INTRASTAT: scadenzario Intrastat 2016

Scadenzario Intrastat 2015

Dato il gradimento dimostrato, pubblichiamo lo  scadenzario INTRASTAT 2016gratuito e personalizzabile, per la gestione degli adempimenti INTRASTAT per l’anno 2016, in versione PDF . Si ritiene utile infatti, stante i continui cambiamenti che si verificano, una panoramica delle date precise di invio, che vengono fornite sia per i contribuenti con obbligo mensile sia per quelli con obbligo trimestrale (precisando inoltre le diverse casistiche di coloro che devono cambiare periodicità).

Si precisa che la sezione Utility & Downloads del sito contiene gli scadenzari INTRASTAT degli anni passati a partire dal 2010, anch’essi a disposizione e scaricabili gratuitamente, oltre ad un tool gratuito per verificare la periodicità Intrastat e naturalmente tutta la normativa e la prassi di riferimento.

In ogni scadenzario Intrastat si forniscono degli esempi pratici in calce per comprendere come funzionano le variazioni di periodicità (trimestrale – mensile), secondo la normativa e la prassi attualmente in vigore.

>>>> Scarica lo scadenzario INTRASTAT 2016

 

INTRASTAT: aggiornamento Intr@web 16.0.0.1

È uscita la nuova versione aggiornata di Intr@web 16.0.0.1, il software per gestire gli adempimenti Intrastat. Il database dell’applicazione informatica è stand-alone, cioè utilizzabile solo sul computer sul quale è stata installata. Il software, realizzato dall’Agenzia Dogane con il contributo di Eurostat, recepisce le semplificazioni introdotte con la determinazione n. 18978 del 19/02/2015.

Non si sa perchè, ma il nuovo software – circa 60 Mb di peso – è disponibile solo come installazione completa e non come aggiornamento, quindi abbiamo 3 casi:

  1. se l’utente lo scarica per la prima volta non deve seguire particolari istruzioni, lo scarica e lo installa;
  2. (CASO PIU’ COMUNE) se l’utente usava già Intr@web e se Intr@web FUNZIONAVA NORMALMENTE PRIMA dell’aggiornamento, l’utente deve:
    • fare il backup dei dati tramite l’apposita funzione di Intr@web “utilità>>>manutenzione archivi>>>backup>>>totale”;
    • Backup Intr@web
    • scaricare Intr@web 16.0.0.1 e installarlo;
    • aprire il programma,
    • recuperare le informazioni attraverso la quasi speculare funzione “utilità>>>manutenzione archivi>>>restore>>>totale”
    • Restore Intr@web
  3. se l’utente usava già Intr@web e se Intr@web NON FUNZIONAVA PRIMA dell’aggiornamento, (ad es. con “errore di windows 2”), l’utente deve:
    • individuare la cartella “intradb” (dovrebbe essere C:/Agenzia delle Dogane/Intr@web-Stand-Alone 15.0.0.0/intradb),
    • copiare i file contenuti,
    • salvare il tutto in una cartella appoggio (qualsiasi),
    • installare e caricare Intr@web 16.0.0.1
    • sostituire i file contenuti nella “intradb” della nuova versione con quelli precedentemente salvati.

Si precisa (caso 2 e 3) che il precedente software Intr@web che avete usato fino a ieri non viene cancellato in automatico, ma dovrete farlo voi. Una volta che avete eseguito l’aggiornamento e che questo funziona, andate su Start >>> Pannello di controllo >>> Programmi e funzionalità >>> Intr@web-Stand-Alone-15.0.0.0 (comunque non selezionate l’ultima versione 16.0.0.1) >>> Disinstalla/Cambia

Per fortuna hanno aspettato la scadenza del 25 novembre prima di rilasciare l’aggiornamento 
Il software Intr@web è composto da:

  • un “modulo compilazione”, per predisporre le dichiarazioni in maniera semplice ed efficace attraverso un sistema che permette di importare automaticamente le informazioni provenienti da flussi esterni
  • un “modulo controllo”, per verificare la correttezza formale degli elenchi Intrastat, anche su file prodotti con altri software
  • un “modulo telematico”, per trasmettere, tramite il canale doganale STD o Entratel, gli elenchi, anche se prodotti con altri programmi informatici.

Intr@web 2015 può essere usato sia da coloro che scelgono di presentare direttamente le proprie dichiarazioni (obbligati) sia di commercialisti, doganalisti e altri soggetti incaricati di predisporre e inviare gli Intrastat per conto dei clienti (delegati). Agli intermediari, in particolare, sono dedicate delle operatività ad hoc, studiate in base alle loro esigenze.

>>> Visita la sezione INTRASTAT del sito per altri contenuti e utilità di valore

INTRASTAT: modifica alle sanzioni Intrastat 2015

Il D.Lgs 158/2015 in vigore dal 22/10/2015 ha modificato tra le altre cose il D.Lgs. 471/1997, concernenti le sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione delle operazioni IVA.

In merito alle sanzioni INTRASTAT le modifiche sono le seguenti (v. art.15 che modifica l’art. 11 co. 4 D.Lgs. 471/1997): ricordando i 2 casi in cui si incorre in sanzione relativamente all’Intrastat e cercando di scrivere un testo comprensibile

  • omessa presentazione: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;
  • presentazione inesatta o irregolare: la sanzione prevista va da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per ciascun elenco;

Le casistiche possono essere sanate come segue:

per l’OMESSA PRESENTAZIONE (tardiva significa che è stata omessa alla scadenza)

  • sanzione ridotta della metà (da Euro 250,00 a Euro 500,00 per ciascun elenco), in caso di tardiva presentazione: se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo.
  • ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00, nel solo caso di omessa presentazione degli elenchi.

per la PRESENTAZIONE INESATTA O IRREGOLARE (significa che l’elenco è stato presentato alla scadenza ma è sbagliato)

  • sanzione non applicata, in caso di correzione di dati inesatti o integrazione di dati mancanti , sempre entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, oppure se il contribuente invia gli elenchi di propria iniziativa;
  • da quanto scritto sopra il ravvedimento operoso non si applica per la presentazione inesatta o irregolare.

La sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: ravvedimento operoso e regolarizzazione del 13/09/2012;

>>> INTRASTAT: Sanzioni per tardiva presentazione: RM 20/E/2005 del 07/03/2011;

>>> INTRASTAT: Sanzioni del 28/07/2010

INTRASTAT: Intrastat servizi resi per operatori regime forfetario e minimi

Il regime forfetario agevolato ex art.1 co. da 54 a 89 L. Finanziaria 2015 (regime talmente agevolato che non l’ha scelto quasi nessuno, e che quest’anno stanno riformando, naturalmente facendo attenzione a “incasinare” – pur di incassare due spicci di più – anche il vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011 con il quale intendono accorparlo) prevede a livello Intrastat i seguenti assunti:

  • acquisti intra UE di beni:
    • fino a 10.000 € annui, si considerano operazioni interne,  no Intrastat
    • oltre 10.000 € annui, si considerano acquisti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare Intrastat
  • cessioni intra UE di beni: si considerano sempre operazioni interne, no Intrastat

Ex art. 1, co. 58, lett. d) ed anche dalla relazione illustrativa alla legge ai fini Iva i contribuenti forfetari applicano alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti gli artt. 7-ter e seguenti del Dpr 633/72.

  • acquisti intra UE di servizi: si considerano servizi ricevuti intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi ricevuti
  • cessioni intra UE di servizi: si considerano servizi resi intracomunitari e gli operatori regime forfetario devono presentare l’Intrastat servizi resi.

Per quanto riguarda in particolare i servizi intra UE resi, si noti la differenza tra operatori regime forfetario (obbligati all’Intra servizi resi)  e contribuenti minimi (non obbligati all’Intra servizi resi).

Peccato che, dopo la RM 75/E/2015, può darsi che l’Intrastat servizi resi riguardi anche i contribuenti minimi. Perchè?

Anche se non lo si dice espressamente, si dice però nella RM 75/E/2015 che secondo l’Agenzia, le richiamate regole di territorialità delle prestazioni di servizi ex artt. 7-ter e seguenti sono applicabili anche per i contribuenti (vecchi) minimi, in quanto i regimi in questione sono di fatto accomunati dalle stese regole e semplificazioni contabili, con ciò dovendosi ritenere in parte superata la CM 36/E/2010. Si ritiene quindi che i contribuenti minimi siano obbligati a presentare l’Intrastat per i servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 resi a soggetti passivi di altro Stato UE, questo poichè  nella RM viene sancito l’obbligo di applicare le ordinarie regole.

Ricapitolando:

  • un regime che hanno scelto in pochissimi perchè di fatto NON è vantaggioso,
  • che comporta qualche adempimento in più,
  • e che ha riflessi negativi anche sul vecchio regime dei minimi ex DL 98/2011

Ecco un esempio in piccolo di cosa succede a fare le cose per fare cassa a tutti i costi.