INTRASTAT: Utility Tabella CPA Codici Servizi Intrastat

Nell’approssimarsi della scadenza INTRASTAT del 26 ottobre abbiamo pubblicato una nuova utility gratuita per la ricerca dei codici servizi INTRASTAT , che gli operatori economici devono inserire nei formulari Intra 1-Quater, Intra 1-Quinquies (servizi resi), Intra 2-Quater, Intra-2 Quinquies (servizi ricevuti). Si ricorda che i codici servizi non sono interessati dalle semplificazioni intervenute nei modelli Intrastat servizi (per saperne di più ecco il link all’articolo) con la determinazione Agenzia Dogane 18978 del 19/02/2015.

In cosa consiste l’utility?

Si tratta di un .pdf ricercabile, che permette l’utilizzo della funzione “trova” per una rapida ricerca del codice servizio più appropriato. Utile per la compilazione degli Intrastat servizi.

Per scaricare gratis il prodotto clicca su questo link.

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Per approfondire il tema dei servizi INTRASTAT si rimanda alla normativa e prassi di riferimento, che può essere reperita nella sezione Utility & Downloads di questo sito, alla sezione Operazioni Internazionali, sottosezione Intrastat

Per una trattazione completa delle tematiche INTRASTAT e le operazioni con l’estero in generale, si segnala inoltre l’E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI 1.09

 

INTRASTAT: Utility per verificare la periodicità INTRASTAT

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Nell’approssimarsi della scadenza INTRASTAT del 25 settembre abbiamo pubblicato una utility gratuita per verificare la periodicità INTRASTAT a cui sono tenuti gli operatori economici. Si tratta di un foglio di calcolo (.XLS) che consente di verificare il rispetto della periodicità per l’invio degli elenchi INTRASTAT, inserendo pochi e semplici dati.

Dotato di 3 fogli, di cui uno per le ISTRUZIONI d’uso e il DISCLAIMER sulla limitazione di responsabilità dell’autore, uno per le CESSIONI e i SERVIZI RESI, uno per gli ACQUISTI e i SERVIZI RICEVUTI.

Per scaricare gratis il prodotto clicca su questo link.

Per approfondire il tema della periodicità INTRASTAT si rimanda alla normativa e prassi di riferimento, che può essere reperita nella sezione Utility & Downloads di questo sito:

  • DM 22 febbraio 2010;
  • Determinazione Agenzia DOGANE nr. 22778 del 22/02/2010;
  • CM 5/E /2010
  • CM 14/E/2010

Per una trattazione completa delle tematiche INTRASTAT (inclusa la periodicità) e le operazioni con l’estero in generale, si segnala inoltre l’E-BOOK OPERAZIONI INTERNAZIONALI 1.09

INTRA UE: nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015

La Legge europea 2014 (L.115/2015) ha introdotto nuove regole sulle lavorazioni dal 18/08/2015. Le novità ai fini IVA sono le seguenti:

  • si modifica la disciplina degli scambi intra UE (artt. 38 e 41 DL 331/1993), riguardo le regole sul trasferimento temporaneo di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni.
  • si modifica la disciplina dei servizi internazionali (art. 9 co. 1 DPR 633/1972) prevedendo l’estensione del regime di non imponibilità a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile.

LAVORAZIONI 

FINO AL 17/08/2015:

ai sensi della precedente versione dell’art. 38 co.5 lett. a) DL 331/93, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intra UE l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio della UE.

DAL 18/08/2015:

  • non sono acquisti intra UE le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato UE, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato UE solo se il bene, a termine lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
  • sono invece acquisti intra UE negli altri casi
  • simmetricamente, non sono cessioni intra UE i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato UE, poste in essere da soggetto passivo IVA IT solo se i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo IT, nel territorio dello Stato.
  • sono invece cessioni intra UE negli altri casi , cioè quando il soggetto passivo IT invia beni in lavorazione in altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia (vanno in altro Stato UE o Extra UE): in tal caso non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso, e quindi identificarsi a fini IVA nell’altro Stato UE di destinazione, con applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica di esportatore abituale e per la maturazione del plafond.

Nuovo regime IVA delle cessioni di beni lavorati esclusi dal regime sospensivo

L’art. 13 L. 115/2015 (Legge europea 2014) ha riformulato la disciplina IVA dei trasferimenti intra UE di beni per lavorazioni, senza pronunciarsi sul regime IVA applicabile alle cessioni di beni risultanti dalla lavorazione. A tal fine, si vedano le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE (causa C-446/13 del 2/10/2014):

  • tali cessioni si considerano effettuate nel Paese UE in cui i beni sono stati lavorati, a meno che questi ultimi siano stati inviati nel Paese di origine prima di essere trasportati/spediti nel Paese di destinazione.
  • la cessione di beni trasportati/spediti in altro Paese UE per essere lavorati, per conto del cedente italiano, prima di essere consegnati al cliente identificato ai fini IVA nello stesso Paese membro non ha natura intra UE. La cessione non può, infatti, considerarsi effettuata in Italia, beneficiando del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993, se il contratto di compravendita ha per oggetto i beni risultanti dalla lavorazione, che siano “fisicamente” presenti nel Paese membro del terzista al momento iniziale del trasporto o spedizione a destinazione del cessionario.

Sotto il profilo territoriale, questa conclusione trova conferma nell’art. 32 Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale le cessioni di beni con trasporto/spedizione si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui il bene si trova nel momento iniziale del trasporto/spedizione a destinazione del cessionario.

Dal punto di vista del cedente IT, l’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41, co.1, lett. a), DL 331/1993 presuppone che i beni lavorati siano trasportati/spediti al cessionario UE a partire dall’Italia, quindi se le lavorazioni sono:

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INTRASTAT: intra servizi semplificati

Il 27/07 scade il termine per gli INTRASTAT del 2° trimestre: un ripasso delle semplificazioni al modello intra servizi

Con la determinazione Agenzia Dogane n. 18978 del 19/02/2015, in seguito all’art. 23 DLgs. 175/2014 (“semplificazioni”) è stato ridotto il contenuto informativo per gli INTRASTAT servizi: le novità si applicano ai modelli con periodo di riferimento (mese o trimestre) decorrente dal 1° gennaio 2015.

Le semplificazioni sono le seguenti per gli INTRA-1 quater (servizi resi) e INTRA-2 quater (servizi ricevuti):

  • sono informazioni obbligatorie:
    • numero di identificazione IVA della controparte, comprensivo del codice ISO dello Stato di riferimento;
    • ammontare delle operazioni;
    • codice identificativo del tipo di servizio reso o ricevuto;
    • Stato in cui è effettuato il pagamento del servizio;
  • gli altri campi (numero e data della fattura, modalità di erogazione del servizio e modalità di incasso dei corrispettivi) sono facoltativi: l’Agenzia Dogane non ha approvato modelli semplificati, ha solo modificato le istruzioni alla compilazione degli stessi.

Altre novità in materia di modelli INTRASTAT ex art. 25 DLgs. 175/2014, sono le seguenti:

  • dati statistici: le sanzioni per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici (col. da 1 a 4 mod. INTRA-1 bis, e da 1 a 5 mod. INTRA-2 bis) si applicano solo alle imprese soggette alle rilevazioni ISTAT di cui al Programma Statistico Nazionale (PSN), quindi alle imprese che hanno effettuato, nel periodo di riferimento, spedizioni o arrivi pari o superiori a € 750.000.