INTRASTAT: origine non preferenziale merce

INTRASTAT: origine non preferenziale merce.

L’Agenzia Dogane e Monopoli, con Determinazione n. 493869/2021, ha previsto che negli INTRASTAT cessioni (INTRA-1 bis) effettuate dal 2022 è obbligatorio indicare il codice ISO relativo al Paese di origine delle merci spedite (colonna 15), a fini statistici.  Questo dato è aggiuntivo rispetto alla provincia di provenienza o di produzione dei beni (colonna 14).

Nella stessa Determinazione, l’Allegato 11 riporta le istruzioni di compilazione.

Quale origine indicare?

Il dato da indicare è quello relativo all’origine non preferenziale merce.

L’origine non preferenziale serve per l’applicazione di misure di politica commerciale dei Paesi, per le statistiche di commercio estero e per la corretta applicazione dell’etichettatura delle merci (“MADE IN”), riguarda la provenienza geografica del prodotto (il luogo dal quale le merci vengono spedite), non la “nazionalità economica” non va confusa con la provenienza dei beni .

L’origine preferenziale invece serve all’applicazione di esenzioni o riduzioni dei dazi ove sussistano accordi di libero scambio tra Paesi UE ed extra UE.

Come individuare l’origine da indicare in INTRASTAT?

Come segue:

  • I beni interamente ottenuti o prodotti in un unico Paese sono considerati originari di tale Paese (ad es. prodotti minerali estratti in un Paese, prodotti del regno vegetale ivi raccolti, animali vivi, ivi nati e allevati, prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati, prodotti caccia e pesca ivi praticate, ecc.)
  • Se alla produzione di un bene contribuiscono due o più Stati o Paesi o Territori, tali beni sono considerati originari del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. L’origine delle merci non UE è determinato sulla base delle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (artt. da 59 a 63 Reg. UE 952/2013 – CDU) e dei relativi Regolamenti – art. 31 ss. Reg. UE 2446/2015 (Regolamento delegato – CDU-RD)

Indicazioni per individuare l’origine

Le “imprese attrezzate” per la trasformazione o lavorazione sostanziale sono quelle in cui sussistono “…requisiti tecnico-organizzativi che consentano di effettuare quelle lavorazioni / trasformazioni considerate significative ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale” (nota ADM n. 70339/2018).

Ex art. 34 CDU-RD ci sono delle operazioni “minime”, che non sono mai considerate sostanziali, e non conferiscono l’origine.

Ex Allegato 22-01 CDU-RD, limitatamente ai beni ivi compresi, sono individuate le lavorazioni sostanziali idonee ad attribuire l’origine non preferenziale.

Per i beni che, invece, non sono compresi nell’Allegato 22-01, valgono le regole di lista indicate dalla Commissione europea – direzione generale TAXUD, non vincolanti per gli operatori (nota ADM 70339/2018).

Ex Reg. UE 1934/2021, in caso di lavorazione o trasformazione realizzata in più Paesi, l’ultima trasformazione sostanziale viene attribuita allo Stato di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Dunque, qualora il prodotto finale debba essere classificato:

  • nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà determinata in base al peso;
  • nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali andrà quantificata in base al valore.

Come provare l’origine delle merci

Le imprese di produzione dovranno individuare il codice ISO del Paese applicando le regole previste dal CDU e Regolamenti collegati.
Le imprese che commercializzano prodotti di altri dovranno invece chiedere al fornitore di dichiarare (in fattura o altro documento commerciale) il Paese di origine non preferenziale dei prodotti.

Certificati di origine in Camera di Commercio

Il certificato di origine, che attesta l’origine non preferenziale di un bene, va richiesto alla Camera di Commercio dove ha sede il richiedente. La domanda si presenta telematicamente, tramite la piattaforma CERT’O e deve essere firmata digitalmente dal richiedente (nota Ministero Sviluppo economico n. 62321/2019).

Il certificato di origine non può essere rilasciato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 49 comma 1 del DPR 445/2000.

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INTRASTAT: mensili di febbraio alla scadenza

Il 26 marzo 2018 scade l’INTRASTAT per i soggetti mensili relativi al periodo di febbraio 2018.

A partire dal 1° gennaio 2018, si applicano le semplificazioni ex provv. Agenzia Entrate n. 194409 del 25/09/2017, le cui novità, ampiamente dibattute in precedenza, interessano principalmente i modelli INTRASTAT acquisti (INTRA-2 bis e INTRA-2 quater), ma anche i modelli cessioni (INTRA-1 bis e INTRA-1 quater).

RIEPILOGO DELLE NOVITA’

Di nuovo un veloce riepilogo:

  • gli acquisti intracomunitari di beni  (INTRA-2 bis)e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA UE (INTRA-2 quater) hanno valenza esclusivamente statistica;
  • valenza esclusivamente statistica del modello INTRA-2 bis non significa che questo debba essere compilato con i soli dati “statistici”, ma che, fermo restando l’obbligo di compilare la parte “fiscale” del modello, le informazioni sono richieste solo per finalità statistiche.
  • A causa di tali finalità, gli acquisti intracomunitari di beni non devono più essere riepilogati con riferimento al periodo di registrazione, ma al periodo in cui i beni arrivano nel territorio italiano (v. comunicazione Agenzia Dogane 20 febbraio 2018 n. 18558);
  • sono quindi escluse dal modello INTRA-2 bis tutte le operazioni di acquisto in cui i beni non entrano nel territorio dello Stato, come le operazioni triangolari con soggetto italiano promotore dell’operazione.

SOGLIE

Sono obbligati alla presentazione coloro che, nei quattro trimestri precedenti hanno realizzato, su base trimestrale, un ammontare di operazioni superiore alle seguenti soglie:

  • acquisti intracomunitari di beni >= a 200.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione.
  • prestazioni di servizi ricevute >= a 100.000 euro (il precedente limite era pari a 50.000 euro) – sotto tale soglia, non c’è obbligo ma facoltà di presentazione (l’aspetto della facoltatività è stato chiarito dalle istruzioni alla compilazione degli elenchi, det. Agenzia Dogane 8 febbraio 2018 n. 13799).

Per le operazioni attive:

  • per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese resta confermato l’importo di 50.000 euro trimestrali (DM 22 febbraio 2010)
  • per le cessioni intracomunitarie di beni, a partire dal 2018 l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie >= a 100.000 euro su base trimestrale; altrimenti possono indicare i soli dati “fiscali” (colonne da 1 a 6) come i trimestrali.

Si ricorda infine nuovamente che dal 2018:

  • la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata in modo distinto per ogni categoria di operazioni;
  • il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie.

Vedi anche

>>> UTILITY PACK INTRASTAT (prodotto in aggiornamento!)

INTRASTAT: periodicità e soglie precisazioni delle Dogane

L’Agenzia Dogane con la Nota n. 18558 del 20/02/2018 fornisce un riepilogo delle novità e ulteriori precisazioni sull’INTRASTAT, dopo il provvedimento 194409/2017 e la determinazione dell’8/2/2018:

  • cambio di periodicità per gli INTRA acquisti: pur restando fermo il principio ex art. 2 co. 4 DM 22 febbraio 2010 (nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata), nella nota si chiarisce come la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti sia facoltativa. Si tratta di un chiarimento importante, dato che la norma prevedeva che in tale circostanza si dovesse presentare gli elenchi INTRASTAT per i periodi mensili già trascorsi. Resta il dubbio se tale facoltà sia riservata ai soli acquisti intracomunitari di beni oppure anche alle prestazioni di servizi ricevute (l’Agenzia Dogane richiama in nota la sezione 1 del Titolo II delle nuove istruzioni dell’8 febbraio scorso, riferita ai soli modelli INTRA-2 bis e non anche ai servizi. Sul punto, forse, potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento).
  • Verifica del superamento delle soglie, l’Agenzia Dogane conferma il provvedimento 194409/2017: la verifica va operata distintamente per ciascuna categoria di operazioni (“le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”).
  • Modello INTRA-2 bis:
    • c’è un nuovo criterio di rilevazione degli acquisti intracomunitari di beni, sulla base di quanto già contenuto nelle istruzioni recentemente aggiornate. Dato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Questo il motivo per il quale, nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi, viene precisato che devono ritenersi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia. Si tratta del criterio sinora adottato, ex art. 6 DM 22/02/2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Partendo dal presupposto che le modifiche dovrebbero muovere da un’ottica di semplificazione, il nuovo criterio – difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 bis (cessioni di beni), per il quale permane principalmente il momento di registrazione della fattura – potrebbe non agevolare gli operatori che sono tenuti alla compilazione del modello (su base trimestrale).
    • è facoltativa la presentazione degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000 euro, ma le Dogane precisano che, nel caso in cui si opti per la presentazione, dovranno essere compilate le colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.
  • INTRA-1 bis se le spedizioni superano i 20.000.000 €: resta l’obbligo di indicare negli elenchi INTRASTAT anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto delle merci, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni > 20.000.000 € (al calcolo di questa soglia concorre l’ammontare delle spedizioni di merci al di fuori del territorio dello Stato, escluse le operazioni triangolari in cui promotore è il soggetto italiano).

VEDI ANCHE: >>> UTILITY PACK INTRASTAT