queste le novità sulle quali la CM 12/E/2013 fornisce indicazioni:

  • Fattura elettronica: il contribuente può scegliere liberamente le modalità da utilizzare per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità del documento.
  • Contenuto della fattura:  maggiori formalità nell’indicazione dei dati identificativi del cessionario/committente. Anche nelle fatture in lingua straniera, imposta e imponibile devono essere indicati con arrotondamento al centesimo di euro.
  • Termini e modalità di emissione della fattura: ampliate le fattispecie in relazione alle quali è possibile derogare alla regola generale di emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione.
  • Annotazioni in fattura: richiesta per determinate operazioni l’annotazione in fattura del regime fiscale applicabile. Facoltativa l’indicazione della specifica norma comunitaria o nazionale, obbligatoria nella previgente normativa.
  • Ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione: obbligo di fatturazione anche per le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito di territorialità.
  • Fattura semplificata: possibile per importi complessivamente non superiori a 100 euro, nonché – a prescindere dall’ammontare – per le note di variazione, emettere fattura in modalità semplificata indicando in modo sintetico l’operazione effettuata e senza la distinta esposizione in fattura di imponibile ed imposta.

Operazioni intracomunitarie
La CM 12/E/2013 elenca alcune operazioni in relazione alle quali, pur in presenza di introduzione fisica nel territorio dello Stato di un bene proveniente da altro Stato UE, non si considera perfezionata la fattispecie dell’acquisto intra UE;  si tratta delle ipotesi di importazione di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, quando gli stessi vengono successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza o, per suo conto, in altro Stato UE ovvero al di fuori della UE. Il momento di effettuazione sia della cessione, sia dell’acquisto intra UE, coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.
Adempimenti contabili sulle operazioni intra UE: vengono concessi termini più lunghi rispetto alla disciplina previgente per l’integrazione e l’annotazione delle fatture relative ad acquisti intra UE.