RIMBORSO IVA NON RESIDENTI ANNO 2009: scadenza istanza al 31 marzo 2011

Fonte: FiscoOggi del 12/11/2010 – A. M. Badiali

Gli operatori economici che hanno pagato l’IVA, nel 2009, in un altro Paese UE, (ed anche gli operatori economici UE che hanno pagato l’IVA in Italia)  possono richiedere il rimborso dell’imposta fino al 31 marzo 2011. Il termine, originariamente al 30 settembre, è stato prorogato con provvedimento dell’11 novembre del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova scadenza modifica quella prevista dal precedente provvedimento del 1° aprile, per effetto della direttiva 2010/66/Ue del 14 ottobre. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° ottobre 2010.

La proroga del termine è stata causata dal ritardo e le difficoltà incontrate da alcuni Stati per la messa a punto dei sistemi informatici necessari alla trasmissione telematica delle istanze di rimborso, secondo la nuova procedura voluta dalla Direttiva 2008/9/CE (recepita in Italia con D.Lgs 18/2010).
Per effetto della nuova normativa, il contribuente che ha assolto l’IVA in un altro Paese Ue, può chiederne il rimborso attraverso l’amministrazione fiscale del proprio Stato: in pratica, per gli operatori italiani, inoltrando domanda al Paese straniero tramite Agenzia delle Entrate. In questo modo, sono le amministrazioni a parlarsi e gli operatori non devono più confrontarsi con uffici esteri.

La nuova procedura, le cui regole e istruzioni sono contenute nel provvedimento del 1° aprile, apporta diversi miglioramenti:

  1. il primo è il sostanziale snellimento dell’iter burocratico: le pratiche devono infatti essere lavorate in 4 mesi e la restituzione dell’imposta avviene entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dell’amministrazione estera;
  2. un’altra novità è l’eliminazione del cartaceo. Le comunicazioni tra gli uffici avvengono, infatti, per posta elettronica e le istanze viaggiano esclusivamente via web, utilizzando, in Italia, i canali telematici Entratel e Fisconline. L’Agenzia delle Entrate, effettuato un controllo preventivo per verificare la legittimità delle richieste, ha 15 giorni di tempo per trasmetterle allo Stato europeo competente.

Gli operatori degli altri Paesi della Comunità europea, a loro volta, per accedere ai rimborsi, non devono più contattare il Centro operativo di Pescara, ma rivolgersi alle loro amministrazioni finanziarie.
La proroga al 31 marzo riguarda esclusivamente le domande relative all’anno d’imposta 2009, mentre rimane invariata la scadenza ordinaria fissata al 30 settembre dalla direttiva 2008/9/Ce.

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Credito imposta R&S settore tessile – DL 40/2010, art.4, co. da 2 a 4 – agevolazione campionari

Fonte: Studio Astolfi

AGEVOLAZIONE CAMPIONARI REALIZZATI NEL 2010
Settori: tessile, abbigliamento e calzature
Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (ribattezzata dalla maggior parte degli organi di stampa “Tremonti-quater”, per il meccanismo applicativo analogo a quello dell´agevolazione cosiddetta “Tremonti-ter”).

PREMESSA

L´agevolazione consiste in una detassazione dal reddito d´impresa di un importo pari al valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nel periodo d´imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d´imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

SOGGETTI INTERESSATI

L´agevolazione è riservata ai soggetti che, indipendentemente da natura giuridica e dimensione aziendale, svolgono attività produttive di reddito di impresa così classificate ai sensi della tabella ATECO 2007:

  • DIVISIONE 13 – Industrie tessili
  • DIVISIONE 14 – Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • DIVISIONE 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili
  • Codice 32.99.1 – Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Non è ammessa la DIVISIONE 15 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche).

COSTI AMMISSIBILI

a) personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell´attività di ricerca e sviluppo;
b) strumenti e attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l´attività di ricerca e sviluppo;
c) fabbricati e terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l´attività di ricerca e sviluppo;
d) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell´ambito di un´operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell´attività di ricerca e sviluppo;
f) spese generali.
g) i costi sostenuti per l´acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l´attività di ricerca e sviluppo.

MISURA E MODALITA´ DI FRUIZIONE DELL´AGEVOLAZIONE

La norma esclude “dall´imposizione sul reddito di impresa”  il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari. A differenza della Tremonti-ter, dunque, i costi afferenti agli investimenti ammissibili partecipano per il loro intero ammontare al meccanismo applicativo della detassazione e non solo per il 50% del relativo importo. Come precisato nella circolare in commento, inoltre, il beneficio spetta esclusivamente ai fini IRPEF (comprese le relative addizionali) e IRES, e non ai fini IRAP.

Quanto alle modalità operative, l´agevolazione è fruita apportando, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, riportabile negli esercizi successivi secondo le ordinarie regole del Tuir.

MODALITA´ DI ACCESSO ALL´AGEVOLAZIONE . PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La detassazione non spetta in modalità automatica come per la Tremonti-ter, ma nel rigoroso rispetto del limite complessivo delle risorse stanziate (70 milioni di euro). Di conseguenza, l´accesso all´agevolazione, subordinato alla presentazione della comunicazione, può avvenire esclusivamente entro l´importo massimo attribuito dall´Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento del direttore dell´Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2010, è stato approvato il modello di comunicazione (modello CRT) contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, unitamente alle relative istruzioni.
La comunicazione si presenta esclusivamente in via telematica (tramite Entratel o, per i soggetti non abilitati, tramite Internet) all’Agenzia delle Entrate dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, e può essere trasmessa:

  • direttamente dalle imprese beneficiarie, se abilitate dall´Agenzia delle Entrate;
  • tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell´articolo 3 del Dpr 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf o altri soggetti abilitati).

Nella comunicazione devono essere indicati l´ammontare degli investimenti agevolabili effettuati o da effettuare nel periodo agevolato e il risparmio d´imposta complessivo derivante dagli investimenti.

Come già chiarito nel suddetto provvedimento di approvazione del modello CRT, l’agevolazione potrà essere fruita entro il limite massimo comunicato dall´Agenzia dell´Entrate. Nel caso, pressochè certo, in cui l´importo complessivo delle richieste sia superiore allo stanziamento previsto, l´agevolazione sarà attribuita a ciascuna impresa proporzionalmente all´ammontare del risparmio d´imposta richiesto.

Vedi anche:

  • www.studioastolfi.com;
  • [download id=”6591″] (il decreto di istituzione del credito);
  • [download id=”6593″] (elenco investimenti agevolabili ed attività ammissibili).

Il software di compilazione sarà disponibile sul sito dell’Agenzia a partire dal 20 novembre 2010.

Bonus RICERCA: UNICO 2010 (studio Astolfi)

Si riportano le istruzioni relative alla dichiarazione dei crediti d’imposta R&S nel Mod. Unico SC.

  • UNICO 2010 SC – Società di Capitali – Perido d´imposta 2009
  • Quadro RU
  • Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
  • Sezione XVI: Credito d´imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art.1, commi da 280 a 283, L.296/2006; art.1, comma 66, L.244/2007; DL 185/2008)

Link al sito dello Studio Astolfi con la procedura di compilazione.