DOGANA: destinazione e regime doganale

Secondo il vecchio codice doganale Reg.(CE) 2913/1992, “le merci devono essere presentate senza indugio in dogana per ricevere una destinazione doganale”.

Le destinazioni doganali, corrispondenti all’uso o al trattamento cui le merci non comunitarie erano soggette al momento della loro introduzione nella UE, ex Reg.(CE) 2913/1992 erano le seguenti:

  • vincolo ad un regime doganale, cioè:
    • immissione in libera pratica;
    • transito;
    • deposito doganale;
    • perfezionamento attivo;
    • perfezionamento passivo;
    • trasformazione sotto controllo doganale;
    • ammissione temporanea;
    • esportazione definitiva.
  • introduzione in zona franca o deposito franco;
  • riesportazione extra UE;
  • distruzione sotto controllo doganale;
  • abbandono all’Erario.

Dal momento che tale Regolamento è stato abrogato e sostituito dal Nuovo Codice Doganale Reg.(CE)450/2008, ad oggi sono disciplinati solo i regimi doganali: con questo termine si intende il trattamento fiscale applicabile dalle dogane alle merci sottoposte al loro controllo (merci nazionali, nazionalizzate, comunitarie o allo stato estero).

I regimi doganali, successivamente ad un lavoro di armonizzazione e semplificazione sono diventati i seguenti:

  • regimi definitivi (nei quali cioè la posizione della merce viene definita, sia relativamente alle misure di politica commerciale, sia relativamente alle misure di politica daziaria):
    • immissione in libera pratica;
    • esportazione;
  • regimi speciali, che sono:
    • transito (interno ed esterno);
    • deposito (custodia temporanea, deposito, zona franca);
    • uso particolare (ammissione temporanea, uso finale);
    • perfezionamento (attivo e passivo).