IVA UE: Libro verde sul futuro dell’IVA

Fonte: Eutekne.info

Autore: M. Peirolo

Data: 09/05/2011

Nell’ambito della conferenza, promossa dalla Commissione europea, che si è tenuta ieri, 6 maggio 2011, a Milano, è stato discusso il contenuto del “Libro verde sul futuro dell’IVA”, pubblicato il 1° dicembre 2010. Molti i relatori presenti, tra i quali: Algirdas Semeta, Commissario UE alla fiscalità e unione doganale; Antonio Vento, Confcommercio; Adam Balog, Presidenza Ungherese; Ine Lejune, PWC; Gottfried Schellmann, Confédération Fiscale Européenne; Milena Piasente, Ministero dell’Economia e delle Finanze; Richard Brown, Ministero delle Finanze del Regno Unito; Piet Battiau, OCSE; Jorg Krausel, Ministero delle Finanze della Germania.

Come è noto, il documento, predisposto dalla Commissione europea, ha lo scopo di stimolare un dibattito pubblico sul futuro del sistema comunitario dell’IVA. Per questa ragione, tutti gli interessati sono invitati a rispondere, entro il 31 maggio 2011, alle 33 domande in esso contenute. Dopodiché, la Commissione, sulla base dei contributi pervenuti, individuerà – entro la fine di quest’anno – i settori prioritari nei quali sarebbe opportuno intervenire sul piano comunitario.

Le discussioni sul futuro dell’IVA sono state suddivise in due sezioni: la prima riguarda i principi di tassazione delle operazioni intracomunitarie sui quali dovrebbe basarsi la legislazione comunitaria nell’ottica del mercato unico; la seconda, invece, riguarda le questioni che devono essere esaminate a prescindere dalle decisioni che verranno prese sul trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie.
Nel corso della conferenza, le tematiche oggetto del Libro verde sono state affrontate esaminando, nell’ordine, l’adattamento del sistema applicativo dell’IVA al mercato unico, le misure per rendere più semplice ed efficiente il sistema dell’IVA, anche nell’ottica del passaggio al mercato unico e la neutralità dell’imposta, da garantire – da un lato – ampliando la base imponibile attraverso la riduzione del numero di esenzioni e – dall’altra – ridefinendo le regole in materia di detrazione dell’imposta negli scambi tra gli operatori.

In merito alla futura tassazione delle operazioni intracomunitarie, le possibili opzioni si basano, essenzialmente, sulla tassazione nel luogo di origine, in attuazione del regime definitivo previsto dalla stessa Direttiva IVA, e sulla tassazione nel luogo di destinazione. A quest’ultimo riguardo, in alternativa all’attuale sistema impositivo, fondato sulla distinzione tra operazioni “B2B” (business to business) e operazioni “B2C” (business to consumer), è stata proposta l’applicazione generalizzata del meccanismo di inversione contabile alle operazioni interne, in modo da uniformare il loro trattamento a quello delle operazioni intracomunitarie. Lo stesso obiettivo può essere raggiunto tassando gli scambi intracomunitari nel Paese di origine, ma con l’aliquota IVA prevista nel Paese di destinazione; tale alternativa presuppone l’adozione di un sistema efficace di “sportello unico” nello Stato membro del fornitore per gestire gli obblighi IVA negli Stati membri in cui sono stabiliti gli acquirenti.

Per garantire la neutralità dell’imposta si propone di agire, innanzi tutto, sulla disciplina delle esenzioni, anche alla luce dei cambiamenti economici e dell’evoluzione tecnologica. Del resto, la riduzione del numero delle esenzioni consente non soltanto di migliorare l’efficienza e la neutralità impositiva, ma anche di ampliare la base imponibile, in alternativa all’incremento del livello delle aliquote IVA. A quest’ultimo proposito, è stato sottolineato come il sistema definitivo, fondato sull’imposizione nel luogo di origine, richiederebbe una maggiore armonizzazione delle aliquote rispetto all’attuale sistema, che consente agli Stati membri una maggiore flessibilità; l’attuale struttura delle aliquote crea, infatti, seri ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico in termini di distorsione della concorrenza, oltre a comportare una diversa tassazione dello stesso bene.

Nel corso della conferenza, particolare risalto è stata data all’esigenza, già presa in considerazione dalla Commissione europea nel programma d’azione approvato dal Consiglio europeo nel 2007, di ridurre le formalità burocratiche, anche al fine di ridimensionare gli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi IVA. Per le PMI, peraltro, tali oneri sono proporzionalmente più elevati di quelli sostenuti dalle imprese di maggiori dimensioni, soprattutto se esercitano la loro attività in ambito intracomunitario; inoltre, per esse, il regime di franchigia dall’imposta, pur essendo diretto a ridurre gli oneri amministrativi in esame, presuppone che il volume d’affari realizzato non sia superiore ad una soglia che, però, differisce da Stato a Stato e che, in ogni caso, non trova applicazione nelle operazioni intracomunitarie.

AUTORIZZAZIONE per operazioni intra UE: a che punto siamo?

In merito all’autorizzazione per le operazioni intra UE, non sono più giunte notizie dall’Agenzia in merito al comportamento da tenere da parte dei soggetti non inclusi nel VIES, laddove intendano effettuare operazioni intracomunitarie (non possono? devono considerare le operazioni come interne?).

In assenza di chiarimenti in merito, si rimanda ai precedenti articoli in materia (dal più recente al meno recente):

>>>> INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 2

>>>> INTRA UE: il punto sull’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie – 1

>>>> INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

>>>> INTRA UE: autorizzazione VIES estesa ai servizi intra – manifestazione di volontà entro il 29 gennaio

>>>> INTRA UE: accesso condizionato al Sistema VIES

>>>> INTRA UE: necessaria l’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

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REVERSE CHARGE cellulari e dispositivi a circuito integrato: RM 36/E/2011

L’Agenzia delle Entrate, con la RM 36/E/2011, integra i chiarimenti già forniti con la CM 59/E/2010 sull’obbligo di applicazione del reverse charge, a partire da oggi 1° aprile 2011, alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, cioè i beni per i quali il Consiglio UE (Decisione 2010/710/UE), ha autorizzato l’Italia a stabilire che il debitore d’imposta, in deroga all’art. 193 Direttiva 2006/112/CE, sia il cessionario soggetto passivo.

La decisione della UE è volta a contrastare le frodi carosello nel commercio non al dettaglio di tali beni, per cui,  in linea con tale finalità, la CM 59/E/2010 limita il nuovo obbligo alle “cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”. Il meccanismo di inversione contabile prescinde, peraltro, dal valore delle cessioni, dal momento che l’autorizzazione concessa all’Italia non contempla alcuna soglia monetaria minima.

ASPETTO SOGGETTIVO

commercianti al minuto ex art. 22, co. 1, n. 1) DPR 633/1972 (commercianti autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante):

  • sono esclusi dal reverse charge come regola generale;
  • sono obbligati al reverse charge quando l’operatore economico acquisti beni oggetto dell’attività propria per i quali è obbligato a richiedere l’emissione della fattura. La classificazione del bene come di “attività” dovrebbe, dunque, essere sufficiente per ritenere che il cessionario non agisca come utilizzatore finale del bene ceduto.

Sono escluse dal reverse charge, inoltre, le cessioni poste in essere da soggetti diversi dai commercianti al minuto, direttamente nei confronti degli utilizzatori finali:

  • per i cellulari, tale ipotesi si verifica esclusivamente quando la cessione di uno o più cellulari sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico; in caso, però, di cessione di più telefonini allo stesso acquirente, titolare di una o più SIMCARD, l’esclusione del reverse charge opera solo se il numero di cellulari ceduti non sia superiore al 10% del numero delle SIMCARD cedute al titolare dell’utenza telefonica;
  • per i dispositivi a circuito integrato, il reverse charge si applica se le relative cessioni sono anteriori alla loro installazione in prodotti (pc) destinati al consumatore finale, ed è irrilevante la circostanza che il cessionario, dopo l’acquisto, provveda o meno all’installazione o all’assemblaggio.

ASPETTO OGGETTTIVO

La UE ha autorizzato il reverse charge per:

  • telefoni cellulari la cui funzione principale sia di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità; i relativi componenti ed accessori (auricolari, custodie, caricabatterie), anche se richiamati ex art. 17, co. 6, lett. b) DPR 633/1972, non sono stati invece autorizzati, ma comunque vanno in reverse charge se ceduti unitamente ai telefonini, per via del principio di accessorietà ex art. 12, co. 1 DPR 633/1972;
  • dispositivi a circuito integrato, con riguardo ai microprocessori e le unità centrali di elaborazione. Tale riferimento va considerato a titolo esemplificativo, in quanto il sistema di inversione contabile si applica anche ai beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, come i server aziendali e, più in generale, ai dispositivi comunque riconducibili ai “circuiti integrati elettronici” (codice NC 8542 3190 00 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune).

ALTRI CHIARIMENTI

La RM 36/E/2011 precisa, inoltre, che:

  • il reverse charge si applica anche alle rettifiche dell’imponibile e dell’imposta poste in essere attraverso le note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, purché tali note si riferiscano ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2011; è pertanto il cessionario in tali casi ad essere obbligato/ ad avere la facoltà  di rettifica;
  • il cessionario non residente identificato ai fini IVA in Italia, è obbligato ad assolvere l’imposta; si tratta di un’indicazione contraria a quella ex RM 89/E/2010, secondo cui l’identificazione del soggetto non residente, nella specie tramite rappresentante fiscale, non è idonea a far considerare l’operatore come residente nel territorio dello Stato;
  • il reverse charge si applica anche nei passaggi da committente a commissionario o da commissionario a committente, dei beni venduti o acquistati in esecuzione dei contratti di commissione ex art. 2, co. 2, n. 3) DPR 633/1972;
  • non c’è obbligo, da parte del cedente, di acquisire una specifica attestazione e/o dichiarazione rilasciata dal cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.

Vedi anche:

>>>> INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011;

>>>> REVERSE CHARGE cellulari e componenti PC: partenza dal 1° aprile 2011

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INTRA UE: reverse charge cellulari dal 1° aprile 2011

A partire dal 1° aprile 2011 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di:

  • cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori),
  • dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale),

nei confronti di imprese e professionisti.

In pratica il reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti, dato che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti e che, pertanto, continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla CM 59/E/2010, a seguito della decisione del Consiglio UE 22 novembre 2010 con la quale l’Italia (insieme ad Austria e Germania), è stata autorizzata ad applicare il reverse charge per le vendite dei beni ex art. 17, co.6, lett. b) e c) DPR 633/1972.

MODALITA’ EMISSIONE FATTURA

Le modalità sono le seguenti:

  • la fattura del cedente va emessa senza addebito dell’IVA ex art.17, co.6, DPR 633/1972, indicando anche la Decisione del Consiglio UE n. 2010/710/UE;
  • il cessionario integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro fatture emesse (o dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.

SANZIONI

Ex CM 59/E/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica la sanzione ex art. 6,co. 9-bis DLgs. n. 471/1997:

  • dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario (responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione);
  • oppure sanzione ridotta del 3%, con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta il diritto alla detrazione da parte del cessionario (non vale la soglia di 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della normativa, poichè, ex RM 140/E/2010, tale limite valeva per gli anni 2008, 2009 e 2010).

PROBLEMATICHE APERTE

Non sono chiare le modalità operative da adottare nei seguenti casi ipotetici, per i quali si attendono chiarimenti:

  • vendita effettuata da un grossista verso un consumatore finale che acquista i telefoni cellulari per utilizzarli all’interno della propria attività. In tal caso il venditore è un grossista e pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile mentre l’acquirente è il consumatore finale e, in tal caso, il meccanismo del reverse charge non è applicabile;
  • professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure dovrà fatturare con IVA?
  • dettagliante che vende ad altro dettagliante che commercia nello stesso settore deve fatturare in reverse charge?

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