INTRASTAT: modalità e termini di presentazione elenchi INTRASTAT

Le modalità di presentazione elenchi INTRASTAT sono le seguenti:

– Fino al 30/04/2010 le dichiarazioni INTRA possono essere presentate ANCHE in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. In tal caso gli elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell’allegato XIII e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui all’articolo 1.

– l’altra modalità è l’EDI (Electronic Data Interchange): invio telematico delle dichiarazioni INTRA attraverso internet con le modalità previste nella normativa sull’EDI su www.agenziadogane.gov.it settore EDI – servizio telematico doganale. La modalità telematica è quindi attualmente l’unica in vigore per gli elenchi, dal momento che la modalità elettronica era possibile fino al 30/04/2010.

– a partire dal 7 maggio 2010 è inoltre possibile presentare gli elenchi INTRA anche tramite Entratel o Fisconline, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Determinazione Agenzia Dogane n° 63336 del 7/05/2010)

L’Agenzia delle Dogane ha attivato in merito dei servizi informativi

dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

www.agenziadogane.gov.it sez. Intrastat > Mailing list;

www.agenziadogane.gov.it sez. Intrastat > assistenza on line;

www.agenziadogane.gov.it sez. Servizio Telematico Doganale

I termini di presentazione sono i seguenti:

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INTRASTAT: periodicità presentazione elenchi

La periodicità di presentazione degli elenchi è la seguente:

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NOTE  IMPORTANTI SULLA PERIODICITA’

Con il DM 22/02/2010 (in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2010) , Det. 22778 del 22/02/2010 e successivamente con CM 14/E  del 18/03/2010 la periodicità è regolata come segue:

  • periodicità trimestrale per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di 50.000 EUR per ciascuna categoria di operazioni (beni e servizi vanno valutati distintamente), negli ultimi 4 trimestri solari rispetto a quello di riferimento
  • periodicità mensile per tutti gli altri
  • viene abolita la periodicità annuale
  • il cambio di periodicità avviene qualora la soglia (o per i beni o per i servizi) sia superata nel corso del trimestre; in tal caso è obbligatoria la presentazione mensile (sia per i beni che per i servizi) a partire dal mese successivo in cui tale soglia viene superata, e vanno presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi
  • è possibile optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile anche se si è tenuti al trimestrale

Esempio

– Gennaio 2010 (cessioni beni 25.000, servizi resi 15.000)

– Febbraio 2010 (cessioni beni 35.000, servizi resi 13.000).

Avendo superato la soglia di 50.000 € (per le cessioni di beni) a febbraio 2010, si diventa operatori mensili da marzo 2010 (per le cessioni di beni e i servizi resi) e si dovrà presentare entro il 25 marzo l’elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell’elenco sono inclusi i movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010. Al 25 aprile si presenterà il mensile di marzo, e si rimarrà mensili fino alla fine del 1° trimestre 2011. A questa data (31/03/2011) si effettuerà il controllo sul trimestre in corso (1°/2011) e i precedenti (4°/2010, 3°/2010, 2°/2010) e nel caso non si siano mai più superati i limiti si ritornerà trimestrali. Resta salva la possibilità di continuare ad essere mensili

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INTRASTAT: novità dal 2010

Con il recepimento della direttiva 2008/8/CE, avvenuto in Italia con D.Lgs 18/2010, si attua sostanzialmente la tassazione dei servizi nel luogo in cui questi vengono effettivamente utilizzati.

In pratica, viene sovvertita la regola in vigore fino al 31/12/2009, per cui le operazioni relative allo scambio di servizi si considerano effettuate nel Paese del committente e non in quello del prestatore.

La descritta modalità di tassazione rappresenta un primo passo verso la tassazione dei beni e servizi nel Paese di destinazione, che è il sistema a regime per gli Stati membri. In tal modo, infatti, l’IVA va direttamente nelle casse dello Stato che ha diritto alla percezione dell’imposta, sistema che per ragioni politiche e amministrative ancora non si applica nel settore dello scambio di beni.
La direttiva precisa inoltre che, qualora i servizi siano resi in uno Stato in cui gli stessi sono esenti, non c’è obbligo di presentazione dell’Intrastat.

Se tale esclusione ha senza dubbio una valida ragione, cioè evitare inutili insorgenze di un credito IVA in capo al committente, comporta per coloro che forniscono servizi un aggravio di competenze, in quanto, per un corretto adempimento degli obblighi connessi all’invio del modello INTRASTAT, devono conoscere la normativa vigente negli altri Stati.

Novità per le dichiarazioni INTRASTAT 2010 (Direttiva comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche)

Sono state da poco emanate le norme di recepimento (D.Lgs 18/2010) della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE che:

  • estendono l’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;
  • rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
  • eliminano la cadenza di presentazione annuale;
  • prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
  • introducono nuove modalità per il cambio di periodicità.

INTRASTAT SERVIZI

Dal 1° gennaio, con il D.Lgs 18/2010 di recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, che modificano e integrano la direttiva 206/112/CE, entrano in vigore nuovi obblighi per i soggetti passivi che effettuano scambi di servizi intracomunitari.

In particolare, la direttiva 2008/8/CE stabilisce l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA di comunicare le prestazioni di servizio effettuate con operatori comunitari. Vengono quindi introdotti  nel sistema delle operazioni intracomunitarie nuovi modelli, che includono i  servizi, in cui vanno riportate le informazioni relative alle prestazioni di servizio effettuate (rese o ricevute). Il nuovo obbligo nasce dall’esigenza, emersa dalla collaborazione tra gli Stati membri, di contrastare più efficacemente le frodi intracomunitarie all’IVA. Il modello Intrastat servizi, pur comportando un aggravio degli adempimenti a carico degli operatori, sarà uno strumento utile di contrasto alle frodi, in quanto fornirà una serie di informazioni che saranno rapidamente disponibili per le Amministrazioni fiscali.

Inoltre la direttiva 2008/117CE ha previsto, come regola generale, l’obbligo a carico del prestatore o del committente del servizio, della presentazione mensile del modello Intrastat per tutte le prestazioni poste in essere nel mese solare precedente. La stessa direttiva ha inoltre previsto la possibilità, solo sulla base di un’autorizzazione che verrà concessa su richiesta dell’interessato, di derogare alle regole generali e pertanto permettere l’invio trimestrale dei modelli in modo da comprendere tutte le operazioni effettuate in un trimestre.

Con CM 5/E del 17/02/2010, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, a causa delle obiettive condizioni di incertezza, non saranno applicate sanzioni per le violazioni (sanate entro il 20 luglio 2010), riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.

Con Determinazione n° 22778 del 22 febbraio 2010 il direttore dell’agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore dell’agenzia delle Entrate, ha approvato i nuovi modelli Intrastat per i servizi, stabilito le relative modalità di compilazione e le caratteristiche tecniche di trasmissione,

Con DM 22/02/2010 il Ministero delle Finanze ha approvato il decreto attuativo.

Tutto ciò ad appena 3 giorni di distanza della prima scadenza per l’obbligatorietà della trasmissione telematica (25/01 elenchi mensili relativi a gennaio 2010).

Successivamente con CM 14/E del 18/03/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni per il periodo transitorio (1° gennaio – 19 febbraio 2010), in merito alla periodicità degli elenchi , ed ha contestualmente aperto un forum sui modelli Intrastat in cui gli utenti possono inviare domande, che saranno oggetto di una circolare in uscita nel mese di maggio (che non si è ancora vista).

Con Determinazione n° 63336 del 7 maggio 2010 l’Agenzia delle Dogane, di concerto con l’Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di trasmissione degli elenchi INTRASTAT anche agli utenti de i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Lo Studio invita pertanto a monitorare la situazione e, qualora non si sia già utenti del servizio telematico doganale, a consultare il sito per trovare le informazioni necessarie per aderirvi, disponibili al seguente indirizzo:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./

L’Agenzia delle Dogane ha attivato inoltre una casella mail a cui inoltrare eventuali quesiti: dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it dopo aver verificato che le informazioni non siano già presenti nella sezione dedicata all’Intrastat sul sito dell’Agenzia all’indirizzo

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/

INTRASTAT: cosa è

Il Sistema Intrastat è l’insieme delle procedure volte a garantire l’assolvimento di due importanti funzioni prima svolte dalle dogane:

–          la riscossione dei tributi;

–          il rilevamento statistico delle merci in entrata e in uscita dallo Stato;

A tal fine gli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

Gli operatori intracomunitari in qualità di soggetti passivi IVA che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi IVA degli altri Stati membri sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

NOVITA’: se fino al 31/12/2009 vengono monitorati con l’Intrastat solo gli scambi di beni, dal 01/01/2010 l’Intrastat monitora gli scambi di beni e le prestazioni di servizi.

Gli operatori intracomunitari sono identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere.

E’ possibile, anzi fortemente consigliato, controllare la validità di una partita IVA comunitaria verificando che il codice è formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d’imposta[1].

I modelli INTRA sono composti nel seguente modo:

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[1] Si può accedere al servizio fornito dall’Agenzia delle Entrate (sistema VIES) direttamente all’indirizzo internet: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm

Si può accedere al servizio fornito dall’Unione Europea direttamente all’indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT