PLAFOND IVA: No per fabbricati in leasing

Plafond IVA no per fabbricati in leasing.

Non si può applicare il plafond se l’esportatore abituale acquisisce fabbricati con contratto di leasing o a titolo diverso dalla proprietà (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 304/2020 ed anche principio di diritto n. 14/2019, oltre che CM 145/E/1998).

Perchè no secondo l’Agenzia Entrate

Ex art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72, sono operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni nei confronti di soggetti in possesso dello status di esportatori abituali (previo rilascio della dichiarazione d’intento), ad eccezione delle cessioni di fabbricati e aree edificabili.

Alla lettera, dovrebbero essere escluse le sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), e non anche le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà, tuttavia, l’Agenzia Entrate insiste con un’interpretazione restrittiva, concludendo che “il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza IVA, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili”. Ancora più nettamente, nell’interpello 304/2020 l’Agenzia afferma che è vietato utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, nonostante l’art. 8 co.1 lett. c) DPR 633/72 escluda espressamente solo le cessioni di fabbricati, ma l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente.

Giurisprudenza

La Cassazione negli ultimi anni si è espressa in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione a contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (Cass. 15 aprile 2016 n. 7504 e Cass. 15 maggio 2015 n. 9969) nonché in relazione ai contratti di leasing immobiliare (Cass. 15 ottobre 2013 n. 23329), con il vincolo che le parti abbiano convenuto il trasferimento di proprietà del bene a scadenza del contratto. Tale interpretazione convince, poiché, se l’esclusione dal regime di non imponibilità verso esportatori abituali opera per le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili in ragione del fatto che si tratta di beni immobili (in quanto tali, non giustificherebbero la destinazione all’esportazione), tanto deve valere anche nell’ipotesi di prestazioni di servizi su immobili (es. appalto per la costruzione del fabbricato).

Nella giurisprudenza di merito è stato anche osservato che la presenza di un contratto di leasing traslativo non è un elemento sufficiente per configurare l’operazione corrispondente come una cessione di beni e che, peraltro, ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la natura traslativa del leasing in base alla volontà delle parti (CTR Lombardia, sez. Brescia, n. 616/25/17).

Per la Corte UE determinante la clausola di acquisto della proprietà. Si rammenta l’indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia UE in merito alla qualificazione dei contratti di leasing ai fini IVA. Secondo la sentenza relativa alla causa C-164/16, Mercedes Benz, rientra tra le cessioni di beni nel senso di cui all’art. 14, par. 2, lett. b) direttiva 2006/112/Ce, il contratto di locazione finanziario “accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” .

Vedi anche:

PLAFOND IVA: nuova disciplina dal 02/03/2020

La nuova disciplina sulla dichiarazione intento è applicabile a decorrere dal 02/03/2020. 

Assonime con la circolare n. 4 del 07/04/2020 fornisce i seguenti chiarimenti in materia di dichiarazioni di intento:

APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA DAL 02/03/2020

Per la decorrenza, Assonime osserva che la nuova disciplina doveva essere valida dal 1/01/2020 (art. 12-septies comma 4 DL 34/2019), ma dato che il provvedimento attuativo è stato emanato solo il 27/02/2020, la nuova disciplina si può considerare applicabile dal 02/03/2020, giorno a partire dal quale i fornitori possono consultare sul “Cassetto fiscale” i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

CONTINUARE A INVIARE AL FORNITORE LA DICHIARAZIONE INTENTO

Dal 02/03/2020, il provv. Agenzia Entrate n. 96911/2020 ha stabilito che la dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale viene resa disponibile al fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.

Secondo Assonime, la nuova modalità operativa obbliga il fornitore a controllare in continuazione il proprio “Cassetto fiscale”, cosa che potrebbe non essere facile, specie per i fornitori che gestiscono molti ordinativi da parte di esportatori abituali. Considerate tali difficoltà, Assonime consiglia agli esportatori abituali di mandare ai fornitori la copia della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia Entrate. Un modo per superare queste criticità potrebbe essere l’attivazione di appositi alert collegati all’arrivo di dichiarazioni di intento nel “Cassetto fiscale”.

Vedi anche per monitorare l’utilizzo del plafond IVA da parte dell’esportatore abituale: UTILITY UTILIZZO PLAFOND IVA FISSO

Vedi anche per monitorare le cessioni fatte dal fornitore all’esportatore abituale: UTILITY CONTROLLO FORNITORE

NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE INTENTO DAL 02/03/2020

È stato sostituito il modello di dichiarazione di intento ma è possibile utilizzare quello precedente fino al 27/04/2020. Resta il dubbio se:

  • In caso di utilizzo del vecchio modello, sia applicabile la disciplina precedente o comunque siano venuti meno alcuni adempimenti formali soppressi dal 2020 (es. numerazione e registrazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute).
  • I dati nel Cassetto fiscale” dei fornitori riguardano solo le dichiarazioni di intento fatte con il nuovo modello.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI COVID-19

Secondo Assonime la sospensione degli adempimenti tributari ex art. 62 comma 1 DL 18/2020 non è applicabile alla trasmissione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia Entrate, da parte degli esportatori abituali, poichè questo adempimento consente all’esportatore abituale di usufruire di un beneficio, ossia acquistare beni e servizi senza assoggettamento a IVA nei limiti del plafond disponibile.

Vedi anche E-Book completo aggiornato ad Aprile 2020 per la gestione del PLAFOND IVA: E-BOOK PLAFOND IVA 2.05

Vedi sezione UTILITY&DOWNLOADS – PLAFOND IVA

PLAFOND IVA: dichiarazioni intento nel cassetto fiscale

Da oggi 02/03/2020 le dichiarazioni d’intento si trovano nel cassetto fiscale.

Il provvedimento attuativo n. 96911 del 27/2/2020, previsto dal c.d. decreto crescita, ha reso disponibili  le modalità con cui ciascun fornitore potrà consultare, nel proprio “cassetto fiscale”, le informazioni delle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali all’Agenzia Entrate per usufruire della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’IVA (art. 8, DPR 633/1972).

AGGIORNATO IL MODELLO E LE ISTRUZIONI

Sono inoltre stati aggiornati il modello di dichiarazione, le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il vecchio modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 rimarrà valido ancora per sessanta giorni.
Il provvedimento recepisce le modifiche ex art. 12-septies DL 34/2019 e in vigore dal 2020, adottate per semplificare il meccanismo del plafond IVA per fornitori ed esportatori abituali: in tale modo, i fornitori indicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d’intento, potranno consultare le informazioni trasmesse all’Agenzia entrando nel cassetto fiscale attraverso i servizi telematici Entratel e/o Fisconline.  Le informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari delegati dai fornitori ad accedere al proprio cassetto fiscale.

Come noto, gli esportatori abituali presentano la dichiarazione d’intento per via telematica attraverso il software “Dichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia
delle entrate.

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Gli strumenti predisposti dallo Studio per una efficace gestione del plafond IVA:

PLAFOND IVA: E-BOOK aggiornato 2020

L’e-book PLAFOND IVA 2020 è stato aggiornato al febbraio 2020. E’ la Versione 2.04 aggiornata con tutte le ultime modifiche del Decreto Semplificazioni in vigore dal 2020

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Questo E-Book si propone come guida aggiornata per coloro che si trovano a gestire oggi, nel 2020, il plafond IVA come esportatori abituali e/o come fornitori. Il testo si distingue dalla maggior parte degli altri perché usa volutamente un linguaggio semplice e poco formale, per facilitare il più possibile la comprensione.

Se si vuole sapere (quasi) tutto sulla materia senza dover cercare da altre 1000 parti:

  • cosa è il Plafond IVA dell’esportatore abituale, come si calcola, come si gestisce (esempi reali);
  • chi può essere esportatore abituale, come acquistare beni e servizi (quali) senza pagare l’IVA, senza fare errori; regolarizzare gli errori;
  • come massimizzare l’utilizzo del plafond disponibile;
  • come deve comportarsi il fornitore di un esportatore abituale; gli strumenti utili per non fare errori;
  • applicare le novità in vigore dal 2020 in materia di dichiarazione d’intento;
  • l’impatto della fatturazione elettronica sul processo;
  • le modifiche procedurali dal 2020;
  • i divieti per immobili e carburanti;
  • il modello di dichiarazione intento e le modalità per compilazione passo per passo;
  • la presentazione della dichiarazione all’Agenzia Dogane;
  • la disciplina delle sanzioni;
  • i riferimenti di normativa, prassi e giurisprudenza utili per il contenzioso: oltre 40 casi di giurisprudenza e oltre 100 casi di prassi con abstract.

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