Fonte: Fisco Oggi – sentenza Corte UE del 14.4.2011, procedimenti riuniti C-288/09 e C-289/09
Autore: A. De Angelis
Data: 18/04/2011
Il riferimento è a quella positiva e al prodotto che per gli eurogiudici sono determinanti ai fini del versamento
Le domande di pronuncia pregiudiziale, trattate congiuntamente a seguito di ordinanza della Corte motivata dalla connessione tra le cause, vertono sull’
interpretazione della nomenclatura combinata (
Reg. CE 2658/1987 e s.m., relativo alla nomenclatura tariffaria, statistica e alla tariffa doganale comune). Infatti, alla corretta interpretazione delle questioni di cui alle cause principali, si connette l’applicazione o meno di un’ aliquota positiva per il versamento dei dazi doganali. Le controversie coinvolgono, ognuna indipendentemente dall’altra, due società di diritto privato e l’amministrazione finanziaria del Regno Unito in merito alla classificazione doganale di alcuni prodotti per la richiesta del pagamento di dazi doganali.
L’applicazione di un’aliquota positiva e la questione di legittimità
Nelle questioni di cui alle cause principali, rispettivamente i procedimenti C-288/09 e C-289/09, i ricorrenti sono costituiti da due società di cui una fornitrice di servizi di televisione digitale terrestre, l’altra produttrice e importatrice di prodotti-supporto ad hoc per la televisione a pagamento. Nel procedimento C-288/09 la società ricorrente si è opposta con ricorso, presentato nelle competenti sedi, alla classificazione del suo servizio effettuata dall’Amministrazione del Regno Unito. Alla stessa stregua la società ricorrente, nel procedimento C-289/09, ha presentato ricorso contro la decisione con cui veniva effettuata una classificazione diversa, annoverando un errato riferimento alla nomenclatura combinata. Il presidente della Corte ha riunito la trattazione dei due procedimenti in modo da risolvere il dubbio interpretativo con un’unica pronuncia.Di conseguenza, nelle questioni pregiudiziali proposte, le società ricorrenti, o meglio il giudice del rinvio, da un lato chiedono quale debba essere la corretta classificazione doganale da prendere in considerazione e dall’altro, posto che la classificazione cd. “giusta” sia quella proposta dall’Amministrazione del Regno Unito, se tale scelta possa considerarsi legittima secondo le norme del diritto dell’Unione europea. L’aspetto che non bisogna perdere di vista è, però, il fatto che, riconoscendo valida la tesi sostenuta dalle ricorrenti, queste ultime non sono tenute ad alcun obbligo del versamento del dazio doganale in quanto verrebbe a mancare il presupposto per l’applicazione dell’aliquota positiva. Quindi, nessun pagamento a posteriori dei dazi doganali sarebbe dovuto come richiesto nel procedimento C-289/09.
Le questioni pregiudiziali
Tra le questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio, di cui alle cause principali desta particolare interesse la questione della corretta classificazione dei prodotti per stabilire se è da ritenere applicabile una aliquota positiva di dazi doganali. La disamina rileva, inoltre, in merito al rispetto delle disposizioni contenute nel diritto dell’Unione europea. Nello specifico, se l’applicazione del dazio sia o meno illegittimo (allegato II, n. 1, lett. b), del Gatt e dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione approvata il 13 dicembre 1996).
La normativa comunitaria
Secondo l’articolo 3, n.1, lett. A), della convenzione sul sistema armonizzato di destinazione e codificazione delle merci, approvato dalla Comunità economica europea con decisione del Consiglio 87/369/CEE, le parti contraenti si impegnano a fare in modo che le nomenclature tariffarie e statistiche ivi stabilite ad utilizzare tutte le voci e sottovoci di quest’ultime, senza alcuna variazione, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. A seguito della istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, però, è possibile modificare la nomenclatura combinata della convenzione con apposite note esplicative. In merito alle due questioni, secondo la nomenclatura combinata, i regolamenti applicabili sono, rispettivamente, il n. 1549/2006, in vigore dal primo gennaio 2007, e il n. 1214/2007 entrato in vigore il primo gennaio 2008. Nella prima parte, precisamente nel titolo I, A, della nomenclatura combinata si trovano le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura stessa, regole che risultano le stesse per i due regolamenti di cui sopra. Altra normativa di riferimento è l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Gatt). L’accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, approvato con dichiarazione ministeriale il 13 dicembre 1996, precisa, al punto 1, che il regime commerciale delle parti contraenti deve evolvere in maniera tale da favorire le opportunità di accesso al mercato dei prodotti dell’industria dell’informazione.
Codice doganale e regolamento della Commissione
La normativa doganale di riferimento comprende sia il codice doganale che il regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454. Quest’ultimo regolamento contiene alcune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 come modificato dal regolamento della Commissione 18 dicembre 1996 conosciuto come il “regolamento di applicazione”. Secondo l’articolo 12, nn. 1-6, del codice doganale, l’autorità doganale fornisce informazioni tariffarie vincolanti che obbliga la stessa autorità, nei confronti del titolare, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria. Si stabilisce anche quando un informazione cessa di essere vincolante. L’articolo 243, sempre del codice doganale, tratta della procedura per proporre ricorso contro le decisioni dell’autorità doganale in merito all’applicazione della normativa doganale arrivando a stabilire due fasi per avviarlo. Si sottolinea come, agli artt. 247 e 247 bis stabiliscano come per l’attuazione del codice doganale la Commissione viene assistita da un comitato del codice doganale. A chiusura del quadro normativo è opportuno citare il regolamento di attuazione del codice doganale. Nella fattispecie, l’articolo 11, sancisce che l’informazione tariffaria vincolante, fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro, impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni. L’articolo 12, indica invece, per gli atti e le misure elencati nel paragrafo 5, l’autorità doganale affinché le informazioni vincolanti siano fornite in conformità all’atto o alla misura in questione.
Le conclusioni dei togati europei
Le conclusioni, a cui sono giunti i togati europei, in merito all’interpretazione di cui alle cause principali con particolare riferimento alla esazione dei dazi, previa applicazione di un aliquota positiva, possono essere dedotte indirettamente. In altri termini, a seguito delle conclusioni tratte nelle prime questioni, i giudici della Corte non hanno ritenuto di dover affrontare la fattispecie dell’applicazione di un aliquota positiva di dazi. Questo, in quanto, una volta considerata corretta la nomenclatura della sottovoce, come interpretato dalle società ricorrenti, ne consegue il decadimento dell’obbligo di versamento di diritti doganali. Gli eurogiudici hanno ritenuto non necessaria una loro pronuncia in merito alla questione dell’applicazione di un aliquota positiva dei dazi doganali. In altri termini, si evince l’importanza di una giusta interpretazione in merito alla nomenclatura dei prodotti, in quanto, proprio da tale nomenclatura scaturisce l’onere doganale.