DOGANA: garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

Per i depositi IVA ci sono garanzie differenziate tra immissione dei beni in deposito ed estrazione, per durata e per soggetti obbligati

L’Agenzia Entrate, con la RM 5/E/2018, ha precisato che la garanzia (ex DL 193/2016, in vigore dal 1° aprile 2017) per l’estrazione dei beni dal deposito IVA si differenzia da quella che viene prestata all’immissione in libera pratica dei beni con contestuale introduzione nel deposito IVA.

Le differenze sono le seguenti:

  • soggetto tenuto alla prestazione:
    • la garanzia “in entrata” è prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito,
    • quella “in uscita” dal soggetto che fa l’estrazione;
  • durata della garanzia:
    • la garanzia “in uscita” ha durata di sei mesi,
    • quella “in entrata” dura sino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA, da parte di colui che estrae i beni dal deposito.

Ex artt. 2 e 4 DM 23 febbraio 2017, se il soggetto che ha introdotto i beni nel deposito IVA è lo stesso che procede all’estrazione, la garanzia “in uscita” non è dovuta.

Per la garanzia “in entrata” (immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito IVA):

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Legge Comunitaria 2010: 4) Importazioni

IMPORTAZIONI (in vigore dal 17/03/2012)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 67 DPR 633/1972, riguardante le importazioni, nel seguente modo:

  • art.67 co. 1 lett. a): viene abrogata la disposizione secondo cui i beni importati in libera pratica non scontano l’IVA in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni;
  • art.67 co. 2-bis (nuovo): questo nuovo comma prevede la sospensione del pagamento dell’IVA, in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana;
  • art.67 co. 2-ter (nuovo): questo nuovo comma prevede che per avere la sospensione l’importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato UE, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro UE.

Le modifiche di cui sopra comportano che l’IVA non viene assolta in dogana al momento dell’importazione, anche nel caso in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato UE, siano sottoposti a trasformazioni o modificazioni di cui all’allegato 72 del Reg CEE n. 2454/1993 della Commissione, del 2.7.1993 e s.m., previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.

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