E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI: online la versione 1.05

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico l’e-book “Operazioni Internazionali”, versione 1.05 , quinto aggiornamento al  01/03/2011, stante il gettito continuo di novità legislative e di prassi.

L’e-book conta ora oltre 330 pagine, quasi 100 pagine in più della prima uscita (242 pagine).

In particolare sono stati aggiornati:

–  CAP.1 (Introduzione e principi generali) con:

  • gli interventi previsti dal DDL presentato il 9 febbraio (N.B.: dovranno diventare un D.Lgs) sull’adeguamento dell’IVA interna alle normative UE;
  • la decisione del Consiglio UE del 22/11/2010 sul reverse charge per cellulari e dispositivi elettronici,
  • la RM 140/E/2010 sulla regolarizzazione delle operazioni in ipotesi di mancata applicazione del reverse charge.

–  CAP.2 (Esportazioni) con lobbligo di presentazione delle EXS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.3 (Importazioni) con l’obbligo di presentazione delle ENS in vigore dal 1° gennaio 2011;

–  CAP.4 (Territorialità IVA prestazioni di servizi) con le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sui servizi culturali e fieristici;

–  CAP. 5 (Operazioni intra UE) con

  • i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che limitano l’accesso al sistema VIES e quindi alla possibilità di effettuare operazioni intra UE,
  • i moduli di richiesta/revoca autorizzazione ad operare intra UE;

–  CAP. 8 (Rimborsi IVA non residenti) con l’aggiornamento della tabella delle spese rimborsabili;

–  CAP. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con:

  • la RM 121/E/2010 che  chiarifica in merito all’obbligo di comunicazione di stabili organizzazioni in paesi Black List,
  • la CM 2/E/2011 che fornisce diverse risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo;
  • inoltre sono stati rielaborati la lista dei Paesi e Territori Black List con il Codice Paese (es. 071 Svizzera) per un rapido inserimento nei modelli di comunicazione
  • lo scadenzario aggiornato per il 2011
CAP. 10 (Deposito doganale, accise, IVA) con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2011, dell’e-AD, che sostituisce la bolla cartacea DAA per le accise.
.

Il prezzo dell’e-book è di 25,00 euro + IVA.


INTRA UE: modifiche alla disciplina IVA per adeguamento alle direttive UE

Il Governo ha varato un DDL, esaminato e approvato dal Consiglio dei ministri del 9/2/2011, volto a recepire misure recentemente emanate dalla UE.

In particolare sono previste le seguenti modifiche (si illustrano 4 dei 6 articoli del DDL in quanto gli ultimi due non riguardano la materia di questo sito):

  1. Art. 8-bis DPR 633/1972 :viene riscritto per limitare la non imponibilità alle sole navi adibite alla navigazione d’alto mare e a tutte quelle adibite alla pesca costiera e alle operazioni di salvataggio e assistenza in mare (adeguamento agli artt. 148, 371, all’Allegato X della Direttiva 2006/112/CE);
  2. Effettuazione servizi intra UE: vengono modificati il momento di effettuazione (articolo 6, commi 3 e 5 del Dpr 633/1972) dei servizi intracomunitari B2B (prestazioni generiche ex art.7 – ter DPR 633/1972) collegandolo al momento di effettuazione ex art.63 Direttiva 2006/112/CE, l’autofatturazione (articolo 17, comma 2 del Dpr 633/729 che viene equiparata all’integrazione prevista per le operazioni intra UE (articoli 46 e 47 DL 331/1993), e le disposizioni riguardanti i rimborsi (articolo 38bis DPR 633/1972).
  3. Prodotti energetici (gas, energia elettrica, ecc.): tassazione nel luogo di destinazione dell’operazione, sia per le cessioni (articolo 7 bis, comma 3 DPR 633/1972) sia per le prestazioni relative alle concessioni di accesso (articolo 7 septies, lett. g) DPR 633/1972). Vengono adeguate le disposizioni sull’importazione di tali prodotti (art. 68 DPR 633/1972) e sulle operazioni intracomunitarie (artt. 38 e 41 DL 331/1993). Il regime di non imponibilità (art.72, comma 3)  DPR 633/1972) viene ampliato agli enti comunitari che godono dei privilegi di cui al Protocollo sui privilegi delle Comunità Europee 8 aprile 1965.
  4. Beni importati in prosecuzione verso altro Stato UE: viene recepita la Direttiva 2009/69/CE quanto alle modifiche sulle procedure di esenzione delle «importazioni con prosecuzione» dei beni a destinazione di un altro Stato Ue (art. 67 DPR 633/1972), nel senso che il regime di sospensione IVA sulle importazioni destinate ad uno Stato UE è concesso solo se l’importatore può dare prova dell’avvenuto trasferimento delle merci nell’altro Stato UE

Tali modifiche confluiranno in un Decreto Legislativo che modificherà il DPR 633/1972 (Decreto IVA) e il DL 331/1993.

E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI:on line la versione 1.04

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 (aggiornamento al 15/11/2010) dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini Operazioni Internazionali.

Sono stati in particolare aggiornati i seguenti aspetti:

  • il cap.1 (Introduzione e principi generali) con l’aggiunta di un paragrafo dedicato agli Incoterms 2010, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2011
  • i cap.2 (Esportazioni) e 3 (Importazioni) con l’aggiunta della nota dell’Agenzia delle Dogane n. 90673 dell’8/10/2010 sul codice EORI (appendice 4 cap.2);
  • il cap.7 (Operazioni con Repubblica San Marino e Città del Vaticano) con il miglioramento dell’esposizione e le nuove implicazioni in tema di black list;
  • il cap. 8 (Rimborso IVA ai non residenti) con il provvedimento di proroga dei termini di presentazione dell’istanza di rimborso
  • il cap. 9 (Operazioni con i Paesi Black List) con l’aggiunta della CM 53/E/2010 che chiarifica le modalità della comunicazione e della CM 54/E/2010 sulle sanzioni non applicabili;
  • il cap.11 (Contenzioso doganale) con l’aggiunta delle modalità di adesione ai PVC dell’Agenzia delle Dogane

E’ possibile scaricare gratuitamente l’indice e le prime 25 pagine dell’e-book al seguente link.

Il prezzo dell’e-book è di 20,00 euro + IVA.

BLACK LIST: CM 54/E – nessuna sanzione per le prime comunicazioni

L’Agenzia delle Entrate, con CM 54/E del 28/10/2010, ha stabilito che in sede di prima applicazione della nuova normativa, non saranno applicate sanzioni per le violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione, qualora il contribuente provveda a sanare tali irregolarità con una comunicazione integrativa da inviare entro il termine del 31 gennaio 2011.

La decisione in tal senso dipende dal “carattere di novità dell’adempimento” “in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame”, per cui  “è ragionevole ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possano incorrere in errori nella compilazione del modello di comunicazione” ; si tratta delle obiettive condizioni d’incertezza previste ex art.10, co. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che impediscono l’irrogazione di sanzioni da parte dellAgenzia.

In particolare, l’Agenzia non irrogherà sanzioni in sede di controllo relativamente:

  • ai soggetti trimestrali, per le comunicazioni black list luglio/settembre 2010;
  • ai soggetti mensili, per le comunicazioni luglio/novembre 2010;

a patto che i contribuenti in questione sanino tali irregolarità, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa (3° trimestre 2010 – soggetti trimestrali, oppure i mesi interessati da luglio a novembre 2010 – soggetti mensili), redatti secondo le modalità corrette.

In conclusione, l’Agenzia con la CM 54/E/2010 offre una possibilità per sanare le comunicazioni irregolari, ma le comunicazioni black list devono comunque essere state presentate nei termini: tale possibilità non contempla il caso di comunicazioni omesse, dove infatti si ritiene che resti applicabile il doppio della sanzione ex art.11, co.1, D.Lgs 471/1997, quindi da 516€ a 4.130 € ad elenco. Meglio quindi presentare una comunicazione nei termini, anche se incompleta o irregolare, e poi procedere eventualmente ad una comunicazione integrativa senza sanzioni.

Si riporta, per comodità di chi legge:

Si riportano infine l'[download id=”0″] e lo [download id=”0″].