INTRA UE: prova della cessione di una barca RM 71/E/2014

Con RM 71/E/2014, l’Agenzia Entrate ritorna sulla questione della prova delle cessioni intra UE ex art.41 DL 331/1993 (art.138 par.1 Dir. 2006/112/CE), concludendo che se manca il documento di trasporto, è necessario un atto che dimostri, con sufficiente evidenza, che il bene è uscito dal territorio e ha raggiunto il Paese di destinazione.

Come con la precedente RM 19/E/2013, il cedente nazionale può provare la cessione con altri mezzi di prova, diversi dal CMR cartaceo: stavolta, con riferimento al settore della nautica da diporto, una società italiana intende cedere un’imbarcazione da diporto usata ad un cliente soggetto passivo in Francia (non applicando il regime del margine), ex art. 41 DL 331/1993, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dal cliente UE per proprio conto, ovviamente via mare, e quindi con l’impossibilità di attestare il trasferimento del bene mediante DDT o CMR.

Il cedente IT chiede quindi come poter provare la cessione intra UE, e propone i seguenti mezzi:

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INTRASTAT: semplificazioni autorizzazione VIES

Fonte: governo italiano – CdM n. 21 del 20/06/2014

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Con la nuova normativa si abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA (ovvero, presumibilmente, attraverso una dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già attivi).

Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia Entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, poteva emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.

Insieme alla semplificazione, vengono però previste anche regole più stringenti: coloro che non presenteranno alcun modello Intrastat per quattro trimestri consecutivi saranno esclusi dal Vies, previa comunicazione da parte dell’agenzia. Questa, inoltre, controllerà gli elementi dichiarati dall’interessato in sede di inizio attività e, se del caso, adotterà un provvedimento di cessazione della partita Iva, cancellandola altresì dal registro VIES.

Commento: messa così sembra che chi non effettua quasi mai operazioni intra UE e fa un acquisto o una cessione solo saltuariamente, dovrà controllare quando ha fatto l’ultimo acquisto o cessione e se del caso richiedere di nuovo l’inclusione.

Vedi anche:

>>>> inclusione Archivio VIES (su Agenzia Entrate)

>>>> sezione “UTILITY & DOWNLOADS” del sito dedicata al VIES

 

IVA: aumento al 22% – effetti su acquisti intra UE ed importazioni

Dopo il comunicato stampa delle Entrate, anche Assonime (circ. 30/2013) affronta il tema dell’aumento dell’IVA  al 22%a dal 1° ottobre 2013 ex art. 11, co. 1, DL 76/2013, che ha differito a tale data la decorrenza dell’aumento (dapprima stabilita al 1/7/2013 ex art. 1, co.480, L. 228/2012).

L’IVA al 22% si applica quindi alle operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.

Questi gli effetti per ciò che riguarda le operazioni internazionali:

  • importazioni: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento alle operazioni con bolletta doganale accettata successivamente al 1° ottobre 2013 (ex art.201 CDC, l’obbligazione doganale import sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana)
  • acquisti intra UE: per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato UE di partenza (ex art.39 DL 331/1993, il momento impositivo sorge al momento della partenza dei beni dallo Stato UE di origine), con queste eccezioni:
    • fatture emessa prima dell’inizio del trasporto, operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato;
    • acconto versato ma senza emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato UE
  • prestazioni di servizi generici ex art.7-ter DPR 633/1972 prestati da soggetti passivi esteri, per individuare correttamente il momento di effettuazione  occorre fare riferimento al momento di ultimazione della prestazione:
    • tale momento coincide con la data di ricevimento della fattura da parte del prestatore non residente, ex  CM 16/E/2013.
    • tuttavia, in caso di pagamenti anticipati, le prestazioni si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo;
    • in caso di servizi generici continuativi per più di un anno, e in assenza di acconti o pagamenti parziali, le prestazioni si intendono effettuate al 31/12 di ciascun anno solare

INTRA UE: bonifico bancario insufficiente come prova della cessione intra

Il bonifico bancario è insufficiente come prova della cessione intra UE: è quanto afferma la CTP di Cremona, con sentenza 56/1/13, riportando l’attenzione su uno dei punti più critici in materia di cessioni intra UE, e cioè quello della prova che bisogna fornire in caso di controlli per dimostrare l’effettività dell’operazione.

La CTP di Cremona ha affermato che la prova può essere data con ogni mezzo avente carattere di certezza ed incontrovertibilità, come ad es. l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione, mentre dei documenti di origine privata come sono i documenti bancari di avvenuto pagamento, non possono costituire prova idonea allo scopo.

La sentenza nasce da una contestazione fatta dall’Agenzia Entrate ad una azienda per operazioni intra UE con clienti di altri stati membri che, pur esistenti ed operativi, avevano uno un numero di partita IVA inesistente ed un altro un numero di partita IVA inattivo: il venditore italiano avrebbe dovuto porre in essere delle verifiche su tali partite IV, ma avrebbe comunque potuto provare l’effettività delle cessioni intra UE (e cioè lo status di soggetto passivo del cessionario UE e l’avvenuta consegna della merce in altro stato) utilizzando qualsiasi mezzo avente carattere di certezza ed incontrovertibilità.

Ovviamente su quali mezzi utilizzare non si dice nulla, a parte che la documentazione bancaria non è sufficiente come prova da sola. Si richiama quindi l’attenzione sull’importanza di produrre la documentazione che potrebbe essere richiesta alle aziende, implementando una procedura in azienda che consenta di verificare l’effettività delle cessioni intra UE, e cioè lo status di soggetto passivo del cessionario UE e l’avvenuta consegna della merce in altro stato.

In tal senso si rimanda alla documentazione di prassi, ultima delle quali la RM 19/E/2013 

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