Novità IVA 2013: numerazione delle fatture valgono anche le vecchie regole

Se risulta più agevole, si può continuare con il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.

Lo ha, finalmente, precisato l’Agenzia delle entrate con la RM 1/E/2013 del 10 gennaio 2013.

L’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data :

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture

Ex art.21, co. 2, lett. b), DPR 633/1972 (come modificato ex art.1, co.325, lett. d), L. 228/2012) per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.

La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.

Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

INTRA UE: tutte le novità in tema di fatturazione e IVA dal 1° gennaio 2013

Con DL 216/2012 (decreto “Salva sanzioni”), è stata recepita la Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione, IVA e scambi intra UE, con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

Le novità principali sono le seguenti:

  1. Obbligo di emettere fattura per tutte le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972,

Con la dicitura esplicita:

    • “inversione contabile” per cessioni di beni e prestazioni di servizi fatturate a soggetti passivi UE;
    • “operazione non soggetta” per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE.

L’obbligo di fatturazione rimane escluso solo per le operazioni esenti ex art.10, co. 1, n. da 1 a 4 DPR 633/1972 (operazioni bancarie, assicurative e finanziarie rese a soggetti passivi UE).

Fino al 31/12/2012 l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato agli invii Intrastat).

  1. Ampliamento del volume d’affari ai fini IVA

Tutte le fatture ex artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies DPR 633/1972 concorreranno alla formazione del volume d’affari ai fini IVA, ma tali operazioni non dovranno essere considerate ai fini del calcolo del plafond degli esportatori abituali. 

  1. Numerazione progressiva fatture ex art.21 DPR 633/1972.

E’ previsto che la fattura sia numerata con un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, non più quindi un numero progressivo “per anno solare”. La finalità è di permettere l’identificazione univoca della fattura. Non si sa ancora se ciò significhi che il numero di fattura debba essere identificato con l’anno e il numero insieme per renderla unica (ad es. Fattura n. 1/2013). Si attendono chiarimenti dalle Entrate.

  1. Contenuto delle fattura: Partita IVA e Codici Fiscali.

Sarà obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario soggetto passivo, e il codice fiscale, se il destinatario nazionale della fattura non agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni (privati o enti non commerciali).

Fino al 31/12/2012 è obbligatorio indicare in fattura la partita IVA del cessionario/ committente solo per le fatture in reverse charge o per quelle emesse verso operatori UE.

  1. Contenuto delle fattura: classificazione ai fini IVA dell’operazione.

Sarà obbligatorio indicare in fattura queste specifiche diciture:

  • operazione non soggetta per le cessioni di beni non territorialmente rilevanti ex art.7-bis DPR 633/1972;
  • operazione non imponibile per le operazioni ex artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972;
  • operazione esente per le operazioni ex art.10 DPR 633/1972 eccetto quelle di cui al p.to 6 (lotto, lotterie, concorsi pronostici ecc..);
  • operazioni in regime del margine-beni usati per le operazioni in regime del margine ex DL 41/1995;
  • regime del margine-agenzie di viaggio per operazioni in regime del margine delle agenzie di viaggio ex art.74-ter DPR 633/1972. 
  1. Fattura semplificata.

Per fatture di importo complessivo non superiore a 100 euro sarà possibile, al posto dei dati del cliente, indicare solo:

  • la partita IVA o il codice fiscale se il cliente è stabilito in Italia
  • il codice identificativo IVA per i soggetti UE;
  • solo il corrispettivo totale (al lordo dell’IVA) e l’aliquota per lo scorporo, anziché imponibile e imposta.

La fattura semplificata non è però ammessa per cessioni intra UE, ed operazioni ex artt. da 7 a 7-bis effettuate nei confronti di soggetti passivi UE.

  1. Fattura differita anche per i servizi.

Sarà possibile emettere una fattura cumulativa, con il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime, per le seguenti tipologie di operazioni:

  • cessioni di beni la cui consegna risulta da DDT,
  • prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (es: contratto). 
  1. Fatturazione differita servizi generici ex art.7-ter a soggetti Extra UE:

La fattura per tali servizi potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione; per tali prestazioni il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione del servizio.

Per servizi generici a carattere continuativo o periodico come ad es.:

  • noleggi,
  • locazioni di beni mobili,
  • contratti di deposito o di agenzia,

il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la maturazione dei corrispettivi, quindi la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo alla maturazione.

Per servizi ex art.7-quater DPR 633/1972 come ad es.:

  • servizi relativi agli immobili,
  • servizi alberghieri e di ristorazione,

il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento ma qui la fattura NON può essere emessa entro il 15 del mese successivo al pagamento. 

  1. Momento di effettuazione di cessioni ed acquisti intra UE.

Si considereranno effettuati al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente sia le cessioni intra UE che gli acquisti intra UE. Fino al 31/12/2012 gli acquisti intra UE si considerano effettuati al momento della consegna al cessionario nel territorio dello Stato:

  • dal territorio dello Stato (per le cessioni);
  • da quello dello Stato membro di provenienza (per gli acquisti).
  1. Fatturazione differita per le cessioni intra UE.

La fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art.41 DL 331/93. 

  1. Regolarizzazione acquisti intra UE.

Il cessionario italiano che non riceve la fattura dalla controparte UE entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, autofattura in unico esemplare, da registrare entro la data di emissione e con riferimento al mese precedente. Fino al 31/12/2012 il termine di cui sopra è entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

  1. Reverse charge per tutte le operazioni ricevute da soggetti passivi UE.

Obbligo di integrazione della fattura UE ex artt.46 e 47 DL 331/1993, per TUTTE le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.