Fonte: Eutekne.info
Data: 09/11/2011
Autore: M. Peirolo e S. Armella
La RM 103/E del 28 ottobre 2011, pur riguardando la modalità di applicazione dell’IVA sul valore dell’accisa in caso di importazione di carbone fossile utilizzato per produrre energia elettrica, è utile per confermare la posizione sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito – smentita, però, dalla Suprema Corte – in merito all’illegittimità della duplicazione d’imposta per i beni già tassati a seguito di estrazione dal deposito IVA.
Si tratta dell’orientamento, sostenuto dai giudici di merito, che esclude il recupero dell’IVA all’importazione – operato dall’ufficio delle Dogane – per i beni introdotti soltanto virtualmente nel deposito. La pretesa dell’ufficio è illegittima in quanto vìola il divieto di doppia imposizione, dato che l’imposta è già stata assolta, all’atto dell’estrazione dal deposito, attraverso autofatturazione ex art. 50-bis, co. 6, DL 331/1993.
In pratica, con un approccio che dà prevalenza alla sostanza sulla forma, si afferma che l’autofatturazione equivale, in termini di IVA dovuta, all’imposta che l’importatore avrebbe pagato in Dogana se i beni, per effetto dell’introduzione in Italia, non fossero stati vincolati al regime sospensivo previsto per i depositi IVA. La forma passa in secondo piano, siccome l’irregolare gestione del deposito, che si è concretizzata con la mera “presa in carico” dei beni nell’apposito registro tenuto dal depositario, senza la loro materiale introduzione nel deposito non può – di per sé – legittimare un nuovo obbligo impositivo.
La contraria posizione espressa da un’altra parte della giurisprudenza di merito, avallata dalla Cassazione (v. sentenze nn. 12262, 12263 e 12272/2010), oltre a comportare il pagamento ex post dell’IVA dovuta sulle importazioni già poste in essere, implica che l’importatore resti soggetto all’azione dell’Amministrazione finanziaria per una violazione commessa dal titolare del deposito; inoltre, l’IVA assolta sull’importazione non può essere detratta se è decaduto il relativo diritto, posto che il termine iniziale decorre dall’accettazione della dichiarazione in dogana (v. RM 228/E/2007).
I giudici di legittimità escludono che si verifichi una duplicazione d’imposta, “non potendo l’avvenuto assolvimento, mediante autofattura, dell’IVA interna, compensare il mancato pagamento dell’IVA all’importazione”, trattandosi di due tributi distinti.
Questa impostazione, innanzitutto, vìola il principio di neutralità dell’IVA, tutelato dalla stessa giurisprudenza comunitaria (cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade), ogniqualvolta l’importatore resti definitivamente inciso dal pagamento dell’imposta, non potendo più esercitare la detrazione.
IVA all’importazione e IVA interna non dovrebbero essere tributi distinti.
In ogni caso, è lecito dubitare che l’IVA all’importazione sia un tributo distinto e autonomo rispetto all’IVA interna, essendo incontestabile che l’essenza economica dell’imposta assolta in Dogana sui beni di provenienza extracomunitaria sia quella propria del tributo sul valore aggiunto che colpisce le operazioni realizzate all’interno del territorio nazionale; in sostanza, il meccanismo applicativo dell’imposta diverge, ma l’IVA all’importazione e l’IVA interna si fondano sul medesimo presupposto sostanziale.
A conferma di questa conclusione, si richiama la RM 103/E/2011, nella parte in cui precisa che, “al fine di consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, appare legittima l’emissione di un documento, anche sotto forma di autofattura, che costituisca integrazione dell’originaria bolletta doganale”.
Se dunque, per l’Amministrazione finanziaria, l’IVA dovuta sui beni importati può essere validamente assolta con l’autofatturazione, risulta contraddetta la posizione della Cassazione, che non considera rilevante il meccanismo del reverse charge per pagare l’IVA all’importazione.
Di conseguenza, in caso di deposito “virtuale”, l’IVA pagata mediante autofattura esclude che, sugli stessi beni, possa essere richiesta anche l’IVA originariamente non versata in Dogana all’atto dell’importazione.