CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: fruizione dell’agevolazione

In merito all’agevolazione campionari, meglio conosciuta come Tremonti – quater, si propone il seguente link a questa circolare dello Studio Astolfi.

In tale documento (.doc) liberamente scaricabile vengono specificate le modalità di fruizione dell’agevolazione facendo specifico riferimento agli appositi quadri del Modello Unico 2011.

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CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 campionari: istruzioni per UNICO

Fonte: Eutekne.info

Autore: P. Alberti

Data: 04/05/2011

In sede di compilazione di UNICO 2011, occorre tenere in considerazione l’eventuale fruizione della Tremonti-quater, posto che l’incentivo rileva esclusivamente in sede di versamento a saldo dell’IRPEF/IRES dovuta, in caso di soggetti “solari”, per il 2010.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle domande presentate e dello stanziamento complessivo di 70 milioni di euro,con provvedimento 24/3/2011 ha stabilito che la deduzione dal reddito d’impresa degli investimenti agevolabili non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo (comprese le addizionali regionali e comunali) superiore al 25,1903% del risparmio d’imposta indicato nel modello CRT.
Resta fermo che il risparmio d’imposta indicato nel modello aveva già il limite dei 500.000 euro previsto dalla normativa comunitaria, alla compilazione del modello “CRT”.

Nel modello UNICO 2011 SC è stato introdotto un apposito prospetto al fine di evidenziare la quota dell’incentivo fiscale da portare in deduzione dal reddito d’impresa. In particolare, al fine di evidenziare l’agevolazione in dichiarazione, occorre compilare il rigo RS107 come di seguito riportato:
– nella colonna 1, va indicato l’ammontare degli investimenti potenzialmente agevolabili;
– nella colonna 2, va indicata la quota degli investimenti effettivamente agevolati, tenendo in considerazione il limite del 25,1903%.
L’ammontare indicato nella colonna 2 deve essere riportato nell’apposito rigo del quadro di determinazione del reddito d’impresa riguardante la detassazione (quadro RF). In particolare, l’importo di cui al rigo RS107, colonna 2 (importo escluso dalla base imponibile del reddito), deve essere indicato anche al rigo RF50, colonna 4.

ESEMPIO

Alfa spa, operante nel settore tessile, abbia effettuato investimenti per un ammontare di 100.000 euro, indicati nella colonna 1 del rigo A1 del modello CRT; nella colonna 2 del modello CRT, il risparmio d’imposta indicato è stato pari a 27.500 euro.
Tale risparmio d’imposta, a seguito del provvedimento 24/3/2011, rileva solo nella misura del 25,1903%, vale a dire 6.927,33 euro.
Il che equivale ad affermare che l’ammontare di investimenti effettivamente detassato, da indicare nella colonna 2 del rigo RS107, è pari a 25.190,29 euro. L’importo agevolato deve poi essere riportato anche nel rigo RF50, colonna 4, dello stesso modello di dichiarazione, quale variazione in diminuzione ai fini del calcolo del reddito d’impresa.

La riduzione dell’imponibile da assoggettare a tassazione concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si consegua una perdita (CM 22/E/2010, § 3.1); in pratica, la detassazione opera, analogamente alla Tremonti-ter, indipendentemente dal risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita). Pertanto, nel caso in cui l’agevolazione generi o incrementi una perdita, riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto ai sensi dell’art. 84 del TUIR, deve essere compilato anche l’apposito prospetto relativo al riporto delle perdite nel quadro RS.

RISPETTO DEL LIMITE COMUNITARIO DI 500.000 EURO

Nel provvedimento 24/3/2011 è stato affermato che, con riferimento ai singoli formulari in cui è stato indicato un risparmio d’imposta superiore al limite di euro 500.000 previsto dalla normativa comunitaria, la parte eccedente non è stata presa in considerazione nel calcolo dell’ammontare complessivo del risparmio d’imposta richiesto e, conseguentemente, non è stata computata ai fini della percentuale massima del risparmio d’imposta complessivamente spettante.
Sulla base di quanto sopra esposto, gli investimenti indicati in UNICO non possono superare il valore di 1.818.182 euro, imponibile che corrisponde (applicando l’aliquota del 27,5%) al risparmio d’imposta di 500.000 euro. Di conseguenza, la detassazione massima sarà pari a 458.005 euro, corrispondente a un risparmio d’imposta pari a 125.951 euro.

ESEMPIO

La società Alfa spa, operante nel settore tessile, ha effettuato investimenti per 2.000.000 euro. In tal caso, occorre indicare:
al rigo RS107, colonna 1, l’importo di 2.000.000;
al rigo RS107, colonna 2, l’importo di 458.005 (1.818.182 × 25,1903%).
Lo stesso ammontare dovrà essere poi riportato al rigo RF50, colonna 4, in modo tale da determinare un risparmio d’imposta pari a 125.951 (458.005 × 27,5%).

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CREDITO IMPOSTA R&S L.296/2006: utilizzo al 47,53%

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dalla L.296/2006 (Finanziaria 2007) va utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, indicando codice tributo 6808 e anno 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15.04.2011 , ha reso noto che sulla G.U. del 18/04/2011 viene pubblicato il Decreto interministeriale 4 marzo 2011 (art. 2, co. 236, Legge 191/2009), che disciplina le modalità di utilizzo degli ulteriori stanziamenti previsti per il credito d’imposta relativo alle attività di ricerca e sviluppo (art. 1, co. da 280 a 283, Legge 296/2006).

In particolare, il Decreto stabilisce che le risorse sono utilizzate dai soggetti che hanno avviato gli investimenti in attività di R&S prima del 29/11/2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) e che non hanno avuto il nulla-osta per l’utilizzo del credito d’imposta, per l’esaurimento (quasi istantaneo) delle risorse disponibili durante il famigerato “click-day” del 06/05/2009.

Ex art. 1, co.3, l’utilizzo delle risorse è consentito nella misura massima del 20,37% dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall’anno 2011.

Il credito deve quindi essere utilizzato esclusivamente in compensazione con F24, nella misura massima complessiva del 47,53%, indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo). Tale codice è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con RM 361/E/2008.

TERRITORIALITA’ SERVIZI: pubblicato in GUUE il Regolamento 282/2011

Nella Gazzetta Ufficiale UE n. L77/2011 è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione n. 282/2011, di rifusione del Regolamento n. 1777/2005, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’IVA.

L’obiettivo del Regolamento n. 282/2011 è di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi UE, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA, intervenendo in particolare su:

  • soggetti passivi IVA: vengono previsti gli adempimenti dei soggetti passivi che sono in attesa di attribuzione del numero di identificazione IVA
  • tassazione delle prestazioni di servizi: si precisa  che anche in caso di partecipazione a conferenze e seminari, così come per l’accesso in generale a manifestazioni culturali, artistiche, sportive scientifiche, a partire dal 1° gennaio 2011 risultano sempre soggette a tassazione nel luogo di svolgimento delle stesse;
  • stabili organizzazioni: si precisa che la mera identificazione ai fini IVA non è sufficiente a configurare come tali un’organizzazione; la stabile organizzazione viene pertanto individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 12 aprile ma, per espressa previsione normativa, trovano attuazione solo a partire dal prossimo 1° luglio 2011 (fatte salve alcune specifiche disposizioni).

Per tali nuove disposizioni si è in attesa della relativa circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.