CM 28/E/2011 Telefisco: risposte Agenzia e riflessi su operazioni internazionali

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la CM 28/E/2011 del 21 giugno 2011, recante le risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata.

Di seguito si riportano le risposte fornite in materia di operazioni internazionali:

1.1 SERVIZI UE E RIMBORSI IVA

Domanda. Una società effettua operazioni di natura finanziaria nei confronti di soggetti privati extra UE. Sino al 31/12/2009 tali operazioni erano non imponibili ex art. 9, co. 1, n. 12), DPR 633/1972. Dal 2010 tali operazioni sono “fuori campo IVA” in Italia ex art. 7-septies, lett. d), DPR 633/1972. L’art. 19, co. 3, lett. a-bis), DPR 633/1972 non prevede alcuna limitazione alla detrazione per tali operazioni quando esse sono effettuate verso soggetti stabiliti fuori della UE. Si chiede se tali operazioni, possano essere intese come “operazioni ad aliquota zero” ai fini del raggiungimento del presupposto ex art. 30, co.3, lett.a), DPR 633/1972, per la richiesta di rimborso dell’IVA. Si chiede infine se la detraibilità dell’imposta non subisca alcuna limitazione anche durante il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il momento di entrata in vigore del nuovo art. 19, comma 3, lett. a-bis).

Risposta. Le operazioni di natura finanziaria rese nei confronti di soggetti residenti fuori UE rientravano, antecedentemente al D.Lgs. 18/2010, fra le operazioni non imponibili ex art. 9, co.1, n. 12), DPR 633/1972, mentre la detraibilità dell’imposta assolta sui costi ad esse corrispondenti era consentita ex art. 19, co. 3, lett. a), del medesimo decreto. Pertanto, il diritto al rimborso dell’IVA poteva essere esercitato ex art. 30, co.3, lett. b). A seguito delle novità apportate dal predetto D.Lgs. 18/ 2010, tali operazioni, quando rese a privati consumatori, rientrano attualmente fra quelle escluse ex art. 7-septies DPR 633/1972, mentre la detraibilità dell’imposta assolta sulle relative spese è consentita ex art. 19, co. 3, lett. a-bis) (lettera introdotta dall’articolo 1, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 18/2010). Il diritto al rimborso dell’IVA, infine, può essere ora esercitato ex art. 30, co.3, lett. d) DPR 633/1972 (come modificato dall’art. 1 co. 1, lett. q), del D.Lgs. 18/2010). In virtù dell’espressa previsione contenuta nella richiamata lett. d) dell’art. 30, il rimborso non può essere chiesto ai sensi della lett. a) del medesimo art. 30 (che prevede l’ipotesi di effettuazione di operazioni soggette ad aliquoteinferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti), ipotizzando che le operazioni in discorso siano qualificabili come operazioni ad aliquota zero. Le disposizioni sopra citate [art. 7-septies, art. 19, comma 3, lett. a-bis), art. 30, co.3, lett. d), come da ultimo modificata] si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010. Infine, per quanto riguarda il trattamento delle operazioni effettuate durante il periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2010 al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 18/2010, si rinvia ai chiarimenti resi con CM 14/E/2010, paragrafo 1, ultimo periodo.

1.3 REVERSE CHARGE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI

D. Un soggetto passivo di imposta IT acquista un biglietto aereo per un trasporto interno da una compagnia aerea non residente, identificata ai fini Iva in Italia. Secondo l’art. 17, co. 2, DPR 633/1972 il committente italiano si deve autofatturare ed assolvere l’imposta con il meccanismo del  reverse charge. Come si deve comportare il committente italiano che riceve una fattura con addebito di IVA da parte della compagnia estera?

R. L’art. 17, co. 2, DPR 633/1972, dispone che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”. Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile (cd.  reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest’ultimo  assume, quindi, la qualifica di debitore dell’imposta, da assolvere mediante l’emissione di un’autofattura riportante l’indicazione dell’IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. La violazione del predetto obbligo di “reverse charge” comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’art. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Il committente italiano, al fine di non incorrere nell’applicazione della predetta sanzione deve applicare il “reverse charge” e non deve tenere conto della fattura emessa dalla compagnia aerea, quindi:

  • non annotare la fattura emessa dalla compagnia aerea nel registro degli acquisti ex art. 25 DPR 633/1972;
  • non esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente addebitata in fattura.

La compagnia aera che ha emesso fattura irregolare, invece, potrà rettificare la erronea fatturazione tramite emissione di una nota di variazione ex art. 26, co. 3, DPR 633/1972.

1.4. TERRITORIALITA’ IVA PRESTAZIONI DEPOSITO MERCI

Domanda. Un soggetto passivo IT riceve una prestazione di deposito per delle merci custodite in Olanda. Secondo la legislazione locale la prestazione è relativa all’immobile e, quindi, assoggettata ad IVA in Olanda. Tale interpretazione è condivisibile? In caso contrario come si deve comportare il committente italiano che riceve una fattura con addebito di IVA olandese da parte della società comunitaria?

Risposta. L’art. 44 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che “Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica”. Il successivo art. 47 stabilisce, in deroga, che “Il luogo delle prestazioni di servizi  relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la  fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le  prestazioni  tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”.

Tanto premesso, si osserva che ai sensi dell’articolo 1766 del c.c. “il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura” quindi, si è dell’avviso che le prestazioni di deposito merci non possano ricondursi alla categoria delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili. Ai fini dell’individuazione del luogo di effettuazione delle operazioni torna applicabile, pertanto, la previsione generale di cui al citato art. 44 della direttiva recepita dal legislatore nazionale all’art. 7-ter, co. 1 DPR 633/1972 secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato “… quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. In particolare, nel caso di specie, la prestazione  resa deve essere assoggettata al reverse charge ex art. 17, co.2, DPR 633/1972 secondo cui “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, co. 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”. E’, pertanto, il committente italiano che assume la qualifica di debitore dell’IVA, da assolvere mediante emissione di autofattura riportante l’indicazione dell’IVA dovuta. La violazione del predetto obbligo di reverse charge comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria ex comma 9-bis art. 6 D.Lgs. 471/1997.

Conseguentemente, il committente italiano che riceve fattura emessa dalla società  olandese con addebito della relativa IVA, al fine di non incorrere nell’applicazione della predetta sanzione, deve procedere all’applicazione del reverse charge.

2.5. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI INTRACOMUNITARI

D. I provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010, in conformità all’art. 27 DL 78/2010, prevedono il regime autorizzatorio per le operazioni di cui al titolo II, capo II DL 331/1993 e l’inclusione in banca dati Vies delle partite IVA dei soggetti autorizzati. Ciò premesso, posto che la presenza della partita IVA in banca dati è necessaria anche per l’effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel paese di destinazione ex art. 7-ter DPR 633/1972, come si evince anche dall’art. 214 della direttiva IVAe dal regolamento UE n. 904/2010, si chiede di sapere se gli operatori che effettuano solo prestazioni di servizi intra UE debbano richiedere l’autorizzazione di cui sopra, oppure le eventuali diverse modalità con le quali vengono inseriti nella banca dati Vies.

Risposta. Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasi altro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta di autorizzazione all’effettuazione di operazioni intra UE ex art. 27 DL 78/2010 infatti tenta di stabilire un equilibrio fra le esigenze di speditezza delle procedure amministrative di rilascio della Partita IVA vigenti (Com Unica e Fisco telematico) con la necessità di aderire alle sollecitazioni della Commissione europea, da ultimo integrate dal regolamento Ue 904/2010. La disposizione comunitaria citata, infatti, non distingue tra soggetti che effettuano forniture intra UE di beni o prestazioni di servizi, prevede che “…gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’art. 214 direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi ed esatti”.

2.6. FATTURAZIONE SPESE DI DEPOSITO ADDEBITATE A SOGGETTO STABILITO IN ALTRO STATO UE

Domanda. Il gestore di un deposito IVA addebita le spese di deposito ad un soggetto passivo stabilito in un altro Paese  UE. Nella fattura, emessa senza addebito di IVA, deve essere richiamato l’art. 7-ter DPR 633/1972 oppure l’art. 50-bis DL 331/1993? Il predetto soggetto che, tramite il proprio rappresentante fiscale,  estrae i beni dal deposito ed assolve l’IVA ex art. 17 DPR 633/1972 (autofattura), deve comprendere nella base imponibile l’importo delle spese a lui addebitate dal depositario?

Risposta. Nel caso in esame il gestore del deposito dovrà fatturare in art. 7-ter DPR 633/1972. E’ opportuno ricordare, infatti, che l’individuazione della territorialità è pregiudiziale rispetto alla disciplina fiscale da applicare alla singola operazione. L’art. 7-ter DPR 633/1972 prevede che sono territorialmente rilevanti le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nello Stato (comma 1). Tenuto conto che il committente è soggetto passivo  d’imposta stabilito in un altro Paese membro, il servizio di deposito dovrà essere  considerato fuori campo IVA. Il gestore del deposito, quindi, dovrà emettere una fattura con l’indicazione che si tratta di un’ “operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972”, secondo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 6. Infine, l’importo della predetta prestazione di servizio non dovrà essere incluso nella base imponibile su cui applicare l’imposta all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito (cfr. art. 50-bis, co. 6, DL 331/1993), poichè la prestazione in esame è fuori campo di applicazione in Italia e territorialmente rilevante nello Stato membro di stabilimento del committente.

2.7 CONTRIBUENTI MINIMI E OBBLIGHI DICHIARATIVI: ESONERO

Domanda. I contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA anche quando effettuano acquisti di beni e servizi per i quali sono debitori dell’imposta (es. acquisti intracomunitari, acquisti di servizi da fornitori esteri, ecc.)?

Risposta. L’effettuazione di acquisti intracomunitari e di altre operazioni di cui risultano debitori di imposta non comporta, per i contribuenti minimi, obblighi dichiarativi, ex art. 1, co. 109, L.244/2007. Come già chiarito con CM 73/E/2007, i contribuenti minimi hanno, in tale evenienza, esclusivamente l’obbligo di integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

2.8 COMUNICAZIONE “BLACK LIST”

Domanda. Ai fini della comunicazione black list ex art. 1 DL 40/2010, in caso di importazione di beni da un paese black list, nel modello si devono indicare i dati contabili della fattura del fornitore estero oppure quelli della bolletta doganale di importazione (tenuto conto che, per vari motivi, i dati potrebbero non coincidere).  Si chiede inoltre se sussista l’obbligo di comunicazione anche nell’ipotesi di reimportazione, a seguito di reso, di beni in precedenza ceduti ad un operatore “black list”. Si chiede di confermare che, in tale  caso, non vi è obbligo di comunicazione autonoma ma solamente l’obbligo di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

Risposta.  Nel caso di importazione occorre indicare, i dati della bolletta doganale. Con riferimento al secondo quesito, la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, è operazione autonoma rispetto all’originaria cessione all’esportazione e, in particolare, costituisce un’ipotesi di importazione non imponibile ex art. 68 DPR 633/1972. Pertanto, tali operazioni, seppure collegate a cessioni all’esportazione precedentemente effettuate, costituiscono oggetto di autonoma comunicazione quando effettuate con un operatore c.d. black list.

2.9 ERRATA INDICAZIONE TERMINI NELLE ISTRUZIONI

Domanda. Nelle  istruzioni della comunicazione “black list” si legge che l’importo delle operazioni attive va indicato “al netto delle note di variazione ricevute nel periodo”, mentre quello delle operazioni passive va indicato “al netto delle note di variazione emesse nel periodo”. Si chiede di chiarire se, come sembra, i verbi “ricevute” ed “emesse” siano stati erroneamente invertiti nelle due situazioni.

Risposta. Poiché, ex art. 26 DPR 633/1972, l’effettuazione delle note di variazione dell’imponibile o dell’imposta competono al cedente del bene o al prestatore del servizio, per le operazioni attive, in caso di variazione dell’imponibile o dell’imposta, la nota di variazione sarà emessa dal soggetto tenuto all’obbligo di comunicazione, mentre per le operazioni passive, sarà dallo stesso ricevuta. Le parole “ricevute” ed “emesse” sono state erroneamente invertite nelle  istruzioni allegate al modello di comunicazione.

2.10 CODICI FISCALI O DATI EQUIPOLLENTI DEI SOGGETTI BLACK LIST

Domanda. Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali di tutti i soggetti black list e gli indirizzi delle aziende estere, il contribuente italiano non potendo regolarizzare  entro il prossimo 31 gennaio le liste, sarà soggetto a sanzioni?

Risposta. Con CM 54/E/2010, è stata  riconosciuta l’esistenza di  “obiettive condizioni di incertezza” in relazione alle violazioni commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 1 DL 40/2010. In particolare, ex art. 10, co.3, L.212/2000 (Statuto del contribuente) è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali violazioni rilevate in sede di controllo concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

  • al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti con periodicità trimestrale;
  • ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti  con periodicità mensile.

In entrambi i casi l’esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31  gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell’errore scusabile – consistente nell’impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali o gli altri dati dei soggetti black list – rimane di competenza degli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza  dei requisiti per l’applicazione dell’esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni ex D.Lgs. 472/1997.

2.11 SCHEDE CARBURANTI

Domanda. Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese black list (esempio, in Svizzera)?

Risposta. La disciplina della c.d. scheda carburante (DPR 444/1997), si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale.  In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’IVA, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente  non  rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010.

>>>> Vedi anche le risposte della CM 29/E/2011 (MAP) in materia di operazioni internazionali

CM 24/E/2011 SPESOMETRO: escluse operazioni con l’estero

Fonte: Eutekne.info

Autori: S. Cerato e M. Bana

Data: 08/06/2011

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la CM 24/E/2011, è intervenuta fornendo importanti chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010, e successivamente attuato con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.

La CM 24/E/2011, contiene importanti chiarimenti, soprattutto con riferimento alle operazioni “con l’estero”. In particolare, nel confermare l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle esportazioni, di cui alle lett. a) e b) DPR 633/1972, “in quanto soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute all’Amministrazione finanziaria”, precisa che l’obbligo rimane fermo per le seguenti operazioni: le esportazioni “indirette”, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972, trattandosi di cessioni interne effettuate a favore di esportatori abituali, e le triangolazioni comunitarie, di cui all’art. 58 DL 331/1993, in quanto anch’esse sono operazioni interne, trattandosi di cessioni eseguite da un operatore nazionale a favore di altro soggetto IVA nazionale, con consegna dei beni direttamente da parte del primo cedente all’acquirente finale stabilito in altro Stato UE.

In merito alla prima categoria di operazioni, la precisazione dell’Agenzia è senz’altro corretta, in quanto lo stesso provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 esclude espressamente le esportazioni di cui all’art. 8, lett. a) e b) DPR 633/1972, ossia quelle “dirette”, di cui alla lett. a), con trasporto a cura del cedente nazionale, nonché quelle di cui alla lett. b), con trasporto a cura del cessionario fuori dalla UE entro 90 giorni dalla consegna. In realtà, nell’ambito delle esportazioni di cui alla lett. a) vi sono pure quelletriangolari, nelle quali intervengono due operatori nazionali, e più precisamente: il primo cedente effettua una cessione interna, ma non imponibile, nei confronti di altro operatore nazionale (secondo cedente o promotore della triangolazione), con consegna diretta all’acquirente extra-UE ed il secondo cedente effettua un’esportazione non imponibile nei confronti del proprio cliente extra-UE.

Entrambe le suddette operazioni godono del regime di non imponibilità, e per entrambi i soggetti le operazioni stesse concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale. A tale proposito, infatti, sia per il primo cedente, sia per il promotore della triangolazione, il beneficio della non imponibilità si realizza allorché si fornisca la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE (con DAE o altro mezzo di prova equipollente).

Orbene, posto che l’esclusione dall’obbligo di comunicazione è giustificato dalla circostanza che le suddette operazioni sono già “monitorate”, si potrebbe sostenere che l’esclusione è concessa anche alla cessione interna (tra primo cedente e secondo cedente) nell’ambito delle operazioni triangolari, in quanto rientranti nel novero delle esportazioni non imponibili di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/1972.

Da chiarire l’esclusione per la cessione interna in operazioni triangolari

Su tale aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno un ulteriore intervento da parte dell’Amministrazione, anche alla luce del successivo chiarimento, riferito alle triangolari comunitarie (art. 58 DL 331/1993), per le quali l’obbligo di comunicazione si giustifica con l’assimilazione delle stesse (sia pure “ai soli fini del trattamento non imponibile Iva”) alle esportazioni.

A differenti conclusioni, come già anticipato, si deve pervenire per le triangolazioni comunitarie, ex art. 58 DL 331/1993, le quali, a differenza delle esportazioni, non sono soggette all’obbligo di indicazione negli elenchi INTRASTAT per quanto riguarda la cessione “nazionale” tra primo cedente e secondo cedente, e quindi non sono operazioni già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per le stesse resta quindi l’obbligo di comunicazione, e ciò sembra confermato dal successivo chiarimento contenuto nella CM 24/E/2011, riferito alle “operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario”. Le informazioni relative a tali informazioni, infatti, sono già contenute nei modelli INTRA e riscontrabili tramite il sistema VIES.

Resta ferma, a prescindere dall’obbligo di inclusione negli elenchi INTRASTAT, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle prestazioni di servizi rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Paesi UE, fuori campo IVA, ex art. 7-ter DPR 633/1972, in quanto operazioni non rilevanti ai fini di detto tributo.

>>>> Vedi anche l’articolo precedente “CM 24/E/2011 SPESOMETRO: riflessi sulle operazioni internazionali”

CM 24/E/2011 SPESOMETRO: riflessi sulle operazioni internazionali

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la [download id=”6659″] del 30/05/2011 con la quale chiarisce le modalità applicative del nuovo, ennesimo adempimento, e cioè l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010.

Ci si occupa in questo articolo dei riflessi sulle operazioni internazionali (import, export, intra UE, ecc.)

REGOLE GENERALI

Del nuovo adempimento di comunicazione si sa che riguarda:

  • sia le operazioni effettuate tra soggetti IVA,
  • sia le operazioni effettuate tra un soggetto IVA ed un cessionario/committente privato,

pertanto sono obbligati all’adempimento:

  • i soggetti in contabilità ordinaria e semplificata;
  • gli enti non commerciali nell’esercizio di attività agricola o commerciale;
  • i soggetti non residenti (con stabile organizzazione/ identificati direttamente/identificati a mezzo rappresentante fiscale);
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti;
  • soggetti in regime fiscale agevolato ex art.13 L. 388/2000 (nuove iniziative produttive).

Sono invece esclusi dall’adempimento:

  • contribuenti minimi;
  • enti non commerciali nell’esercizio di attività istituzionale.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI ESCLUSE ED INCLUSE

Con riguardo alle operazioni internazionali, si precisa quanto segue:

1) l’adempimento riguarda in generale le operazioni dotate dei presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale ex art.1 DPR 633/1972, cioè le operazioni rilevanti ai fini IVA (v. Provvedimento 22 dicembre 2010), quindi le operazioni:

  • imponibili,
  • non imponibili (cessioni all’export e assimilate e servizi internazionali),
  • esenti;

che non siano già conosciute all’Amministrazione Finanziaria;

2) sono pertanto escluse dall’obbligo di comunicazione:

  • importazioni;
  • esportazioni ex art. 8 co.1 lett.a) e b) DPR 633/1972;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute con operatori economici black list;
  • operazioni intracomunitarie già acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite i modelli INTRA (contrariamente a quanto affermato a Telefisco 2011);
  • operazioni fuori campo IVA (tutte le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti);
  • operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte fuori campo IVA (es. trasporti internazionali di persone);

3) sono incluse nell’obbligo di comunicazione:

  • esportazioni ex art. 8 co.1 lett.c) DPR 633/1972 (cessioni ad esportatori abituali);
  • esportazioni in triangolazione ex art. 8 bis, co.1, lett.a) (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
  • triangolazioni comunitarie ex art.58 DL 331/1993 (limitatamente al rapporto tra il primo cedente italiano e il promotore italiano);
  • operazioni in reverse charge
  • operazioni in regime del margine
  • operazioni delle agenzie di viaggio:
    • di organizzazione pacchetti e servizi turistici ex art.74-ter DPR 633/1972;
    • di intermediazione in nome e per conto dei vettori, limitatamente alle fatture per provvigioni corrisposte dai vettori per importi pari o superiori a 3.000 euro
  • operazioni miste (parte rilevante + parte fuori campo) per la parte rilevante ai fini IVA eccedente il limite di 3000/3600 euro (es. trasporti internazionali di persone);

PAGAMENTI TRAMITE CARTA
La [download id=”6659″] sottolinea che l’esclusione dalla comunicazione (ex DL 70/2011) delle operazioni verso privati non soggetti passivi IVA che vengono pagate da questi ultimi con carte di credito, di debito e prepagate, riguarda solo i pagamenti fatti con carte emesse da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione.

TERMINI

L’adempimento ha cadenza annuale, e deve essere inviato telematicamente:

  • entro il 31 ottobre 2011 ed ha per oggetto le operazioni (rese o ricevute dal 1° gennaio 2010) soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA;
  • entro il 30 aprile 2012 ed ha per oggetto
    • le operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
    • le operazioni (rese o ricevute dal 1° luglio 2011) non soggette ad obbligo di fatturazione, di importo almeno pari a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

E’ possibile reinviare la comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza applicazione di sanzioni: altrimenti resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso ex art.13 D.Lgs 472/1997 per il mancato rispetto dei termini.

SANZIONI

L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.


RIMBORSI IVA UE 2009: scadenza 31 marzo 2011

Fonte: Fisco Oggi

Autore: E. Mennella

Data: 18/03/2011

31 MARZO: SCADENZA TERMINE PER RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELL’IVA PAGATA IN ALTRO STATO UE NEL 2009

Dal 1° gennaio 2010 i soggetti passivi italiani che devono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato UE sono tenuti ad adoperare una nuova procedura. Ciò in quanto la direttiva 2008/9/Ce ha introdotto nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno stato membro da soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18/2010, che ha introdotto nel Dpr 633/1972 l’articolo 38-bis1, disciplinante il rimborso dei soggetti passivi italiani dell’Iva pagata negli altri Stati membri.

MODALITA’, PERIODICITA’ E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica direttamente (tramite Entratel o Fisconline), tramite gli incaricati della trasmissione telematica, avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa o tramite le CCIAA italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo. A differenza di quanto avveniva in precedenza, con la nuova procedura l’istanza di rimborso viene indirizzata direttamente all’Agenzia delle Entrate, che provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza (salvo il verificarsi di cause ostative), ad inoltrarla all’Amministrazione estera. La richiesta di rimborso va presentata distintamente per ciascun anno di imposta, seguendo la periodicità e i requisiti stabiliti dallo Stato UE competente per il rimborso.

TEMPESTIVITA’

L’istanza va presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Quindi, per i soggetti passivi italiani che hanno sostenuto nel corso del 2010 negli altri Paesi comunitari acquisti inerenti l’attività l’istanza di rimborso telematica va presentata entro il prossimo 30 settembre 2011.

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER GLI ACQUISTI DEL 2009

Tuttavia, per gli acquisti effettuati negli altri Stati membri dai soggetti passivi italiani nel corso del 2009 è stato differito il termine. Con la direttiva 2010/66/UE del 14 ottobre 2010,  è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine originariamente fissato al 30 settembre nella direttiva n. 9 del 2008. Dalla lettura della direttiva 2010/66/Ue si comprende che, tuttavia, la riapertura del termine è stata decisa dal Consiglio europeo, su proposta della Commissione, in via del tutto eccezionale e solo per fronteggiare il non ottimale funzionamento dei portali elettronici di alcuni Stati membri che, in alcuni casi, non ha consentito l’inoltro delle istanze di rimborso nel termine convenuto. Nel nostro ordinamento, tale proroga è stata recepita con il provvedimento dell’11 novembre 2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

RIAPERTURA DEL TERMINE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per effetto delle modifiche intervenute dal 1° gennaio 2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, la riapertura del termine per gli acquisti del 2009 consente di accedere al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro oltre che per gli acquisti di beni, anche per tutte le prestazioni di servizi ivi ricevute nel corso del 2009. Dal 2010, invece, l’accesso alla procedura di rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro per servizi ricevuti sarà limitata ai soli servizi speciali (indicati negli articoli 7-quater7-quinquies DPR 633/1972) la cui tassazione avviene nel luogo di esecuzione materiale (ad esempio, la partecipazione a fiere e convegni, prestazioni alberghiere, ristorazione, eccetera).

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRONOLOGICO ALL’ISTANZA DI RIMBORSO

L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui viene completata da parte dell’Agenzia delle Entrate la ricezione del file contenuto nell’allegato A del provvedimento del 1° aprile 2010. L’avvenuta ricezione dell’istanza è attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema ed è resa disponibile nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Se è stato richiesto dallo Stato membro competente al rimborso, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile in via telematica l’attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza da parte dello Stato competente al rimborso (disponibile per cinque giorni lavorativi). Unitamente alla ricevuta, l’Agenzia delle Entrate comunica il numero di cronologico (protocollo) assegnato all’istanza.

VARIAZIONE DELL’ISTANZA DI RIMBORSO

Successivamente all’inoltro delle istanze allo Stato UE competente al rimborso è possibile presentare un’istanza correttiva dei dati originariamente indicati. Tuttavia, l’istanza correttiva non può contenere la richiesta di rimborso per nuove fatture o documenti di importazione. Per le nuove fatture o documenti di importazione si può presentare una nuova istanza di rimborso entro il termine.

RIFIUTO DELL’INOLTRO

Poiché il diritto al rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro è retto dai medesimi presupposti del diritto alla detrazione, è compito dell’Agenzia che inoltra la richiesta di rimborso effettuare dei controlli preventivi. L’Agenzia (attraverso il competente ufficio Centro operativo di Pescara) non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato UE competente, ma emette, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, un provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente, anche tramite mezzi elettronici, nel caso in cui il richiedente:

  • non abbia svolto attività d’impresa, arte o professione
  • abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta
  • si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi
  • si sia avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Analogamente, nel caso in cui la richiesta di rimborso non sia corretta in base ai controlli previsti dall’allegato B del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010, l’Agenzia emette provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche mediante mezzi elettronici. Avverso il provvedimento di rigetto, il soggetto passivo italiano può ricorrere seguendo le disposizioni in materia di contenzioso tributario.

CORREZIONE PERCENTUALE DI DETRAZIONE

I soggetti passivi che alla fine dell’anno solare hanno una percentuale di detrazione diversa da quella adoperata provvisoriamente nel corso dell’anno comunicano, entro l’anno solare seguente, la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati UE a cui hanno chiesto il rimborso per l’IVA pagata all’interno del loro territorio.

La correzione della percentuale di detrazione viene effettuata contestualmente alla presentazione di una richiesta di rimborso ovvero, nel caso in cui il soggetto non presenti domande di rimborso durante l’anno, con un’apposita comunicazione contenente i dati previsti all’allegato C del provvedimento attuativo del 1° aprile 2010. Anche per la comunicazione di rettifica della percentuale di detrazione si applicano le disposizioni sopra indicate circa la tempestività, l’invio delle richieste, il rilascio della ricevuta, le disposizioni relative all’istanza correttiva e al rifiuto.