INTRASTAT: Circolare 10 IRDCEC

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha analizzato, con la propria [download id=”0″] l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nel 2010.

In particolare, sotto l’esame dell’Istituto di Ricerca sono:

  • Ambito di applicazione
  • Modalità e tempistiche d’invio
  • Nuovi Modelli Intrastat;
  • Comunicazioni degli Enti non Commerciali: analisi dei modelli
  • Efficacia temporale del D.Lgs18/2010 e DM 22/02/2010;
  • Sanzioni.

La circolare, che ripercorre in maniera puntuale l’obbligo INTRA, inoltre osserva che

  • riguardo alle prestazioni di servizi generiche, rese e ricevute, l’obbligo di indicare i dati di ogni prestazione anche quando siano realizzate diverse operazioni con un unico soggetto, complica le procedure relative di compilazione e appare in contrasto con la normativa comunitaria dove, all’art. 264, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE, si prevede solo che nell’INTRA vi sia “per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo”.
  • l’obbligo di presentazione degli INTRA  anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE , non solo per quelle rese stride con l’art. 262 Direttiva 2006/112/CE prevede l’obbligo di invio degli elenchi solo per le prestazioni di servizi rese e non anche per quelle ricevute. Il Governo ha, tuttavia, ritenuto che l’elenco relativo ai servizi ricevuti, oltre ad essere utile per il contrasto delle frodi IVA in ambito UE, sia giustificato normativamente ex art. 273 Direttiva, dove stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre “altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni”. Tali argomentazioni, secondo l’IRDCEC, non sono convincenti perchè  il citato art. 273 ha, come unica finalità di tutelare la parità di trattamento delle operazioni interne rispetto a quelle effettuate tra Stati membri diversi, inoltre la previsione di nuovi obblighi formali dovrebbe comunque rispettare i princìpi generaliprevisti dalla normativa comunitaria in merito agli elenchi riepilogativi, infine  la possibilità di ampliare la portata oggettiva degli elenchi è prevista ex art. 268 Direttiva con esclusivo riferimento agli acquisti di beni e non anche, quindi, ai servizi ricevuti.

INTRA UE: nuova definizione di stabile organizzazione ai fini IVA

L’Ecofin, nella riformulazione del Regolamento 1777/2005, ha definito per la prima volta a livello europeo la stabile organizzazione ai fini IVA.
Tale definizione risulta nuova rispetto a quanto finora stabilito dai diversi interventi in materia della Corte di Giustizia UE e dalla definizione simile riferita alle imposte sul reddito.
La stabile organizzazione viene definita ex articolo 15 del Regolamento sulla base di due concetti chiave:

  • sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro;
  • qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.

Tali requisiti sono conformi a quelli indicati dalla prassi giurisprudenziale comunitaria in diverse sentenze. Fondamentale risulta essere in particolare  il requisito della sufficienza della struttura della stabile organizzazione, sia in termini temporali che di consistenza, cosa che consente, da un lato, di ricevere e utilizzare i servizi e, dall’altro, di effettuare in via autonoma le prestazioni rispetto alla casa madre. Dunque, per sufficienza si deve intendere quel requisito minimo senza il quale non sarebbe ragionevole ammettere l’esistenza stessa della stabile organizzazione.

La nuova definizione normativa di “stabile organizzazione ai fini IVA”, così come ridefinita dal consiglio Ecofin del 18 gennaio scorso, dà ad essa una valenza più ampia che va al di là delle stesse ipotesi derogatorie previste nei vari altri punti del citato Regolamento.

INTRA UE: verifica online inclusione nel VIES

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’elenco delle partite IVA che, al 30 gennaio 2011, risultano autorizzate ad effettuare operazioni intracomunitarie.

>>>> Vai alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Risulta ovvio quindi che i titolari di partita IVA presenti nel suddetto elenco non devono effettuare l’istanza di autorizzazione all’Agenzia a porre in essere operazioni intra UE, come invece è stato paventato da più parti.

Per converso, coloro che risultano presenti nell’elenco e non desiderano intraprendere operazioni intra UE, possono invece inoltrare all’Agenzia istanza di revoca.

Si precisa che a partire dalla fine di febbraio 2011, concluse le procedure di controllo dei requisiti, l’effettiva consultazione dell’Archivio dei soggetti autorizzati sarà disponibile esclusivamente tramite il servizio Vies o tramite i siti internet della Commissione europea e degli altri Stati membri.

BLACK LIST: circolare 2/E/2011

Lunedi 31.01.2011 scade il termine per:
  • comunicazioni black list 4° trimestre 2010;
  • comunicazioni black list dicembre 2010;
  • comunicazioni black list con errori o imprecisioni (ma correttamente inviate e non omesse) 3° trimestre 2010 da reinviare senza sanzioni;
  • comunicazioni black list con errori o imprecisioni (ma correttamente inviate e non omesse) luglio, agosto, settembre. ottobre, novembre 2010 da reinviare senza sanzioni.
Ovviamente neanche stamattina,  ma stasera 28 gennaio venerdi alle 19:32, cosa poteva uscire se non la CM 2/E/2011 con le risposte ai molti quesiti aperti sulle Black List?
Ma l’Ordine dei Commercialisti Utilissimi al Paese DOV’E’?
Grazie mille all’Agenzia come sempre .