Legge Comunitaria 2010: 4) Importazioni

IMPORTAZIONI (in vigore dal 17/03/2012)

La Legge Comunitaria 2010 (L.217/2011) ha modificato l’art. 67 DPR 633/1972, riguardante le importazioni, nel seguente modo:

  • art.67 co. 1 lett. a): viene abrogata la disposizione secondo cui i beni importati in libera pratica non scontano l’IVA in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni;
  • art.67 co. 2-bis (nuovo): questo nuovo comma prevede la sospensione del pagamento dell’IVA, in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in un altro Stato UE, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana;
  • art.67 co. 2-ter (nuovo): questo nuovo comma prevede che per avere la sospensione l’importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato UE, nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro UE.

Le modifiche di cui sopra comportano che l’IVA non viene assolta in dogana al momento dell’importazione, anche nel caso in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato UE, siano sottoposti a trasformazioni o modificazioni di cui all’allegato 72 del Reg CEE n. 2454/1993 della Commissione, del 2.7.1993 e s.m., previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.

LEGGI ANCHE:

>>>> 1) Legge Comunitaria 2010: Prestazioni di servizi – momento di effettuazione

>>>> 2) Legge Comunitaria 2010: Cessioni all’esportazione

>>>> 3) Legge Comunitaria 2010: Rimborso credito IVA trimestrale

>>>> 5) Legge Comunitaria 2010: Operazioni non imponibili art.72

IVA: varata Legge Comunitaria 2010

Il Senato ha definitivamente approvato mercoledi 30 novembre il DDL relativo alla Legge comunitaria 2010 contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE, nello specifico il recepimento delle Direttive 2008/117/CE (in vigore dal 1° gennaio 2010), 2009/69/CE, 2009/162/CE (in vigore dal 1° gennaio 2011).

Le novità più importanti – modifiche al Decreto IVA – riguardano:

  • il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri,
  • l’importazione in sospensione d’imposta di beni destinati a proseguire verso altri stati membri,
  • le cessioni di gas, calore e freddo;
  • i criteri per il rimborso infrannuale IVA;
  • il settore nautico.

PRESTAZIONI DI SERVIZI CON L’ESTERO

In adeguamento alla Direttiva 2008/117/CE, le prestazioni generiche scambiate da operatori italiani con operatori esteri si considerano effettuate non all’atto del pagamento del corrispettivo, ma nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, fermo restando l’effetto anticipatorio dell’eventuale pagamento anteriore.

Tali prestazioni, quando sono rese in via continuativa con durata ultrannuale e senza pagamenti nel relativo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro ultimazione.

Il nuovo criterio, valido sia per i servizi resi che ricevuti, si applicherà alle prestazioni con soggetti passivi stabiliti all’estero, sia intra che extra UE, dunque con un raggio d’azione più ampio di quello previsto dalla direttiva 117, che detta tale disciplina soltanto per le prestazioni generiche scambiate con operatori UE.

Per le prestazioni di servizi generiche ricevute da fornitori UE, il committente soggetto passivo IT, tenuto ad applicare l’IVA con reverse charge, sarà obbligato a integrare la fattura del fornitore, non dovrà più quindi emettere autofattura.

IMPORTAZIONI IN SOSPENSIONE IVA

In recepimento della Direttiva 2009/69/CE potranno essere importati in sospensione IVA i beni destinati a proseguire verso un altro stato UE, non solo “tal quali” come finora ma anche se trasformati o modificati, previa autorizzazione doganale; le condizioni per la sospensione dell’IVA (al fine di assicurare la tassazione a destinazione) sono:

  • l’importatore dovrà fornire il proprio numero di partita IVA, ed anche la partita IVA del soggetto stabilito nell’altro stato membro al quale i beni sono destinati,
  • a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro stato membro.

CESSIONI DI GAS

In recepimento della Direttiva 2009/162/CE, in materia di territorialità delle cessioni di gas mediante sistemi di gas naturale e delle cessioni di calore e di freddo mediante reti, vengono estesi i criteri speciali di localizzazione già previsti fino dal 2005 per le cessioni di gas mediante reti di distribuzione e energia elettrica.

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il rimborso infrannuale IVA a partire dal 1° trimestre 2012 viene esteso anche ai contribuenti che effettuano, verso soggetti passivi esteri, le seguenti operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative intermediazioni;
  • prestazioni di servizi quali operazioni creditizie, finanziarie, assicurative verso soggetti extra UE, o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della UE.
In tal modo viene compensata la perdita del plafond relativa ai “servizi intra UE” ex art.40 DL 331/1993 in vigore fino alla fine del 2009.

SETTORE NAUTICO

Il regime di non imponibilità viene limitato solo alle navi contemporaneamente

  • destinate alla navigazione d’alto mare (esclusi quindi mare territoriale ed acque interne);
  • destinate all’esercizio di attività commerciali e della pesca

DECORRENZA

Gran parte delle novità scatteranno trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione del settore nautico, le cui novità scattano immediatamente – con l’entrata in vigore della legge – per evitare la procedura d’infrazione in corso con la UE.

Si precisa però che, per il periodo pregresso, le disposizioni sopra richiamate possono essere invocate dal contribuente a proprio favore, data la supremazia della norma comunitaria e la sua entrata in vigore antecedente al recepimento disposto dal legislatore italiano.

IVA su import, IVA su operazioni interne: due modalità applicative

Fonte: Eutekne.info

Data: 09/11/2011

Autore: M. Peirolo e S. Armella

La RM 103/E del 28 ottobre 2011, pur riguardando la modalità di applicazione dell’IVA sul valore dell’accisa in caso di importazione di carbone fossile utilizzato per produrre energia elettrica, è utile per confermare la posizione sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito – smentita, però, dalla Suprema Corte – in merito all’illegittimità della duplicazione d’imposta per i beni già tassati a seguito di estrazione dal deposito IVA.

Si tratta dell’orientamento, sostenuto dai giudici di merito, che esclude il recupero dell’IVA all’importazione – operato dall’ufficio delle Dogane – per i beni introdotti soltanto virtualmente nel deposito. La pretesa dell’ufficio è illegittima in quanto vìola il divieto di doppia imposizione, dato che l’imposta è già stata assolta, all’atto dell’estrazione dal deposito, attraverso autofatturazione ex art. 50-bis, co. 6, DL 331/1993.

In pratica, con un approccio che dà prevalenza alla sostanza sulla forma, si afferma che l’autofatturazione equivale, in termini di IVA dovuta, all’imposta che l’importatore avrebbe pagato in Dogana se i beni, per effetto dell’introduzione in Italia, non fossero stati vincolati al regime sospensivo previsto per i depositi IVA. La forma passa in secondo piano, siccome l’irregolare gestione del deposito, che si è concretizzata con la mera “presa in carico” dei beni nell’apposito registro tenuto dal depositario, senza la loro materiale introduzione nel deposito non può – di per sé – legittimare un nuovo obbligo impositivo.

La contraria posizione espressa da un’altra parte della giurisprudenza di merito, avallata dalla Cassazione (v. sentenze nn. 12262, 12263 e 12272/2010), oltre a comportare il pagamento ex post dell’IVA dovuta sulle importazioni già poste in essere, implica che l’importatore resti soggetto all’azione dell’Amministrazione finanziaria per una violazione commessa dal titolare del deposito; inoltre, l’IVA assolta sull’importazione non può essere detratta se è decaduto il relativo diritto, posto che il termine iniziale decorre dall’accettazione della dichiarazione in dogana (v. RM 228/E/2007).

I giudici di legittimità escludono che si verifichi una duplicazione d’imposta, “non potendo l’avvenuto assolvimento, mediante autofattura, dell’IVA interna, compensare il mancato pagamento dell’IVA all’importazione”, trattandosi di due tributi distinti.
Questa impostazione, innanzitutto, vìola il principio di neutralità dell’IVA, tutelato dalla stessa giurisprudenza comunitaria (cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade), ogniqualvolta l’importatore resti definitivamente inciso dal pagamento dell’imposta, non potendo più esercitare la detrazione.

IVA all’importazione e IVA interna non dovrebbero essere tributi distinti.

In ogni caso, è lecito dubitare che l’IVA all’importazione sia un tributo distinto e autonomo rispetto all’IVA interna, essendo incontestabile che l’essenza economica dell’imposta assolta in Dogana sui beni di provenienza extracomunitaria sia quella propria del tributo sul valore aggiunto che colpisce le operazioni realizzate all’interno del territorio nazionale; in sostanza, il meccanismo applicativo dell’imposta diverge, ma l’IVA all’importazione e l’IVA interna si fondano sul medesimo presupposto sostanziale.

A conferma di questa conclusione, si richiama la RM 103/E/2011, nella parte in cui precisa che, “al fine di consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, appare legittima l’emissione di un documento, anche sotto forma di autofattura, che costituisca integrazione dell’originaria bolletta doganale”.

Se dunque, per l’Amministrazione finanziaria, l’IVA dovuta sui beni importati può essere validamente assolta con l’autofatturazione, risulta contraddetta la posizione della Cassazione, che non considera rilevante il meccanismo del reverse charge per pagare l’IVA all’importazione.
Di conseguenza, in caso di deposito “virtuale”, l’IVA pagata mediante autofattura esclude che, sugli stessi beni, possa essere richiesta anche l’IVA originariamente non versata in Dogana all’atto dell’importazione.

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.06

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “OPERAZIONI INTERNAZIONALI”, versione 1.06 , sesto aggiornamento al  06/09/2011.

L’e-book conta ora oltre 360 pagine, rispetto alla prima uscita di 242 pagine.

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In particolare nella versione 1.06 sono stati aggiornati:

– Cap. 1 (Introduzione e principi generali) con:

  • le aliquote IVA in vigore nella UE al 1° luglio 2011
  • il Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • precisazioni dell’Agenzia Entrate (CM 37/E/2011) sulla Stabile Organizzazione e sul traffico di perfezionamento passivo;
  • precisazioni della CM 29/E/2011 ed altre risposte in tema di autofatturazione
  • la RM 80/E/2011 sul rappresentante fiscale
  • la RM 36/E/2011 e la Circolare Assonime n.13 del 02/05/2011 sull’applicazione del reverse charge per cellulari e componenti PC

– Cap. 2 (Esportazioni) con alcuni accorgimenti per gestire i rischi legati alle esportazioni, nonché con la trattazione delle procedure semplificate (domiciliata, semplificata, AEO, Esportatore autorizzato);

– Cap. 4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con

  • chiarimenti della CM 37/E/2011
  • risposte delle CM 28/E/2011 e CM 29/E/2011 a diversi quesiti relativi alla territorialità

– Cap. 5 (Operazioni intra UE) con

  • la CM 39/E/2011 in materia di VIES
  • le indicazioni della CM 21/E/2011 in materia di controlli  e della CM 21/D/2011 in materia di indagini finanziarie e controlli sugli scambi intra UE
  • le attività di verifica poste in capo al prestatore del servizio ex Reg. 282/2011/UE in vigore dal 1° luglio 2011
  • le risposte della CM 28/E/2011 con la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di effettuare alcune operazioni intra UE

– Cap. 6 (Sistema Intrastat), all’argomento viene dedicato un capitolo a parte per razionalizzare la trattazione e renderla più agevole:

  • ampliamento della trattazione delle rettifiche Intrastat

Cap. 7 (Triangolazioni) con le ultime sentenze della Cassazione in materia di non imponibilità in caso di trasporto del cessionario promotore

– Cap. 8 (Operazioni con Città del Vaticano e RSM) con il miglioramento della trattazione sulle operazioni con RSM

– Cap. 10 (Operazioni con i Paesi Black List) con le risposte

  • della CM 28/E/2011 a quesiti relativi all’obbligo di comunicazione;
  • della RM 71/E/2011 in merito ad alcune modalità di comunicazione

– Cap. 11 (Deposito doganale, accise, IVA) con:

  • risposte della CM 28/E/2011 sulla fatturazione delle spese di deposito IVA
  • integrazioni del Decreto Sviluppo alla disciplina dei depositi IVA

– Cap. 12 (Contenzioso doganale) con gli elementi da verificare nella bolletta doganale ai fini del controllo

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