INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)

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Quando delle operazioni intra UE sono oggetto di:

  • variazioni negli importi intervenuti successivamente alla presentazione degli elenchi;
  • errori e omissioni sostanziali,

è necessario procedere a successive rettifiche (N.B. non confondere con la mancata presentazione dei modelli, ipotesi che va sanata con la sanzione e la successiva presentazione del modello omesso).

I modelli di riferimento a questo fine sono:

–  Intra 1 – ter (sezione 2 – cessioni di beni);

–  Intra 1 – quinquies (sezione 4 – servizi resi), per rettifiche successive al 01/01/2010

–  Intra 2 – ter (sezione 2 – acquisti di beni)

–  Intra 2 – quinquies (sezione 4 – servizi ricevuti), per rettifiche successive al 01/01/2010

N.B. Ci si occuperà qui solo delle rettifiche relative alle cessioni e acquisti di beni (Intra 1 – ter e Intra 2 – ter), dal momento relativamente ai servizi sussiste ancora qualche incertezza.

Le modalità di rettifica sono le seguenti:

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INTRASTAT: istruzioni di compilazione (CESSIONI e ACQUISTI di BENI)

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Intrastat cessioni e acquisti di beni

[table id=12 /]

  • Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria (v. Tabella DM 27/10/2000 e s.m.)
  • Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo d’imposta con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria
  • Valore in euro (colonna 4): va riportato l’importo in euro della merce oggetto dell’operazione intracomunitaria + eventuali spese accessorie direttamente imputabili e opportunamente ripartite (trasporto, imballaggio, assicurazioni, etc.). La regola è la seguente, ex art.12 DPR 633/1972:
    • Se le spese sono previste da contratto e riaddebitate forfetariamente incrementano il valore dei beni;
    • Se non sono previste da contratto o riaddebitate “in nome e per conto” non costituiscono onere accessorio e vanno come prestazione autonoma
  • L’importo va arrotondato all’unità, per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€.
  • Ammontare in valuta (colonna 5 acquisti): va indicato l’importo in valuta del paese con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria applicando il tasso di cambio alla data di fattura; è obbligatorio per operazioni con paesi che non hanno aderito all’euro. L’importo va arrotondato all’unità , per difetto se frazione < 0,5€, per eccesso se frazione >= a 0,5€).
  • Natura della transazione (colonna 5 cessioni; colonna 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli riportati nella tabella relativa del DM 27/10/2000, riportata sotto. In presenza di operazione triangolare comunitaria in cui l’operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico.

[table id=13 /]

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INTRASTAT: istruzioni di compilazione (FRONTESPIZIO)

Nel frontespizio (unico per beni e servizi) vengono riportati:

  • dati relativi al periodo di riferimento e alla periodicità di presentazione dell’elenco Intra.
  • dati relativi al soggetto obbligato alla presentazione dell’elenco Intra;
  • dati relativi all’eventuale soggetto delegato alla presentazione dell’elenco Intra;
  • dati riepilogativi dei modelli bis (sezione 1), ter (sezione 2), quater (sezione 3) e quinquies (sezione 4) : numero righe dettaglio e ammontare delle operazioni in euro.

Movimenti

  • Elenchi Mensili: sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali e statistici. Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali[1] o dei soli dati statistici[2];
  • Elenchi Trimestrali: sono tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali.
  • Elenchi Annuali: sono tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali (ELIMINATI DAL 2010)

[1] Il soggetto promotore di una triangolazione UE non deve compilare la parte statistica anche in caso di periodicità mensile, purchè nomini debitore dell’imposta il soggetto destinatario dei beni.

[2] Nel caso delle lavorazioni UE si compila il modello ai soli fini statistici, e le voci fiscali possono non essere riportate, anche in relazione all’identificazione dell’operatore UE che interviene nell’operazione (DM 04/02/1998).