DOGANA: il furto delle merci non esclude l’obbligazione doganale

Fonte: Fisco Oggi

Autore: M. Maiorino

Data: 12/07/2013

Il caso esaminato dagli eurogiudici riguarda la sottrazione di alcuni prodotti, vincolati a un regime sospensivo, e l’esigibilità dell’imposta all’importazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla interpretazione dell’articolo 206 del codice doganale comunitario ed è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra l’amministrazione finanziaria francese ed una società in relazione al pagamento dei dazi doganali.

Il protagonista della controversia
In seguito a un furto, nel corso del quale sono stati rubati alcuni articoli detenuti in regime di deposito doganale, l’Amministrazione doganale ha richiesto il pagamento dei dazi doganali applicabili a tali merci.
Il contribuente proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento; la controversia è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione francese in seguito al ricorso presentato dalla Amministrazione doganale nei confronti del contribuente risultato vittorioso nel precedente grado di giudizio.
La Corte francese ha pertanto sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte UE, chiedendo di conoscere se l’articolo 206 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che il furto di una merce sottoposta al regime di deposito doganale verificatosi nel caso di specie costituisce una perdita irrimediabile della merce ed una causa di forza maggiore, con la conseguenza che in tale ipotesi, si ritiene che non sia sorto alcun debito doganale all’importazione.
L’articolo  206 prevede che “in deroga agli articoli 202 e 204, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l’interessato fornisca la prova che l’inadempienza degli obblighi è dovuta alla restrizione totale o alla perdita irrimediabile della  merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l’autorizzazione dell’autorità doganale”.

Le valutazioni della Corte di giustizia Ue
L’articolo 206 del codice doganale esclude la nascita di una obbligazione doganale, qualora l’interessato fornisca la prova secondo cui l’inadempimento delle proprie obbligazioni deriva dalla distruzione o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o di forza maggiore, ovvero con l’autorizzazione delle autorità doganali. Tale disposizione (come stabilisce la apposita deroga agli articoli 202 e 204), può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l’obbligazione doganale sorge ai sensi dell’articolo 202 e 204.
L’articolo 202 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale nell’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell’UE.
L’articolo 204 del codice doganale riguarda la nascita di una obbligazione doganale all’importazione in ipotesi di inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta ai dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, nei casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 del codice doganale.
Gli articoli 203 e 204 hanno campi di applicazione diversi: il primo riguarda comportamenti che riguardano la sottrazione delle merci al controllo doganale; il secondo ha invece per oggetto l’inosservanza degli obblighi e delle condizioni dei diversi regimi doganali.
Per verificare quale delle due disposizioni trovi applicazione, occorre verificare se i fatti in questione costituiscono una sottrazione al controllo doganale, e solo in caso di esito negativo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 204 del codice doganale.
Quanto alla nozione di sottrazione al controllo doganale, la Corte rileva che la stessa comprende qualsiasi azione o omissione che impedisca all’autorità competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale. A tale ipotesi è riconducibile il caso di specie, in cui alcune merci, vincolate ad un regime sospensivo, siano state rubate.
La nascita di un’obbligazione doganale in tali circostanze è giustificata dal fatto che le merci, trovandosi fisicamente in un deposito doganale dell’UE, dovrebbero essere sottoposte a dazi doganali se non beneficiassero del regime sospensivo del deposito doganale. Pertanto, in seguito al furto commesso all’interno di un deposito doganale le merci sono spostate fuori dal deposito senza essere sdoganate.
Come si evince dal tenore letterale dell’articolo 206, detta disposizione non permette di escludere la nascita di una obbligazione doganale in caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, nell’ipotesi di sottrazione della merce al controllo doganale oggetto dell’articolo 203 di tale codice comunitario. Pertanto, il furto di merci, come avviene nel caso di specie, fa sorgere una obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 203 del codice doganale; detto furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale non rientra  nell’ambito applicativo dell’articolo 204 di tale codice.
Pertanto, gli articoli 202 e 204 non sono applicabili al caso di specie; da ciò deriva che non è necessario procedere alla interpretazione di quanto previsto dall’articolo 206, applicabile soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in base a tali disposizioni.

Le conclusioni della Corte UE 
Tutto ciò premesso, la Corte perviene alla conclusione secondo cui l’articolo 203 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo sorgere una obbligazione all’importazione. La Corte precisa altresì che l’articolo 206 del codice trova applicazione soltanto nel caso in cui un’obbligazione doganale sorga in attuazione degli articoli 202  e 204 del medesimo codice.

DOGANA: FAQ su importazione a deposito doganale FAQ progetto CARGO

FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale)

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sui regimi dell’importazione  (incluso il deposito doganale) nell’ambito del  progetto ICS – AIS.

Di seguito le domande e risposte

1 D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.

R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

2 D: Ho inviato un messaggio IM relativo ad una operazione in procedura ordinaria. Alla luce delle nuove disposizioni impartite con la circolare 16/D del 12 novembre 2012, posso presentare in Dogana una copia della dichiarazione IM su foglio vergine A4 e stampa laser che riproduce esattamente la copia del “vecchio DAU” presentato in Dogana fino a prima del 27 novembre?

3 R: L’invio del messaggio IM in procedura ordinaria, firmato digitalmente, sostituisce la presentazione della relativa dichiarazione cartacea con firma autografa. Non è quindi richiesta alcuna autorizzazione alla presentazione di una eventuale stampa su carta vergine della dichiarazione. Tale presentazione è facoltativa in quanto la circolare prescrive esclusivamente i dati minimi da includere nel un foglio di riepilogo contenente almeno i dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè:

– gli estremi di registrazione (rif. casella A del DAU);

– i dati contabili relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (rif. – casella B del DAU);

– la lista dei documenti allegati alla dichiarazione;

Nel caso in cui tale dichiarazione fosse inviata col messaggio B1/B7 la presentazione della copia cartacea su carta vergine sarebbe possibile solo previa autorizzazione dell’ufficio competente.

4 D: Ho effettuato una operazione di introduzione in deposito in procedura domiciliata (messaggio IM7) a seguito dell’arrivo della merce in transito (scortata da T1) nel mio magazzino.

La CM 16/D/2012 riporta: “il messaggio IM sostituisce l’obbligo della comunicazione degli arrivi e vale come iscrizione della dichiarazione nelle scritture”.

Come mai il transito non viene automaticamente appurato e la garanzia risulta di conseguenza non accreditata?

R: Come riportato al punto 2) della CM 16/D/2012, con la completa telematizzazione di tali tipi di operazione sorge l’obbligo dell’invio delle relative dichiarazioni telematiche mediante l’utilizzo del messaggio IM, tuttavia il transito non viene automaticamente appurato.

Nel caso di merce in transito, indicata dopo l’arrivo nella dichiarazione IM, resta l’obbligo della comunicazione degli arrivi alla dogana per l’espletamento delle relative formalità.

 

FAQ progetto CARGO

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la comunicazione del 21 maggio 2013, ha pubblicato le FAQ sul progetto CARGO.

1 D: Le provviste di bordo in quale record devono essere indicate ?

R:

Lettera o) all’art. 592 bis del Reg. (CE)2454/93:
o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo”  

Pertanto è possibile indicare “S” nel flag deroga del record F (per merce NON soggetta alla presentazione dei dati sicurezza ai sensi della vigente normativa).

  • nel caso in cui si imbarcano provviste di bordo scortate da una dichiarazione di esportazione nel record “D” e pertanto il MRN verrà regolarmente esitato al momento dell‟apposizione del visto uscire. In tali casi la compilazione del record “G” specifico relativo alle provviste di bordo non è più necessaria.

2. D: Nei manifesti le righe totali da dichiarare devono corrispondere al progressivo dell‟ultima inviata a prescindere da quante ne sono state cancellate ?
R: Si, anche durante gli invii parziali, ad es. se sono state presentate 210 righe ed è stata anche richiesta la cancellazione di 10 di queste righe, la successiva riga da inviare è sempre e comunque la 211-esima.

3. D: Gli MRN di transito, indicati nel record F vengono respinti in quanto sono in uno stato diverso da rilasciato a destinazione o mancanti di dati sicurezza , come si deve risolvere il problema ?
R: se la segnalazione ricevuta è “stato diverso da rilasciato a destinazione” si evidenziano i seguenti casi:
a) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione coincidente con l‟ufficio di uscita: l‟MRN di transito inserito nel record F del MMP non è ancora stato appurato, pertanto l‟operazione di transito deve essere conclusa a destino prima di essere iscritta a manifesto.
b) movimento di transito comunitario con ufficio di destinazione non italiano (quindi con ufficio di uscita dal territorio della comunità non italiano): deve essere utilizzato il record N e il relativo MRN essere inserito nel campo Numero identificativo del documento. Il movimento di transito sarà concluso all‟ufficio di destinazione. se la segnalazione ricevuta è “mancanza dei dati sicurezza”, si fa presente che l‟art. 842 bis, comma 3 del Reg. (CEE) 2454/93 prevede che:
“Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita,…..”
Quindi, nell‟MMP deve essere indicata la EXS a scarico del transito senza dati sicurezza. Tale EXS deve essere iscritta nel record S del MMP e deve contenere i riferimenti del relativo movimento NCTS da indicare nei sottocampi “tipo del documento” e “Riferimenti del documento” che devono essere valorizzati rispettivamente nel seguente modo:
1. “N821 se trattasi di un T1 o N822 se trattasi di un T2”;
2. “numero dell‟MRN-numero item” (ad es: 11it….T5-001)”.

Nel caso di dichiarazione di esportazione abbinata a transito esterno per i prodotti soggetti a restituzione agricola (PAC), essendo i dati sicurezza presenti nella dichiarazione di esportazione, la EXS non è richiesta e l‟MRN di transito deve essere iscritto nel record F, valorizzando ad “S” il “flag deroga e sicurezza”.

4. D: Dopo la convalida, quali dati devono essere inseriti nell‟estratto del manifesto MMA/MMP da presentare in dogana ?
R: Per il MMA, l‟invio del record “Z” di chiusura del manifesto ne costituisce la convalida, che deve essere eseguita all‟arrivo del mezzo di trasporto, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.
La convalida di un MMP si effettua in prossimità della partenza del mezzo di trasporto inviando il record di chiusura “H” (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record) senza alcun intervento da parte dell‟ufficio doganale.
Dopo la convalida del MMA/MMP l‟operatore deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio, contenente i dati generali del manifesto dichiarati nel record A, il numero totale dei singoli, dei colli e dei container, il peso lordo totale (ove disponibile anche il peso netto totale) e la data di chiusura/convalida del manifesto.
Al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell’ufficio doganale, sarebbe opportuno indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, i totali complessivi dei colli e del peso lordo, comprensivi di quanto dichiarato nel record H e dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F (vedi
faq n° 9).

5. Omissis

6. D: Indicando nel record D del MMP un MRN di esportazione non italiano, riceviamo il seguente errore sostanziale: “Il campo peso lordo deve essere obbligatoriamente impostato con valore maggiore di zero”.
R: Si tratta di un MRN non presente nella nostra base dati (perché l‟Italia non era inizialmente prevista come ufficio di uscita).
In tal caso non essendo disponibile il dato a sistema è obbligatorio indicare peso lordo e colli.
7. D: Nel MMP nei record D, F ed E, cosa deve essere indicato nel campo “Codice Magazzino”?
R: Deve essere indicato il codice meccanografico del magazzino/recinto di temporanea custodia o deposito/zona franca presso le quali giacciono le merci prima di essere indirizzate all‟imbarco. Tale indicazione permette al gestore di tale area/magazzino di conoscere le merci autorizzate all‟imbarco dall’Agenzia delle Dogane per il tramite del colloquio gestori TC.

8. D: A seguito delle modifiche introdotte dal MMP 4.3, sono modificati anche i tracciati di risposta (IRISP) ?
R: Si, il relativo tracciato è disponibile nell’apposita appendice del manuale utente del servizio telematico doganale di prova (sezione Ti aiuto?).

9. D: Nel caso di imbarco totale di un MRN, come devono essere compilati i campi Numero colli e Peso lordo del record D (merce in export) ?
R: Se nel campo Imbarco Totale del record D viene indicato:
– il valore “S”, i campi Numero colli e Peso lordo non devono essere valorizzati nel record D e non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi valori, già presenti in banca dati AES, verranno desunti automaticamente dal sistema;
– il valore “T”, i campi Numero colli e Peso lordo possono essere indicati nel record D, ma non devono essere calcolati nel totale da indicare nel record di chiusura H, in quanto i relativi totali verranno calcolati automaticamente dal sistema;
Tali regole di compilazione sono valide anche per il record F (transito).
Per il record E (merce in transhipment) in caso di imbarco parziale si devono dichiarare colli e peso lordo, se l’imbarco è totale se ne può omettere l’indicazione, ma nel record di chiusura H si devono inserire i colli e il peso corrispondenti ai record E inviati.

10.D: Nel caso di un MRN con un unico item, ma relativo a più container, cosa deve essere indicato nel record D ?
R: Per un MRN con un unico item avente n container sono possibili le seguenti soluzioni
1. se vengono imbarcati tutti i container:
a) compilare un solo record madre D indicando: MRN – item= 0 – Imbarco Totale = S, ferma restando la necessità di comunicare al gestore del terminal la lista dei container da imbarcare indicati nella dichiarazione di esportazione relativa;
b) se, invece, si vogliono indicare tutti i codici container nel MMP, bisogna inviare due flussi separati:
b.1) primo flusso composto da n-1 righe; in ciascuna riga si deve indicare imbarco totale = „N‟, il relativo codice container, i colli ed il peso in modo proporzionato;
b.2) secondo flusso ad integrazione, composto da una riga in cui si deve indicare imbarco totale = “S”, il codice dell‟ultimo container, non riportando colli e peso, che saranno desunti dal sistema per differenza.
L’imbarco totale = “S” consente all’ufficio di apporre il visto uscire all’MRN indicato;
2. se partono solo m container vanno compilate m righe madre (record D) indicando: MRN – item=1 – Imbarco Totale = N, specificando il codice container e gli altri dati necessari (colli, peso,…..).
Quando su un successivo MMP partirà l‟ULTIMA parte del carico deve essere indicato quanto presente al punto 1.

11.D: Quali sono i casi di deroga, per cui si può valorizzare con “S” l’apposito campo deroga del record F (MRN di transito) ?
R: I casi di deroga previsti dal Regolamento Comunitario di Attuazione – Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, disponibile:
– nella sezione e-customs.it – AIDA -> Norme;
– sul sito di eurlex.
sono elencati nell‟articolo 592 bis.

12.D: Nell’ambito del colloquio telematico con i gestori dei Terminal Container, è possibile conoscere il numero della bolletta d’ufficio A22, che ha scaricato una partita di temporanea custodia (A3) o una partita franca (PF) ?
R: Si, inviando il messaggio 3 (partite scaricate da Dichiarazione Doganale) l’esito, ricevuto in risposta, contiene nel campo prog. 13 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 15 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. Le stesse informazioni sono ottenibili inviando il messaggio 5 (richiesta informazioni dello scarico sulle partite), il cui esito contiene nel campo prog. 15 il codice del registro della dichiarazione, A22 in questo caso, e nel campo prog. 17 il relativo numero di registrazione della dichiarazione. In entrambi gli esiti il campo Svincolo/Esito del circuito doganale di controllo non sarà valorizzato in quanto non previsto per tali dichiarazioni d‟ufficio, che scaricano automaticamente le partite.

13.D: Per la merce in transhipment, oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita (EXS), come devono essere scaricate le relative partite di temporanea custodia A3, visto che la EXS non effettua lo scarico automatico ?
R: Per effettuare lo scarico automatico delle suddette partite, è necessario utilizzare record E (merce in transhipment) del Manifesto Merci in Partenza (MMP) indicando MRN e item number della EXS negli appositi campi di suddetto tracciato.
Nel caso in cui, nonostante si tratti di merce in transhipment, i riferimenti della/e EXS relative a tali partite in transhipment, vengano erroneamente indicati nel record S (merce corredata da una EXit Summary declaration) del MMP, per effettuarne lo scarico l‟operatore economico deve predisporre il messaggio HS, da presentare in Dogana esclusivamente su supporto
informatico per la successiva acquisizione a sistema da parte dell‟ufficio.

14.D: Inviando un MMP con dei record E (merce in transhipment) riceviamo in risposta il seguente errore sostanziale: “Firmatario diverso da quello del manifesto in arrivo”.
R: L‟errore dipende dall’errata compilazione del campo prog. 9 “Codice identificativo firmatario MMA” del record E del MMP.
Nel suddetto campo deve essere indicato il codice identificativo firmatario del MMA (p.iva, codice fiscale, codice EORI, patente di spedizioniere doganale) inserito nel campo prog. 3 della parte fissa del file contenente il MMA (Idoc DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’IN per Manifesto delle Merci in Arrivo – parte fissa), cui si collega la partita A3 indicata nel record E.

15.D: Se a causa di un container danneggiato è necessario procedere allo svuotamento dello stesso e al successivo caricamento della merce in un nuovo container, come bisogna procedere ?
R: Bisogna recarsi in Dogana per rettificare la partita di temporanea custodia A3 relativa al container danneggiato, in questo modo è possibile poi indicare la partita A3 nel record E (merce in transhipment) del MMP. In alternativa, se la Dogana ha rilasciato un‟autorizzazione cartacea per effettuare il trasferimento della merce dal container danneggiato è possibile indicare il numero e la data di tale autorizzazione nel record N (merce scortata da documenti cartacei) del MMP. Successivamente la partita di A3 potrà essere scaricata in Dogana.

16.D: Nel MMP è obbligatorio inserire sia il peso totale che quello dichiarato?
R: E‟ necessario riportare il valore indicato nel record di chiusura (totale dichiarato) in quanto per gli imbarchi totali il peso è desunto dal sistema AIDA (ECS ed NCTS).
Infatti tali valori potrebbero non essere noti all‟operatore che compila il MMP che deve riportare solo il MRN e item.
Comunque si ribadisce che al fine di velocizzare le attività di riscontro da parte dell‟ufficio doganale, ove possibile, è consigliato indicare, nella copia cartacea del frontespizio del manifesto presentata in dogana, oltre ai totali complessivi
dei colli e del peso lordo, dichiarati nel record H anche il totale generale che può essere così facilmente riscontrato dalla dogana nel sistema AIDA. Tale totale è inclusivo dei valori dei colli e del peso lordo relativi agli imbarchi
totali, non dichiarati nelle singole righe D ed F.
E‟ comunque prevista nel prossimo futuro una modifica del sistema AIDA che permetterà la visualizzazione di entrambi i valori.

17.D: Ho compilato un campo alfanumerico di lunghezza 20 – X(20) – nel seguente modo: IT12345A/BC/DE6/2012, ma il sistema non me lo accetta, restituendo un errore sostanziale.
R: Nei campi dei tracciati record trasmessi al Sistema Telematico Doganale non va mai inserito il carattere “/”. Al suo posto deve essere inserito il carattere  “-”. Il campo in questione andrebbe quindi compilato nel seguente modo: IT12345A-BC-DE6-2012

DOGANA: accertamento doganale definitivo, no alla revisione se cala il prezzo

Fonte: Fisco Oggi

Data: 23/05/2013

Autore: a cura di Giurisprudenza delle imposte edito da Assonime

Accertamento doganale definitivo: no alla revisione, se cala il prezzo.

Né può essere accolta la conseguente domanda di rimborso dei dazi all’importazione corrisposti in eccedenza, ex art. 236 del regolamento comunitario

Con la sentenza n. 7716/2013, la Corte di cassazione ha ritenuto che non può procedersi alla revisione dell’accertamento doganale definitivo – né può essere accolta la conseguente domanda di rimborso dei dazi all’importazione corrisposti in eccedenza – proposta dalla società ricorrente a seguito della stipula di un contratto di transfer price dal quale è conseguita una riduzione del prezzo delle merci importate.

La controversia si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni di importazione (dalla Corea) relative a merci (autovetture) cedute all’esportazione dalla casa madre (coreana) alla società ricorrente (italiana). In forza di un contratto di transfer price – stipulato in epoca successiva alle operazioni di importazione de qua, ma avente efficacia retroattiva – le predette società del gruppo convenivano di rivedere, con cadenza trimestrale, il valore delle merci importate: a seguito di tale accordo, la casa madre emetteva quindi apposite note di credito, con le quali rettificava in diminuzione l’intero importo da essa fatturato alla società italiana; conseguentemente, quest’ultima presentava istanza di revisione degli accertamenti definitivi effettuati dall’Amministrazione doganale, chiedendo anche il rimborso dei maggiori dazi pagati sul valore delle merci originariamente dichiarato in dogana, essendo tale valore venuto a diminuire per effetto della diminuzione del prezzo di cessione delle merci.

Al riguardo, la Cassazione osserva preliminarmente che, in materia di valore in dogana delle merci, le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice doganale comunitario (Cdc), istituito dal regolamento (Cee) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, sono improntate al principio generale secondo cui il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (articolo 29, par. 1, Cdc), salvo aggiungere che, nell’ipotesi in cui il compratore e il venditore siano “legati” – il che, evidentemente, si verifica nel caso, ricorrente nella fattispecie, di transazioni fra società infragruppo –, il valore della transazione deve essere “accettabile a fini doganali”: tale va considerato quello “ammesso”, a seguito dell’esame delle circostanze della vendita, in considerazione del fatto che i “legami” tra le predette società “non abbiano influito sul prezzo (articolo 29, par. 2 a, del Cdc).

Ciò premesso, i giudici di legittimità precisano che il ricorso all’istituto della “revisione dell’accertamento divenuto definitivo” – disciplinato, nel nostro ordinamento, dall’articolo 11 del D.Lgs 374/1990 – è consentito sebbene “le merci che ne hanno formato l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal territorio doganale: dispone, in particolare, la norma citata che “quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica”.
Dalla richiamata disciplina, la Cassazione ricava il principio per cui la revisione dell’accertamento definitivo non può che essere effettuata – e pervenire alla rettifica del valore delle merci inizialmente accertato – solo, ed esclusivamente, sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell’accertamento iniziale e non certo di elementi successivi: a titolo esemplificativo, la revisione in parola può essere operata a seguito del riscontro di una differente qualità delle merci, del loro danneggiamento durante il trasporto o della ritenuta erronea classificazione delle stesse nelle relative voci di tariffa doganale; di contro, tale revisione – e la conseguente rettifica del valore dichiarato all’atto dell’importazione – non può essere operata sulla base di una scelta contrattuale deliberatamente effettuata dalle parti private (esportatore e importatore), per di più legate dall’appartenenza a uno stesso gruppo societario, in un momento successivo alla presentazione della merce in dogana.

Secondo i giudici di legittimità, tale conclusione risulta coerente anche con il quadro normativo comunitario che regola la materia e, in particolare, con il regime della revisione della dichiarazione doganale che venga effettuata, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, dopo la concessione dello svincolo delle merci, ai sensi dell’articolo 78 del Cdc, in quanto il presupposto essenziale che autorizza il ricorso a siffatta forma di revisione è costituito dal fatto che “dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti.
Per la Cassazione, sono sicuramente al di fuori dell’ambito applicativo della norma in questione quegli elementi successivi che consistono, non nel rilievo di errori dell’interessato rappresentati da una svista o da un’omissione involontaria, bensì da scelte volontarie poste dal medesimo, successivamente alla dichiarazione di importazione: in terminis, si vedano le sentenze della Corte di giustizia del 20 ottobre 2005, causa n. C-468/03, e del 5 ottobre 2006, causa n. C-100/05.
Sul punto, la Cassazione aggiunge che non può revocarsi in dubbio che tra le scelte in parola dell’importatore rientri, in special modo, la stipula di contratti – avvenuta nella fattispecie – suscettibili di provocare una riduzione del valore di transazione, ovverosia del prezzo pagato per le merci, sulla base del quale era stato calcolato il valore doganale delle stesse, ai sensi dell’articolo 29 del Cdc.

Tale orientamento interpretativo trova conferma, ad avviso del Supremo collegio, anche con riferimento alla previsione dell’articolo 236 del Cdc che, nel disciplinare il rimborso dei dazi all’importazione (richiesto, nella specie, dalla società ricorrente), stabilisce che tale rimborso è disposto dall’Amministrazione “… quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2 del Cdc, con la conseguenza che le Amministrazioni sono necessariamente tenute ad accogliere una richiesta di rimborso di dazi all’importazione ogni qual volta risulti che, per errore dell’interessato e non in base ad una scelta”, sia stato contabilizzato un importo dei dazi doganali non dovuto “al momento del pagamento” e sempre che i fatti che hanno dato luogo al pagamento non dovuto non risultino da “una frode dell’interessato (in questi termini, si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa n. C-100/05).
Secondo la Cassazione, risulta in tal senso ribadita la natura di errore involontario – e non di libera scelta successiva alla dichiarazione di importazione – che il fatto, che dà luogo alla revisione exarticolo 78 Cdc e all’eventuale rimborso ex articolo 236, deve rivestire; e, tuttavia, siffatta natura non è di certo ascrivibile – ribadiscono i giudici di legittimità – al contratto di transfer price stipulato, nel caso concreto, tra l’importatrice italiana e l’esportatrice coreana.

Con specifico riferimento al contratto di transfer price, la Suprema Corte osserva poi che, in tema di imposte sui redditi, esso viene in rilievo con riferimento alla corretta applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento tra parti correlate; normativa che, invero, ha la finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti “artificiali” di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio, canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità più mite.

Secondo l’interpretazione più diffusa anche nella giurisprudenza della stessa Cassazione (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 22023 del 13 ottobre 2006, e n. 11949 del 13 luglio 2012), tale normativa costituisce una “clausola antielusiva”, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto, finalizzata a evitare che all’interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti, al fine di sottrarli all’imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori, o comunque a favore di situazioni che rendano fiscalmente conveniente l’imputazione di utili ad articolazioni del gruppo diverse da quelle nazionali.

Sulla base di tali premesse, la Cassazione ritiene che è di tutta evidenza che il contratto di transfer price non può in alcun modo venire in rilievo in materia di determinazione del valore doganale dei beni importati”, atteso che tale operazione negoziale, in quanto diretta a operare una sorta di redistribuzione del reddito all’interno di un gruppo di società, comporta che alla revisione dei prezzi si pervenga sulla base di elementi diversi dal valore effettivo della merce importata. Inoltre, la circostanza che siffatta operazione sia, per lo più, diretta a scopi di elusione delle imposte sui redditi, giustifica ulteriormente – nel caso concreto – la decisione dell’Amministrazione di non concedere il rimborso richiesto, non potendo ritenersi sussistente, in sua presenza, neppure la condizione essenziale per il diritto al rimborso, richiesta dall’articolo 236 del Cdc, consistente nella mancanza di frode del dichiarante.
In altri termini, la presenza di un abuso del diritto, ai fini delle imposte sui redditi, vale a integrare anche una frode relativa ai dazi doganali, mediante la richiesta di riduzione del valore delle merci, sulla base del prezzo di una transazione considerata non attendibile dalla legge: non a caso – conclude la Cassazione – l’articolo 29 del Cdc, nell’ipotesi in cui il compratore e il venditore siano “legati”, esclude che si possa porre a fondamento della determinazione del valore doganale della merce importata il prezzo della transazione tra importatore ed esportatore, quando il “legame” tra gli stessi esistente abbia, come nella specie, influito sul prezzo di vendita delle merci importate.

IMPORT: esecutivi dopo 10 giorni gli atti di accertamento in dogana dal 28/03/2013

Dal 28 marzo 2013 è applicabile la nuova procedura che rende esecutivi gli atti di accertamento in dogana dopo solo 10 giorni, a seguito della nota Prot.3204 R.U. del 21/01/2013 Agenzia Dogane e Monopoli che recepisce quanto introdotto ex art.9, co. 3-bis DL 16/2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con nota Prot.12035 R.U del 01/02/2013.

L’unica soluzione cautelare preventiva, e cioè la sospensione amministrativa ex art.244 Codice Doganale Comunitario, è solo una facoltà dell’Autorità doganale ed è subordinata alla costituzione di una garanzia.

La disposizione, finalizzata ad accelerare la riscossione delle somme dovute dall’attività di accertamento dell’Agenzia Dogane e Monopoli in materia di risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione, nasce come risposta alla Commissione UE sulla intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

Secondo la Commissione UE, il tempo intercorrente tra notifica dell’atto di accertamento e notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non risultava coerente con il quadro giuridico UE in quanto, trattandosi di crediti immediatamente applicabili – ex art. 7 Reg. (CEE) 2913/1992 -, l’attività di recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve il più celere ed efficiente possibile, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari UE.

E’ stato quindi emanato il provvedimento prot. n. 3204 R.U. del 21/01/2013 entrato in vigore il 28/01/2013.

Dato che le relative disposizioni comportano alcune modifiche degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’Agenzia precisa che l’effettiva applicazione, ex art. 3, co.2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), è rinviata al 28 marzo 2013, 6o° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA ESECUTIVA

  • Accertamento dell’Ufficio doganale: all’atto dello sdoganamento oppure entro il termine di prescrizione di 3 anni
  • Termini di pagamento: l’atto di rettifica dell’accertamento, dovrà essere motivato e recare l’intimazione a corrispondere i diritti pretesi entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto;
  • Sospensione amministrativa: il termine di 10 giorni si applica se non viene disposta la sospensione amministrativa (ex art.244 CDC) subordinata alla costituzione di una garanzia, che, tuttavia, rimane una facoltà dell’Autorità doganale e non un diritto;
  • Nuova procedura esecutiva: l’atto di accertamento emesso dall’Agenzia Dogane e Monopoli, per il recupero dei diritti doganali, che diventa esecutivo decorsi 10 giorni dalla notifica al contribuente, dovrà recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione (Equitalia servizi Spa), anche ai fini dell’esecuzione forzata (per ottimizzare gli oneri amministrativi ed economici);
  • Flusso telematico di carico: l’Ufficio che ha emesso gli atti ex art.9, co. 3-bis, DL  16/2012 trasmette ogni giorno i flussi di carico ad Equitalia servizi Spa, decorsi 10 giorni dalla definizione dell’accertamento;
  • Esecuzione: Equitalia servizi Spa, mediante raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico le somme  per la riscossione. Sulla base del titolo esecutivo (l’atto di accertamento), e senza preventiva notifica della cartella di pagamento, si procede all’espropriazione forzata;
  • Maggiorazioni: a partire dal 1° giorno successivo o al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura ex art.30 DPR  602/1973. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999