DOGANA: garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

Per i depositi IVA ci sono garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

L’Agenzia Entrate, con la RM 5/E/2018, ha precisato che la garanzia (ex DL 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017) per l’estrazione dei beni dal deposito IVA si differenzia da quella che viene prestata all’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione nel deposito IVA.

Le differenze sono le seguenti:

  • soggetto tenuto alla prestazione:
    • la garanzia “in entrata” è prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito,
    • quella “in uscita” dal soggetto che fa l’estrazione;
  • durata della garanzia:
    • la garanzia “in uscita” ha durata di sei mesi,
    • quella “in entrata” dura sino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA, da parte di colui che estrae i beni dal deposito.

Ex artt. 2 e 4 DM 23 febbraio 2017, se il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA è lo stesso che procede all’estrazione, la garanzia “in uscita” non è dovuta.

Per la garanzia “in entrata” (immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA):

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IMPORT: no prestazione di garanzia per beni in libera pratica destinati ad altro Stato UE

A partire dal 8/04/2014 iniziano i controlli automatizzati di validità e coerenza delle dichiarazioni relative a merci destinate ad essere trasferite in altro stato UE.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota n. 3540 fornisce istruzioni per applicare lo speciale regime 42 (importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE), per contrastare i possibili comportamenti illeciti e verificare con certezza che le merci vengano effettivamente trasferite in un altro Stato UE, presupposto per la concessione della sospensione dell’IVA.

A monte delle modifiche normative, la direttiva 2009/69/CE, recepita ex L.217/2011 (legge comunitaria 2010) con l’introduzione all’art.67 DPR 633/1972 dei commi 2-bis e 2-ter .

In particolare, con le nuove disposizioni, cambiano i dati che gli operatori devono inserire nella dichiarazione doganale, per potersi avvalere del beneficio della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro; l’importatore indica obbligatoriamente nella casella 44 della dichiarazione doganale:

  • il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato UE di importazione preceduto dal codice Y040, o il numero dipartita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato UE di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Tali prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime di reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato UE (regime 63).

I citati codici garantiscono prassi uniformi nella UE in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all’atto dell’importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.

Viene inoltre istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella casella 44, del contratto di trasporto, a prova dell’effettivo trasferimento del bene in un altro Stato UE: si tratta di un’informazione non obbligatoria, ma che potrebbe essere richiesta dall’ufficio doganale se ritenuta necessaria per il riconoscimento del regime.

Ulteriore presupposto indispensabile per la sospensione IVA all’importazione è l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nel VIES, come soggetti passivi IVA abilitati agli scambi intra UE.

Infine, per ottimizzare le operazioni di controllo, nel sistema AIDA, in presenza dei codici 42 o 63 nella casella 37 (Regime), l’operatore immette le informazioni richieste dalla normativa, in modo che il sistema stesso possa verificarne la validità e la coerenza con gli altri dati della dichiarazione.

A partire dal 8/04/2014 quindi non è più dovuta la prestazione di garanzia per l’importazione per l’immissione in libera pratica di merci destinate a proseguire verso altro Stato UE (regime 42).

DEPOSITI IVA: nota Agenzia Dogane su esonero garanzia

L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 148047/RU del 01/02/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sulle procedure da seguire per l’esonero dal prestare la garanzia in materia di depositi IVA (art. 50 bis DL 331/1993), ad integrazione di quanto già precisato con nota prot. 127293/RU del 04/11/2011.

Come è ormai noto, il DL 70/2011, modificando l’art. 50 bis DL 331/1993, ha stabilito che per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari, destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è necessario prestare una garanzia commisurata all’imposta, disponendo anche i casi di esonero: non sono infatti tenuti all’obbligo i titolari di certificazione attestante lo status di operatore economico autorizzato (AEO – Authorized Economic Operator) e i soggetti titolari dell’esonero dal prestare garanzia ex art.90 DPR 43/1973 (TULD), esonero semplificato per le garanzie dedicate esclusivamente ai depositi.

L’Agenzia delle Dogane ha illustrato i seguenti chiarimenti:

  • soggetti non residenti: per i soggetti non residenti, ai fini del rilascio dell’esonero, è prevista la presentazione della documentazione richiesta di norma dall’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della p.IVA ex art.35 ter DPR 633/1972 (certificato originale CCIA del Paese estero + copia del doc.identità firmatario richiesta); l’istanza va presentata all’Ufficio presso il quale vengono prevalentemente effettuate le operazioni di immissione in libera pratica, e va anche indicato il codice EORI se posseduto;
  • operazioni presso diverse dogane: l’esonero può essere usato per operazioni verso altri Uffici delle Dogane senza deroga all’importo massimo di garanzia concesso dall’Ufficio presso cui viene presentata l’istanza ;
  • superamento dell’esonero: se il limite massimo dell’IVA sulle importazioni effettuate nell’anno precedente, ovvero sulle immissioni in libera pratica di beni introdotti a deposito IVA, venga superato nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione, a meno che non richieda la certificazione AEO;
  • semplificazioni: a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2012 al DPR 445/2000 l’operatore non è più tenuto a presentare il certificato di assenza di carichi pendenti, è sufficiente un’autocertificazione, mentre gli Uffici delle Dogane provvederanno ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate.


DEPOSITO DOGANALE, ACCISE, IVA: esonero dal prestare cauzione

L’Agenzia delle Dogane ha snellito le procedure per l’esonero dalla prestazione della garanzia per l’IVA all’importazione: con la nota protocollo n. 127293 del 4 novembre 2011 è stato precisato infatti che non occorre il rispetto di determinati indici, ma è sufficiente:

  • l’iscrizione alla CCIAA da almeno un anno e
  • l’assenza di carichi tributari pendenti.

Ex art. 7 DL 70/2011, che ha stabilito l’obbligo per le importazioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, è obbligatorio prestare una garanzia commisurata all’imposta dovuta, ma sospesa per effetto dell’immissione in deposito.

In particolare, viene disposto che, limitatamente all’esonero ex art. 90  TULD dalla prestazione di garanzia per l’introduzione di beni nei depositi IVA, gli Uffici delle Dogane verificano, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l’esame dei seguenti elementi:

  • iscrizione del soggetto alla CCIAA da almeno un anno;
  • dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla CCIAA;
  • assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;
  • dichiarazione, resa dal soggetto ex DPR 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.

Si ritiene al riguardo che possa essere ricompreso nell’ammontare delle “operazioni di importazioni”  anche  quello relativo alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari  introdotti in un deposito IVA.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di esonero dal prestare cauzione, esonero valido esclusivamente per l’introduzione di beni nei depositi IVA ex art. 50-bis DL 331/1993, vanno presentate all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la documentazione sopraelencata.

Validità dell’esonero

L’esonero ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte,  è  concesso entro il limite  massimo  dell’IVA  relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente dal soggetto medesimo, ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni non comunitari  introdotti in un deposito IVA; superato tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito.

Revoca dell’esonero

L’esonero è revocato qualora, successivamente alla concessione, emerga un fattore che ne avrebbe potuto condizionare negativamente il rilascio, ovvero se il soggetto commette infrazioni gravi o ripetute alla regolamentazione doganale, a quella fiscale o alle leggi la cui applicazione è demandata alle dogane.