Per i depositi IVA ci sono garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati
L’Agenzia Entrate, con la RM 5/E/2018, ha precisato che la garanzia (ex DL 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017) per l’estrazione dei beni dal deposito IVA si differenzia da quella che viene prestata all’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione nel deposito IVA.
Le differenze sono le seguenti:
- soggetto tenuto alla prestazione:
- la garanzia “in entrata” è prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito,
- quella “in uscita” dal soggetto che fa l’estrazione;
- durata della garanzia:
- la garanzia “in uscita” ha durata di sei mesi,
- quella “in entrata” dura sino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA, da parte di colui che estrae i beni dal deposito.
Ex artt. 2 e 4 DM 23 febbraio 2017, se il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA è lo stesso che procede all’estrazione, la garanzia “in uscita” non è dovuta.
Per la garanzia “in entrata” (immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA):