Imponibilità IVA per le cessioni di beni in regime doganale sospensivo

Fonte: Eutekne.info

Autore: V. Cristiano

Data: 23/05/2012

Secondo l’Avvocato generale, il diritto UE non esclude l’imponibilità in caso di compravendita di merci poste, e destinate a rimanere, in tale regime

L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia, nel procedimento C-165/11 del 22 maggio 2012, interviene su una problematica quantomai attuale che investe i regimi sospensivi IVA. In particolare l’Avvocato, dopo essersi soffermato sull’ordinario meccanismo che regola il deposito doganale, si sofferma su un aspetto centrale, ossia “cosa succede […] qualora tale prodotto […] sia venduto da un’impresa dell’Unione a un’altra impresa dell’Unione, pur rimanendo fisicamente nello stesso luogo e, giuridicamente, in regime sospensivo”. L’interrogativo che viene posto concerne l’applicabilità o meno dell’IVA in dette ipotesi.

Il fatto

Il fatto in controversia riguarda alcuni semilavorati in acciaio (bobine) importati dall’Ucraina per conto di una società slovacca e collocati in Slovacchia in regime sospensivo. Le merci sono state inizialmente collocate in regime di deposito doganale, e poi, al fine di essere trasformate in profilati d’acciaio, in regime di perfezionamento attivo. Successivamente le merci, “pur non abbandonando mai il luogo in cui si trovavano”, sono state vendute ad un’altra società slovacca e collocate nuovamente in regime di deposito doganale.
Le Autorità fiscali slovacche hanno richiesto il pagamento dell’IVA relativa alla vendita intercorsa tra le due società slovacche, configurandosi la medesima come una normale cessione di beni soggetta ad imposta.

Investito della questione, l’Avvocato generale ha innanzitutto evidenziato i presupposti di pagamento dell’IVA, indicando che l’imposta è dovuta qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Ai sensi dell’articolo 2 della sesta Direttiva, l’operazione deve essere, in primo luogo, una cessione di beni effettuata a titolo oneroso; in secondo luogo, la cessione deve essere stata effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. E, da ultimo, l’operazione deve essere stata effettuata all’interno del territorio dell’Unione, come definito dall’articolo 3 della Direttiva medesima.
Nel caso sottoposto, l’Avvocato non contesta l’esistenza delle prime due condizioni ma, piuttosto, sposta l’oggetto d’indagine sul terzo presupposto. Ossia, se anche la terza condizione sia realizzata.

Secondo l’Avvocato generale, l’imposta è dovuta, giacché “nel diritto dell’Unione non esiste alcuna norma che permetta di escludere l’obbligo di pagamento dell’imposta nel caso di compravendita di merci poste – e destinate a rimanere – in un regime doganale sospensivo”.

La conclusione cui perviene l’Avvocato generale passa attraverso una considerazione di diritto ineccepibile: le norme doganali e quelle in materia di IVA costituiscono due corpi normativi fondamentalmente distinti, con la conseguenza che il fatto che un certo bene goda di un regime “privilegiato” in diritto doganale non significa che debba automaticamente godere di un trattamento di favore ai fini dell’IVA, e viceversa.

La compravendita costituisce cessione di beni all’interno dell’Ue

Anche l’ulteriore passaggio normativo dell’Avvocato è interessante. La sesta Direttiva indica esplicitamente le parti di territorio degli Stati membri alle quali il regime IVA non si applica, e tra esse non rientrano i depositi doganali. Ne discende che il fatto che i beni ceduti nell’ambito della controversia in commento si trovassero fisicamente in un deposito doganale è irrilevante ai fini dell’IVA, “allo stesso modo in cui è irrilevante, a tale proposito, il fatto che detti beni siano oggetto di un regime doganale sospensivo”.

Logica conclusione di quanto esposto, a giudizio dell’Avvocato generale, è che la compravendita realizzata nel caso esaminato costituisce una cessione di beni localizzata all’interno del territorio dell’Unione, soggetta come tale all’obbligo di pagamento dell’imposta. Tale interpretazione trova conforto nell’articolo 16 della sesta Direttiva, secondo cui gli Stati membri possano esentare dall’IVA alcune operazioni, “tra le quali anche le cessioni di beni che si trovano in un regime doganale sospensivo e che continuano a trovarsi in un tale regime dopo la cessione”. In altri termini, la sesta Direttiva parte dal presupposto che una compravendita di merce che si trova in regime doganale sospensivo è normalmente soggetta ad IVA, e può essere esentata soltanto se gli Stati membri decidono di concedere un’esenzione.

Identificativo IVA non validato, scambio intra UE imponibile

Fonte: Fisco Oggi

Data: 09/03/2012

Il requisito della comunicazione al Fisco è di natura sostanziale e l’omissione determina l’assoggettamento a Iva secondo le ordinarie regole di applicazione

SINTESI: In materia di scambi intracomunitari, il regime relativo alle operazioni c.d. non imponibili ai fini IVA prevede, ai fini della sua applicazione, l’effettuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 50 del DL n. 331 del 1993. In particolare, il comma 2 del citato articolo 50 prevede che il cessionario del bene o del servizio comunichi all’Amministrazione finanziaria il numero identificativo attribuito dallo Stato membro di appartenenza. Al fine predetto, pertanto, non è sufficiente la mera indicazione del predetto numero identificativo inserito nella documentazione concernente l’operazione intracomunitaria. Il requisito della comunicazione all’Amministrazione finanziaria è di natura sostanziale e la relativa omissione determina l’assoggettamento al tributo secondo le regole ordinarie di applicazione dell’IVA per le operazioni imponibili.

Ordinanza n. 3167 del 29 febbraio 2012 (udienza 11 gennaio 2012)
Cassazione Civile, sezione VI – Pres. Merone Antonio – Est. Caracciolo Giuseppe
Iva – Scambi intracomunitari – Operazioni non imponibili – Comunicazione all’Amministrazione finanziaria – Obbligatorietà

INTRA UE: prova della cessione a carico del cedente

La Cassazione, con sentenza n. 20575/2011 (7 ottobre 2011), ha confermato che la movimentazione territoriale dei beni ceduti, dallo Stato UE del cedente allo Stato UE del cessionario, è elemento strutturale perchè l’operazione sia intracomunitaria: la prova della movimentazione deve essere quindi fornita dal cedente, affinchè l’operazione possa considerarsi intracomunitaria non imponibile.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della C.T.R. Liguria, favorevole, invece, al contribuente: l’assunto del giudice di merito che un’operazione si considera intracomunitaria, quindi non imponibile, solo per il fatto che i beni ceduti siano destinati ad un soggetto passivo di Stato membro UE con codice identificativo IVA attribuitogli dallo Stato di appartenenza, non è stato ritenuto conforme nè all’art. 41, co. 1, lett. a) DL 331/1993, né al criterio di riparto ex art. 2697 c.c. 

La decisione della Cassazione si fonda sull’art. 41, co. 1, lett. a) DL 331/1993: sono non imponibili IVA le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta.

Da ciò discende che la prova della cessione intra UE, ovvero l’effettivo trasferimento del bene nel territorio di altro Stato membro, è a carico del contribuente che emette la fattura, ex art. 46, co.2 DL 331/1993, poichè la fattura contiene la dicitura “operazione non imponibile”, coerentemente con il principio generale ex art. 2697 c.c. (l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca la deroga agevolativa).

La Cassazione ha, pertanto:

  • confermato quanto già sostenuto in passato in tema di onere della prova, con riferimento alle operazioni di cessione all’esportazione ex art. 8 DPR 633/1972 (Cass. n. 3603/2009), compreso il caso della triangolazione (Cass. 21956/2010).
  • precisato che l’art. 50 DL 331/1993 (“obblighi connessi agli scambi intra UE”, ad es. comunicazione del numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro di appartenenza) opera su un piano distinto, rispetto all’identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 41 ( “cessioni intracomunitarie non imponibili”).

Contrariamente quindi a quanto affermato dalla CTR:

  • dall’art.50 DL 331/1993 sugli adempimenti formali non è possibile ricavare la prova dei presupposti applicativi della non imponibilità ex art.41 DL 331/1993;  la contestazione dell’esistenza dell’operazione intra UE non imponibile si fonda sulla mancata introduzione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro UE del cessionario;
  • non è vero che con la consegna al cessionario UE, avvenuta in Italia, i beni escono dalla sfera giuridica del cedente, a cui non compete quindi verificare l’uscita: la norma tributaria richiede invece espressamente – quale presupposto di non imponibilità – la destinazione effettiva dei beni nel territorio di altro Stato membro UE, ponendo a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio l’onere di fornire la prova dei relativi fatti costitutivi.

La Cassazione quindi non ha ritenuto sufficiente, ai fini probatori, che il cedente abbia richiesto ed ottenuto la conferma del numero d’identificazione IVA del cessionario assegnatogli dallo Stato UE di appartenenza, essendo, invece, necessaria la dimostrazione della reale introduzione dei beni in quest’ultimo Paese.

IVA CHARTERING NAUTICO: non conformità alla normativa UE

Fonte: eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 25/05/2011

L’attuale art. 8-bis DPR 633/1972, lett. a), considera non imponibili ai fini IVA, in quanto assimilate alle cessioni all’esportazione, “le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca (…), escluse le unità da diporto ex L. 11 febbraio 1971, n. 50”. La successiva lett. e) estende l’agevolazione, tra l’altro, alla locazione e al noleggio delle suddette navi, purché ad uso non diportistico.

La norma non è conforme all’art. 148, par. 1, lett. a) e c), Direttiva n. 2006/112/CE: sul piano comunitario, l’esenzione si applica alle “navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca”. Il criterio della “navigazione in alto mare” si riferisce non solo alle navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche alle navi impiegate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-181/04 a C-183/04).

Per tale ragione la Commissione UE, nei confronti sia della Francia (caso n. 2008/2287), sia dell’Italia (caso n. 2008/4219) ha avviato la procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il comunicato stampa del 19 maggio 2011, la Commissione UE ha ufficialmente chiesto all’Italia di modificare l’art. 8-bis DPR n. 633/1972, posto che l’illegittima applicazione estensiva delle esenzioni determina una distorsione tra gli Stati membri, sotto forma di mancata riscossione della quota-parte di IVA di competenza del bilancio della UE. La Francia, invece, dal 1° gennaio 2011 ha modificato la propria legislazione (cfr. art. 262 Code Général des Impôts, riformulato dall’art. 70 L. n. 1658/2010).

L’Italia adesso ha due mesi di tempo per uniformarsi alla Direttiva UE, in caso contrario, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia, ex art. 226 del Trattato CE, affinché sia dichiarata inadempiente. Le necessarie modifiche sono contenute nell’art. 1 del DDL approvato dal Consiglio dei ministri il 4 febbraio 2011, successivamente incorporate nell’art. 11 del DDL Comunitaria per il 2010.

In base all’art. 86 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (c.d. Convenzione di Montego Bay), ratificata con L. n. 689/1994, per “alto mare” s’intendono “tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago”.

Il criterio della navigazione in alto mare, come anticipato, si applica anche al noleggio e alla locazione di navi adibite al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Come si desume dal caso Bacino Charter Company, anche le unità da diporto beneficiano dell’esenzione se, oltre alla navigazione d’alto mare, sono impiegate nell’attività economica svolta dall’utilizzatore. L’agevolazione resta preclusa quando la nave sia locata o noleggiata per fini di diporto, cioè per scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro (causa C-116/10).

Per le navi e le imbarcazioni da diporto, la normativa UE non richiede ulteriori condizioni per il riconoscimento dell’esenzione. Per contro, l’Agenzia delle Entrate ha, in più occasioni, precisato che la non imponibilità dell’art. 8-bis presuppone – in linea con l’art. 2, co.2, DLgs. 171/2005 – che l’utilizzazione commerciale risulti, allo stesso tempo, dai registri di iscrizione e dalla licenza di navigazione (RM 94/E/2002 e RM 95/E/2008). A maggior ragione, quindi, il regime agevolato si applica alle unità da diporto iscritte nel Registro Internazionale (di cui all’art. 1 del DL n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998), in quanto le stesse – per definizione – non possono che svolgere un’attività commerciale (RM 95/E/2008): si tratta, nello specifico, delle navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite alla navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

La portata delle citate iscrizioni e annotazioni andrebbe opportunamente verificata sul piano comunitario, posto che – dall’insegnamento della Corte UE – si evince la prevalenza della sostanza sulla forma. Per questa ragione, inoltre, l’utilizzazione commerciale delle unità da diporto dovrebbe essere detassata a prescindere dal contratto da cui discende l’uso (noleggio o locazione).

La diversa indicazione dell’Agenzia delle Entrate, che agevola il noleggio, ma non la locazione (RM 94/E/2002RM 95/E/2008), andrebbe quindi rivisitata in quanto:

  • la Direttiva comunitaria non riconosce l’esenzione in funzione del destinatario;
  • l’art. 2, co. 1, D.Lgs. 171/2005 qualifica come commerciale la c.d. attività di “charteraggio”, avente cioè per oggetto il noleggio e la locazione di unità da diporto, peraltro anche se battenti bandiera comunitaria.