IVA: Si applica sulle imbarcazioni del Corpo Forestale dello Stato

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P. Pullella Lucano

Data: 24/10/2012

Le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato, impiegate per il controllo della salute delle acque, non sono come quelle che istituzionalmente salvano e assistono

L’IVA sale a bordo delle navi impegnate per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne: non tutti i compiti istituzionali delle imbarcazioni statali godono del regime di non imponibilità. Lo vuole l’ordinamento comunitario e l’Italia, in quanto parte della Comunità, si è adeguata.

È la risposta data al Corpo forestale dello Stato con la RM 97/E/2012 del 24 ottobre.

Il nocciolo della questione sta nel fatto che l’attività di controllo degli equilibri del mare e delle creature che lo popolano non è equiparabile a quella di “salvataggio e assistenza”.
Un particolare affatto irrilevante, in quanto, nella nuova formulazione dell’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 (operata dalla legge comunitaria, la 217/2011, frutto, a sua volta, del recepimento della direttiva Ue 24/2010) alla lettera a), quella chiamata in causa dal Corpo forestale dello Stato, è inequivocabilmente specificato che sono assimilate alle cessioni all’esportazione (quindi, non imponibili Iva) “le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o adoperazioni di salvataggio o di assistenza in mare… – pertanto, solo quest’ultima attività, effettuata anche da imbarcazioni “istituzionali” come nel caso in esame, gode del regime di non imponibilità – poi, alla lettera b) prosegue con “le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica”, mentre, nella precedente versione la stessa lettera recitava “le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti…”. Sono, in sostanza, sparite le navi.

La norma, così scritta, non offre spazi a deroghe o a interpretazioni estensive; lo ha oltretutto sottolineato il dipartimento delle Finanze, interpellato dall’Agenzia delle Entrate per un parere sull’argomento. Infatti, le operazioni di salvaguardia dell’ambiente marino, pure se sono universalmente ritenute meritevoli, esulano dal concetto di utilità pubblica, e, alle stesse non può essere accordato un regime Iva di favore poiché questo incrinerebbe l’equilibrio dell’ordinamento comunitario relativo all’imposta sul valore aggiunto.

Ricapitolando, le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non sono istituzionalmente adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva.

 

 

IVA CHARTERING NAUTICO: non conformità alla normativa UE

Fonte: eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 25/05/2011

L’attuale art. 8-bis DPR 633/1972, lett. a), considera non imponibili ai fini IVA, in quanto assimilate alle cessioni all’esportazione, “le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca (…), escluse le unità da diporto ex L. 11 febbraio 1971, n. 50”. La successiva lett. e) estende l’agevolazione, tra l’altro, alla locazione e al noleggio delle suddette navi, purché ad uso non diportistico.

La norma non è conforme all’art. 148, par. 1, lett. a) e c), Direttiva n. 2006/112/CE: sul piano comunitario, l’esenzione si applica alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca”. Il criterio della “navigazione in alto mare” si riferisce non solo alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi impiegate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-181/04 a C-183/04).

Per tale ragione la Commissione UE, nei confronti sia della Francia (caso n. 2008/2287), sia dell’Italia (caso n. 2008/4219) ha avviato la procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il comunicato stampa del 19 maggio 2011, la Commissione UE ha ufficialmente chiesto all’Italia di modificare l’art. 8-bis DPR n. 633/1972, posto che l’illegittima applicazione estensiva delle esenzioni determina una distorsione tra gli Stati membri, sotto forma di mancata riscossione della quota-parte di IVA di competenza del bilancio della UE. La Francia, invece, dal 1° gennaio 2011 ha modificato la propria legislazione (cfr. art. 262 Code Général des Impôts, riformulato dall’art. 70 L. n. 1658/2010).

L’Italia adesso ha due mesi di tempo per uniformarsi alla Direttiva UE, in caso contrario, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia, ex art. 226 del Trattato CE, affinché sia dichiarata inadempiente. Le necessarie modifiche sono contenute nell’art. 1 del DDL approvato dal Consiglio dei ministri il 4 febbraio 2011, successivamente incorporate nell’art. 11 del DDL Comunitaria per il 2010.

In base all’art. 86 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay), ratificata con L. n. 689/1994, per “alto mare” s’intendono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.

Il criterio della navigazione in alto mare, come anticipato, si applica anche al noleggio e alla locazione di navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Come si desume dal caso Bacino Charter Company, anche le unità da diporto beneficiano dell’esenzione se, oltre alla navigazione d’alto mare, sono impiegate nell’attività economica svolta dall’utilizzatore. L’agevolazione resta preclusa quando la nave sia locata o noleggiata per fini di diporto, cioè per scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro (causa C-116/10).

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, la normativa UE non richiede ulteriori condizioni per il riconoscimento dell’esenzione. Per contro, l’Agenzia delle Entrate ha, in più occasioni, precisato che la non imponibilità dell’art. 8-bis presuppone – in linea con l’art. 2, co.2, DLgs. 171/2005 – che l’utilizzazione commerciale risulti, allo stesso tempo, dai registri di iscrizione e dalla licenza di navigazione (RM 94/E/2002 e RM 95/E/2008). A maggior ragione, quindi, il regime agevolato si applica alle unità da diporto iscritte nel Registro Internazionale (di cui all’art. 1 del DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998), in quanto le stesse – per definizione – non possono che svolgere un’attività commerciale (RM 95/E/2008): si tratta, nello specifico, delle navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite alla navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

La portata delle citate iscrizioni e annotazioni andrebbe opportunamente verificata sul piano comunitario, posto che – dall’insegnamento della Corte UE – si evince la prevalenza della sostanza sulla forma. Per questa ragione, inoltre, l’utilizzazione commerciale delle unità da diporto dovrebbe essere detassata a prescindere dal contratto da cui discende l’uso (noleggio o locazione).

La diversa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, che agevola il noleggio, ma non la locazione (RM 94/E/2002RM 95/E/2008), andrebbe quindi rivisitata in quanto:

  • la Direttiva comunitaria non riconosce l’esenzione in funzione del destinatario;
  • l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 171/2005 qualifica come commerciale la c.d. attività di “charteraggio”, avente cioè per oggetto il noleggio e la locazione di unità da diporto, peraltro anche se battenti bandiera comunitaria.