DEPOSITI IVA: garanzia svincolata con autofattura

L’Agenzia delle Dogane, con nota 5 ottobre 2011, prot. 113881, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dei depositi IVA, ex art. 50-bis DL 331/1993.

Si ricorda che le novità in materia sono state introdotte dai DL 70/2011 e DL 138/2011: con quest’ultimo decreto in particolare (art. 2 comma 36 vicies quater), è stato previsto che l’estrazione dei beni dal deposito, per utilizzazione o commercializzazione in Italia, può essere effettuata solo dai soggetti passivi iscritti da almeno un anno alla CCIAA, purché dimostrino un’effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti IVA, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, fino all’adozione di tale provvedimento, l’estrazione dal deposito continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali: in conformità alla normativa doganale comunitaria, la garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo, salvo che ricorrano le condizioni di esonero previste per gli operatori titolari della certificazione “AEO” e le Amministrazioni statali e gli enti pubblici.

Ai fini dello svincolo della garanzia, anche i soggetti esonerati dall’obbligo di garanzia, se hanno proceduto all’estrazione dei beni dal deposito, sono tenuti a comunicare al depositario (e anche all’Ufficio doganale per velocizzare la pratica) i dati relativi alla liquidazione IVA; la comunicazione è prevista non solo ai fini dello svincolo della garanzia, ma anche ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario stesso.

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella nota del 7 settembre 2011, è stato chiarito che il soggetto passivo che procede all’estrazione deve produrre:

  • copia dell’autofattura, ovvero – in caso di cessione intra UE o esportazione – copia della relativa fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili, ovvero in alternativa a tale integrazione, la copia dell’autofattura o della fattura deve essere corredata da copia dei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti dai quali risulti l’avvenuta registrazione dei suddetti documenti;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere la documentazione al competente ufficio delle dogane. Alla presentazione della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane svincola la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’IVA viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.

L’obbligo di garanzia ricorre anche se l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione a deposito sia effettuata da un soggetto non residente, identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter DPR 633/1972) o per mezzo di un rappresentante fiscale: in tale ipotesi, la garanzia può essere prestata – così come per i soggetti residenti – da un terzo (art.189 par.3, Reg.CE 2913/92), mentre l’esonero è ammesso qualora il soggetto estero sia titolare di un certificato AEO rilasciato da un altro Paese membro, ovvero laddove si tratti di un’Amministrazione statale o di un ente pubblico.

Infine, riguardo alle modalità di presentazione della documentazione, tenuto conto che i dati relativi all’estrazione sono necessari per lo svincolo della garanzia, è evidente la rilevanza che assume sia l’accertamento della loro provenienza, sia la tempestività della relativa trasmissione; sono previste le seguenti modalità alternative:

  • consegna a mano,
  • invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla PEC dell’Ufficio doganale
  • altro canale di comunicazione che assicuri le esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio delle dogane.

DEPOSITI IVA: obbligo garanzia per beni in libera pratica

Fonte: eutekne.info

Autora: L.A. Carello

Data: 19/09/2011

Con la Nota n. 84920 del 7 settembre 2011, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti indicazioni operative sulle nuove disposizioni riguardanti i depositi IVA. Si tratta delle novità introdotte in sede di conversione del Decreto Sviluppo (DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011) all’articolo 50-bis DL 331/1993, la cui operatività ha effetto a partire dal 12 settembre (cfr. Nota delle Dogane n. 8609/2011).

Le modifiche apportate dal Legislatore riguardano, essenzialmente, sia l’ambito di applicazione del deposito IVA, sia l’obbligo di garanzia per le merci in regime di libera pratica custodite in deposito IVA, su cui l’Amministrazione finanziaria aveva fornito precisi indirizzi operativi (vedi CM 16/D/2006; CM 145/E/1998; RM 149/E/2000).

Sotto il primo profilo, si conferma l’applicabilità del regime del deposito IVA sia ai depositi fiscali di beni sottoposti ad accisa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del DLgs. 504/1995, che ai depositi doganali privati, di cui all’articolo 525, paragrafo 2, del Regolamento CEE 2454/1993 (di seguito ’DAC’) di tipo C, D ed E. In merito, le Dogane hanno chiarito che l’adozione di depositi privati di tipo E per lo stoccaggio delle merci in regime di deposito IVA può avvenire anche quando il deposito si identifica in una pluralità di installazioni, anche non confinanti, pur confermandosi l’esclusione di qualsiasi forma di deposito “virtuale”.

La novità consiste nell’affidare alla corretta tenuta della contabilità di magazzino, a cura del depositario (articolo n. 530 DAC), l’esatta localizzazione della merce quale presupposto di applicazione del regime del deposito IVA. Non è più richiesta, infatti, un’idonea e preventiva localizzazione dei locali destinati alla gestione del deposito IVA, in precedenza prescritta dalla stessa Amministrazione (CM 16/D/2006RM 149/E/2000).

Sotto il secondo profilo, si prevede ora a livello normativo l’obbligatorietà della garanzia commisurata all’imposta nei casi di beni immessi in libera pratica da custodire nel deposito IVA. Il regime di immissione in libera pratica riguarda quei beni di provenienza extracomunitaria per i quali sono stati corrisposti i dazi all’importazione, ma non l’IVA (artt. 67-70 del DPR 633/72). L’introduzione in deposito IVA dei beni soggetti a tale regime è effettuata senza applicazione dell’IVA, sulla base di una dichiarazione dell’importatore circa la destinazione dei beni al deposito IVA. Ne consegue il differimento del relativo onere, assolto solo successivamente dal soggetto passivo che estrae i beni dal deposito con applicazione del reverse charge. È comunque evidente che, qualora l’Ufficio riscontri una destinazione diversa da quella riportata sulla documentazione dell’importatore, tratterrà la garanzia. Al contrario, appurato il corretto adempimento degli obblighi e degli adempimenti IVA, sia ai fini della liquidazione dell’imposta che della registrazione della (auto)fattura, nella contabilità del soggetto che procede all’estrazione, l’Ufficio provvederà allo svincolo della garanzia.

IN CASO DI SOGGETTI DIVERSI, AL DEPOSITARIO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sul punto, le Dogane distinguono il caso in cui vi è coincidenza tra soggetto che ha introdotto i beni e colui che li estrae (operatore unico), dal caso in cui all’estrazione provveda un operatore diverso rispetto a chi ha introdotto i beni in deposito.

Ai fini dello svincolo della garanzia, in caso di operatore unico, sarà quest’ultimo a dover fornire la prova dell’avvenuta registrazione dell’autofattura ai fini della liquidazione dell’imposta nella propria contabilità, tanto al depositario (destinatario di precisi obblighi di contabilità di magazzino) quanto all’Ufficio doganale. Se, invece, chi estrae la merce è un soggetto diverso, l’obbligo di comunicazione spetta al depositario, sia nei confronti dell’Ufficio doganale che del soggetto che ha inizialmente introdotto la merce in deposito.

Sono esclusi da questa procedura i soggetti che beneficiano dell’esonero da garanzia per i diritti doganali e per le accise (ex art. 90 DPR 43/1973 e art. 5, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 504/1995) e i c.d. operatori economici autorizzati (AEO), ai sensi dell’articolo 14 Reg. CEE 2454/1993.

Va tuttavia ricordato che la procedura sopra descritta sarà in ogni caso semplificata in previsione dell’avvio di procedure telematiche. Il che permetterà, presumibilmente, di raffinare i controlli e raggiungere la finalità antielusiva e antifrode che la norma intende perseguire.

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DEPOSITO IVA: modifiche alla garanzia dal 12 settembre 2011

A partire dal prossimo 12 settembre 2011 avranno efficacia i nuovi adempimenti in tema di garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito IVA.

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 84920 del 7/9/2011, è intervenuta a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando la nuova procedura che riguarda la disciplina del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari.

Il DL 70/2011 (Decreto sviluppo) ha, infatti, modificato l’art. 50-bis DL 331/1993, che regolamenta l’istituto del deposito IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso, introducendo una particolare misura anti-frode, che impone specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci importate destinate ad essere introdotte in deposito.

La misura introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni.

Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Sono possibili due casi:

  • L’estrattore coincide con colui che procede all’introduzione: in tal caso, il soggetto estrattore effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.
  • L’estrattore non coincide con colui che procede all’introduzione: nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell’operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di IVA, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito IVA siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l’osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.

>>>> sull’argomento vedi anche l’articolo: “Depositi IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia”

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DEPOSITI IVA: valore aggiunto sospeso in garanzia

Fonte: Fisco Oggi

Data: 26/07/2011

Autore: G. Quagliana

L’Europa chiede, l’Italia risponde con un pegno per evitare il rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La strategia di contrasto alle frodi IVA si arricchisce di un nuovo strumento. Infatti, con decorrenza 13 luglio, data di entrata in vigore della legge 106/2011, che ha convertito con modifiche il DL 70/2011, sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda l’immissione nei depositi IVA, senza il pagamento dell’imposta, delle merci di provenienza extracomunitaria immesse in libera pratica.

La norma si inserisce in un contesto delicato (quello dell’immissione in libera pratica di beni extracomunitari), che è stato spesso oggetto di abusi e ha generato fenomeni di evasione IVA per importi considerevoli. La pericolosità fiscale di questa tipologia di operazioni è dovuta al fatto che l’istituto dell’immissione in libera pratica di beni nel territorio della UE prevede che l’introduzione di tali beni avvenga, a differenza delle altre importazioni, senza il pagamento immediato dell’IVA, la quale viene di fatto sospesa. Si tratta di una pratica commerciale particolare, per cui la merce che entra nel territorio comunitario, non essendo destinata al consumo nel Paese dell’importazione, non è soggetta al versamento dell’IVA che, di fatto, viene rinviato in un momento successivo, cioè quello dell’effettivo utilizzo del bene nel Paese in cui i beni sono realmente destinati.

Al momento dell’introduzione nel territorio comunitario, le uniche somme richieste dall’Amministrazione fiscale riguardano i dazi doganali all’importazione, per la cui riscossione è competente l’Agenzia delle Dogane.

In questo contesto, la novità normativa consiste nel fatto che ogni operatore, ogni qual volta effettui operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati a essere introdotti in un deposito IVA, deve necessariamente prestare un’idonea garanzia commisurata all’imposta dovuta. Si tratta di un onere a cui devono sottoporsi gli operatori commerciali per poter usufruire dell’agevolazione consistente nel mancato pagamento dell’imposta al momento di introduzione del bene nel territorio comunitario.

Soltanto in alcuni casi residuali la garanzia non è dovuta. Si tratta di determinate categorie di operatori: coloro che sono certificati ai sensi dell’articolo 14-bis del regolamento Cee 2454/93 e quelli esonerati ai sensi dell’articolo 90 del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (Dpr 43/1973).

Va detto che il legislatore italiano, nell’emanazione della nuova norma, ha risposto a una esigenza molto sentita a livello comunitario. La Commissione europea, infatti, negli ultimi anni, aveva trattato ripetutamente, nel corso di seminari e gruppi di lavoro, i rischi fiscali connessi all’immissione in libera pratica di beni extra UE. A tal proposito, tra le raccomandazioni impartite agli Stati membri, era menzionata anche la possibilità di richiedere agli operatori del settore il rilascio di una idonea garanzia a copertura del rischio dovuto al mancato pagamento dell’imposta.

La norma, nel far proprio l’indirizzo operativo espresso dall’organo comunitario, ha previsto che la garanzia prestata dall’operatore per l’IVA dovuta, che tecnicamente è esposta nella dichiarazione ma non viene riscossa, deve essere rilasciata all’ufficio doganale competente all’ingresso della merce nel territorio comunitario.

Dal punto di vista sostanziale, la disposizione va a incidere sul rapporto che esiste tra la garanzia prodotta al momento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA all’estrazione dei beni dal deposito. Infatti, è previsto che, per poter svincolare la garanzia, l’operatore che procede all’estrazione dei beni deve comunicare al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell’imposta connessa all’estrazione del bene.

Questo significa che, nel caso in cui l’importatore e l’estrattore dei beni sono persone diverse, colui che ha importato i beni, e pertanto ha prestato garanzia, vede subordinato lo svincolo della stessa a un adempimento di un altro operatore che potrebbe non conoscere. Ciò è reso possibile dalla logica di funzionamento dei depositi IVA, la cui funzione è quella di permettere che i beni introdotti nei depositi vengano facilmente scambiati tra vari operatori, sempre senza pagamento di IVA.

Nella situazione descritta, è frequente il caso in cui l’ultimo cessionario, colui che deve liquidare l’imposta, non ha alcun rapporto commerciale con l’operatore, che tuttavia continua a essere il garante dell’IVA acquisita a titolo di cauzione dalle Dogane, fino al momento dello svincolo della garanzia.