Corte UE: la messa a disposizione di personale autonomo paga l’IVA

Fonte: Sentenza Corte di Giustizia UE del 26.01.2012 procedimento C-218/10 – su Fisco Oggi.it

Data: 27 gennaio 2012

Autore: A. De Angelis

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata in merito alla interpretazione di alcune disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di IVA. Nello specifico gli articoli interessati sono il n. 9 e i nn. 17 e 18.

I fatti della causa principale
Una società di diritto tedesco, nell’esercizio della sua attività, nella annualità del 2005, metteva a disposizione conducenti autonomi a società di trasporti nazionali ma anche extranazionali,  per la precisione, stabilite nel territorio italiano. Proprio a queste ultime società di trasporto italiane venivano presentate fatture prive dell’applicazione dell’Iva. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria tedesca, contestando la qualificazione di attività rientranti nella nozione di messa a disposizione di personale, rivendicava l’assoggettamento all’imposta,  delle prestazioni in oggetto, in Germania in quanto imputabili alla società di diritto tedesco tenuta alla fatturazione. Per contro, l’ufficio rimborsi IVA, ritenendo che le prestazioni controverse avessero natura di “messa a disposizione di personale” negava la concessione del rimborso dell’IVA versata dalle imprese italiane in quanto le prestazioni stesse sarebbero state imponibili in Italia. Per chiarire la controversa vicenda veniva sottoposta la vicenda al giudice del rinvio. Quest’ultimo, nel sospendere il procedimento e chiedere una pronuncia della Corte europea, è mosso dal dubbio sulla sussistenza di un  nesso  tra il debito IVA delle società di erogazione del servizio e il diritto al rimorso per l’IVA assolta a  monte a favore del soggetto destinatario.

Le questioni pregiudiziali
La controversa vicenda riguarda l‘individuazione del luogo di fornitura della prestazione di servizi ai fini della corretta applicazione del meccanismo di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.
Con la prima questione pregiudiziale si chiede sostanzialmente, in riferimento all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e) la giusta interpretazione della richiamata nozione di “messa a disposizione di personale”. In altre parole, occorre stabilire se nella suddetta definizione si possa ricomprendere non soltanto il personale con contratto di lavoro dipendente, ma anche il personale autonomo privo di rapporto di dipendenza con il datore di lavoro. Appurato questo, la seconda questione riguarda stabilire la sussistenza o meno di un obbligo, per gli Stati membri, di emanare norme procedurali interne per garantire che l’IVA sulle prestazioni di servizi sia riscossa correttamente al riparo da problematiche derivanti dalla peculiarità dei sistemi tributari dei diversi Paesi comunitari.

La disamina della Corte
In primis i giudici europei sottolineano, nell’affrontare la prima questione, come dal testo dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e) non è possibile evincere se i lavoratori autonomi possano essere considerati nel novero del personale messo a disposizione. Tuttavia, restando sulla lettura della disposizione, non si può affermare che la stessa disposizione non si applichi al lavoro autonomo. A una analisi più approfondita del testo dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), si evince che la stessa disposizione contiene regole volte alla determinazione del luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi. Alla luce di costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni hanno la finalità di armonizzare le diverse discipline dei Paesi membri in virtù del principio del divieto delle doppie imposizioni. Con questa chiave di lettura, ossia il contrasto alla doppia imposizione, il termine “personale” di cui alla norma in esame non può che essere interpretato nel senso di ricomprendere anche i lavoratori autonomi. È opinione dei togati europei che questa  interpretazione sia suffragata da un altro importante principio, cioè quello della certezza del diritto. Alla stregua di questa argomentazione, ne deriva una più agevole determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione per la corretta determinazione dell’imposta sul valore aggiunto. Nell’affrontare la seconda questione i giudici ricordano che la sesta direttiva Iva non sancisce per gli Stati membri alcun obbligo alla adozione di misure come quelle richiamate nella questione pregiudiziale. Pertanto, in assenza di una disciplina dell’Unione, è l’ordinamento giuridico nazionale che deve provvedere alla regolamentazione. In assenza di una disposizione a carattere nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello dei destinatari risulterebbero compromessi contravvenendo al principio di equità. Questo non sembra condivisibile nel caso di specie, dove i soggetti interessati possono non soltanto farsi valere nei confronti dell’Amministrazione, ma anche percorrendo la strada del giudizio. Dagli atti esaminati i giudici hanno appurato che la normativa nazionale, di cui alla causa principale, non è di ostacolo al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria.

Il verdetto dei giudici europei
A conclusione della disamina dei fatti di cui al procedimento C-218/10, i giudici della prima sezione della Corte di giustizia Ue si sono espressi affermando che, nel concetto di “messa a disposizione di personale”, come richiamato nelle disposizioni della sesta direttiva Iva, si deve ricomprendere anche la messa a disposizione di personale autonomo. Quanto alla seconda questione pregiudiziale, infine, i togati europei si sono espressi affermando la sussistenza di un obbligo che, come riflesso delle disposizioni comunitarie, preveda l’adozione da parte degli Stati membri di misure volte a garantire la puntuale riscossione dell’iva in virtù del principio di neutralità fiscale.

UE: La “messa a disposizione di personale” include i lavoratori autonomi

Fonte: Eutekne.info

Data: 29 giugno 2011

Autore: V. Cristiano

Con le Conclusioni presentate il 28 giugno 2011, procedimento C-218/10, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia chiarisce la portata applicativa dell’articolo 9, n. 2, lett. e), della Direttiva 77/388/CEE (ora Direttiva 2006/112/CE).

In particolare, il giudice del rinvio chiede se:

  1. l’espressione “messa a disposizione di personale” comprenda anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con l’impresa fornitrice;
  2. l’ordinamento processuale nazionale debba garantire che una medesima operazione (nel caso di specie una prestazione di servizi) venga assoggettata allo stesso trattamento fiscale, nei confronti non solo del soggetto passivo (prestatore del servizio), ma anche del relativo destinatario;
  3. quali sono i termini entro i quali il destinatario può procedere alla detrazione dell’imposta assolta a monte sulla prestazione ricevuta;

Sulla prima questione, il ragionamento dell’Avvocato generale si snoda attraverso tre passaggi:

  • passaggio linguistico-sistematico: l’art. 9, n. 2, lett. e) citato utilizza in alcune versioni linguistiche il termine generico “personale” o termini corrispondenti, anziché un termine più specifico (esempio “lavoratore” o “dipendente”), e che tale termine generico, pertanto, non si riferisce necessariamente ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
  • passaggio di tipo oggettivo: viene indicato il perimetro applicativo della disposizione, evidenziando che la caratteristica principale di questo servizio potrebbe anche consistere nel fatto che “tale altro soggetto riceva personale o manodopera, a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale tra il prestatore di tale servizio e le persone messe a disposizione”;
  • passaggio di tipo normativo-comparativo: viene chiarito che il termine “personale” non ha necessariamente lo stesso significato che riveste in altre disposizioni della medesima Direttiva, né tantomeno in altri atti normativi dell’UE, dovendosi tener conto del contesto specifico di ciascuna disposizione in cui tale termine viene utilizzato (cfr. sentenze 9 marzo 2006 causa C-114/05, e 7 giugno 2005 causa C-17/03).

In altri termini, si deve “ricercare” se, in riferimento al caso prospettato, la caratteristica o lo scopo principale del servizio in questione consista nella “semplice” messa a disposizione di manodopera (nella specie conducenti di autotreni) a un soggetto passivo, oppure nella prestazione diretta di servizi di trasporto da parte del fornitore (in quest’ipotesi, i dipendenti o i lavoratori autonomi subcontraenti “vengono messi a disposizione nel contesto di tale servizio”). Senza dimenticare che, in detta ipotesi, vengono coinvolte varie operazioni distinte e autonome.
Ciò premesso, l’Avvocato generale conclude che la “messa a disposizione di personale” comprende anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con il fornitore di tale servizio.

Sulla seconda questione, l’Avvocato, dopo aver rimarcato l’erroneo richiamo, da parte del giudice del rinvio, alla sentenza C-342/87 del 13 dicembre 1989, chiarisce che spetta, in linea di principio, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici, nonché le autorità amministrative competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione. In particolare, viene ribadito il rispetto ai principi di stampo comunitario, quale il principio di equivalenza e il principio di effettività.

In sintesi, non vi è alcun obbligo di coordinare i procedimenti amministrativi di modo che in ogni singolo caso le autorità interessate adottino una posizione uniforme in merito a disposizioni di diritto dell’Unione: il diritto dell’UE, in altri termini, non prevede l’automatica estensione della decisione relativa al luogo dell’imposizione e all’assoggettamento ad imposta adottata da un giudice nazionale in relazione alla posizione del prestatore del servizio anche ai destinatari di detto servizio.

Operazioni a titolo oneroso: base imponibile IVA pari al corrispettivo pagato

La Corte di giustizia UE, con sentenza del 09 giugno 2011 (procedimento C-C- 285/10), ha stabilito che quando si tratta di operazioni a titolo oneroso gli Stati membri UE non possono derogare alla seguente regola: la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo versato o dovuto al fornitore (effettivamente pattuito tra le parti), anche se di importo inferiore al valore di mercato.

Unica possibile deroga è quando gli stati membri UE abbiano chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Europeo, altrimenti norme nazionali che prevedano criteri diversi non sono conformi alla VI Direttiva IVA , la  1977/388/UE.

La possibilità per gli Stati membri di prevedere, senza la  necessaria autorizzazione, un criterio speciale per la base imponibile delle operazioni effettuate tra soggetti collegati, in caso di corrispettivo inferiore al prezzo del mercato, è infatti possibile solo a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/69/UE .

>>>> Vai alla sentenza del 09 giugno 2011, Corte di giustizia UE, procedimento C-C- 285/10