ESPORTAZIONI di beni da Stato UE a Stato extra UE e prestazioni di servizi collegate: RM 134/E/2010

Fonte: Fisco Oggi

Autore: P.P. Luciano

Data: 20/12/2010

RM 134/E/2010.

Dall’Europa al Regno saudita senza passare per l’Italia: viaggio non imponibile, di mezzo c’è l’esportazione

Il trasporto di materiale lapideo, acquistato da una società IT in un altro Paese UE e dalla stessa affidato a un agente incaricato della spedizione diretta (e senza tappe) verso l’Arabia Saudita (extra UE), fruisce dello stesso regime agevolato di non imponibilità Iva applicato all’operazione principale di vendita del materiale al soggetto extra UE che, in questo caso, è una cessione all’esportazione.
La risoluzione n. 134/E del 20 dicembre così decide, in accordo con la soluzione prospettata nell’interpello avanzato da una Srl.
In particolare, l’operazione descritta consta di tre momenti:

  • l’acquisto UE,
  • il trasporto extra UE,
  • la vendita extra UE.

Il primo e l’ultimo realizzano, senza ombra di dubbio, una cessione all’esportazione e, come tale, non imponibile ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità. Tra i due momenti clou, si inserisce l’intervento di un terzo soggetto delegato a effettuare il trasferimento dei beni direttamente in Arabia saudita, via mare e senza mai varcare i confini nazionali.

Dopo aver stabilito che l’incarico di trasporto (mandato senza rappresentanza) va qualificato come prestazione di servizi, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, punto centrale della precisazione dell’Agenzia è che, in sostanza, si tratta una prestazione di servizi collegata a un “affare” principale.
Ed è proprio la stretta connessione e l’inscindibilità dei vari passaggi alla realizzazione dello scambio internazionale a determinarne la non imponibilità ai sensi dell’articolo 9, co. 1, n. 2, del DPR 633/1972.
Sugli adempimenti formali conseguenti, nella risoluzione viene spiegato che:

  • se l’incaricato della spedizione del materiale non è residente nel territorio dello Stato, il committente nazionale è tenuto all’autofatturazione, anche se l’operazione è non imponibile;
  • se invece l’incaricato della spedizione è residente in Italia, le regole da seguire sono quelle della fatturazione ordinaria.

Per quanto riguarda l’obbligo di compilare o meno il modello Intrastat, nell’ipotesi in esame l’adempimento è escluso, poichè trattasi di operazione per la quale non è dovuta imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario ex art.50, co.6, DL 331/1993.

E’ disponibile sul sito del Commercialista Telematico la versione 1.04 dell’e-book prodotto dallo Studio Giardini “Operazioni Internazionali“.

CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: scadenza invio al 31 dicembre

Il termine di chiusura dell’invio telematico del modello CRT, inizialmente previsto al 20 gennaio 2011, viene anticipato al 31 dicembre 2010 .

L’anticipo della scadenza fa seguito alla Comunicazione della Commissione europea, del 2 dicembre, che prevede la possibilità di concedere il regime di aiuto temporaneo di importo limitato entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i destinatari abbiano presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 2010.

L’agevolazione – si ribadisce – è riservata alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13 (industrie tessili), 14 (confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) e 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) della tabella Ateco 2007, e alla sottocategoria 32.99.20, in relazione alla sola fabbricazione di bottoni.

Per poter accedere alla detassazione riservata a imprese di questi settori che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea, si dovrà quindi presentare la comunicazione contenente i dati degli investimenti effettuati inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010.

L’Agenzia ha recepito la Comunicazione con il provvedimento del 9/12/2010 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il precedente del 10 settembre 2010, con il quale era stato fissato al 20 gennaio 2011 il termine ultimo per la presentazione del modello CRT.

CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: determinazione e documentazione dei costi di R&S

Si è aperta il 1° dicembre 2010 e durerà fino al 20 gennaio 2011 la possibilità di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i formulari CRT, relativi alla detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (DL 25/03/2010, n.40, art.4), anche denominata Tremonti-quater.

Lo Studio ha predisposto un articolo, pubblicato sul sito del Commercialista Telematico, in cui viene analizzata questa importante possibilità per le aziende del made in Italy (tessile, pelli, abbigliamento, calzature), soprattutto dai seguenti punti di vista:

  1. soggetti interessati all’agevolazione ed attività ammissibili;
  2. dati da inserire nel formulario CRT;
  3. modalità di rilevazione e documentazione dei costi, anche ai fini di futuri controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’articolo verte soprattutto sull’ultimo punto, sicuramente il più importante, mentre gli altri sono già stati ampiamente trattati in altri validi contributi.

Lo Studio inoltre ha predisposto una semplicissima utility “AGEVOLAZIONI CRT 1.0”, composta nel seguente modo:

  1. una bozza di relazione sull’attività di R&S, articolata nei punti che vanno messi in evidenza per rendere adeguato conto delle attività;
  2. un foglio di calcolo per la rappresentazione dei costi e la determinazione e documentazione del credito d’imposta spettante;
  3. un file pdf contenente le istruzioni per l’uso dell’utility.

L’utility AGEVOLAZIONE CRT 1.0 è in vendita sul sito del Commercialista Telematico a 30,00 euro + IVA.

>>>>>>>Leggi l’articolo sul sito del Commercialista Telematico;

>>>>>>>Vai all’utility sul sito del Commercialista Telematico.

Gli altri articoli sull’argomento pubblicati nel sito:

>>>CREDITO IMPOSTA R&S SETTORE TESSILE: pronto il software dell’Agenzia Entrate;

>>>CREDITO IMPOSTA R&S DL 40/2010 CAMPIONARI: niente “Click day”;

>>>Credito imposta R&S settore tessile – DL 40/2010, art.4, co. da 2 a 4 – agevolazione campionari.