SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021

SAN MARINO: no INTRASTAT dal 1° ottobre 2021.

L’Agenzia Dogane e monopoli, con avviso del 17/12/2021, ha precisato che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021, non ci sono più obblighi INTRASTAT: le cessioni di beni verso San Marino quindi non vanno più nell’Intrastat, anche se il soggetto passivo emette fattura cartacea.

Le operazioni tra Italia e Repubblica di San Marino sono regolate, sotto il profilo IVA, dal DM 21 giugno 2021 (in vigore dal 1° ottobre 2021) che ha anche abrogato il precedente DM 24 dicembre 1993; in precedenza ex art. 4 DM 24 dicembre 1993 l’INTRASTAT era obbligatorio per le cessioni di beni non imponibili IVA, per la sola parte fiscale, e solo se il cedente italiano aveva rapporti con altri Stati UE.

Fatturazione Elettronica San Marino

La fattura elettronica con San Marino è:

  • facoltativa dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022,
  • obbligatoria dal 1° luglio 2022.

Vale il provv. Agenzia Entrate n. 211273/2021 – le normali regole tecniche. Il procedimento elettronico è il seguente:

  • la fattura elettronica per cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario operatore economico di San Marino (SM+5 cifre), e sono trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  • L’Ufficio tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell’IVA sanmarinese all’importazione, poi convalida la fattura e comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico;
  • il soggetto passivo italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino;
  • se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano emette nota di variazione in aumento, entro i 30 giorni successivi;
  • Solo se l’Ufficio convalida la fattura, la cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA.
  • Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia possono ancora emettere fattura in formato cartaceo, per le operazioni sino al 30 giugno 2022 (e, anche successivamente a tale data, in presenza di specifiche ipotesi di esonero).
  • ex art. 1 commi 3 e 3-bis D.Lgs. 127/2015, in presenza di fattura elettronica, non c’è più l’esterometro, anche nei rapporti tra Italia e San Marino.

Fattura cartacea San Marino

Il procedimento cartaceo è il seguente:

  • la fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario sammarinese.
  • Il soggetto passivo italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia Entrate.
  • Se entro 30 giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, il fornitore italiano emette nota di variazione in aumento, senza sanzioni e interessi.
  • La cessione beneficia del regime di non imponibilità IVA solo se il cedente ha l’esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con data e timbro a secco circolare con la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Sezione del sito dedicata a SAN MARINO

INTRA UE: requisiti cessioni intra UE di beni

Requisiti cessioni intra UE di beni.

Entra in vigore dal 1/12/2021 il D.Lgs 192/2021, che con soli due anni di ritardo recepisce nell’ordinamento interno le “quick fixes 2020”, modificando alcune disposizioni del DL 331/1993.

Condizioni per la non imponibilità IVA.

Ex art. 41 comma 2-ter intervengono le seguenti due condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA a una cessione di beni:

  • che il cessionario UE abbia comunicato al cedente IT il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall’Italia;
  • che il cedente IT abbia compilato l’INTRASTAT (art. 50, comma 6 DL 331/1993) o ne abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione.

Call-off stock

Il D.Lgs 192/2021 inserisce la disciplina per le operazioni in regime di “call-off stock” (art. 17-bis direttiva 2006/112/CE) o “consignment stock” (v. RM 235/E/1996 e RM 44/E/2000) nei seguenti articoli:

  • art. 38-ter DL 331/1993 per gli acquisti intra UE;
  • art. 41-bis DL 331/1993 per le cessioni intra UE.

La disciplina prevede il trasferimento in sospensione in altro Stato membro di beni propri per la costituzione di uno stock, finchè il destinatario presso cui si trova lo stock prelevi le merci diventandone proprietario: quindi al verificarsi di determinati presupposti, il soggetto che trasferisce i beni non deve identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione delle merci, come invece dovrebbe in via ordinaria ex art. 41, comma 2, lett. c) DL 331/1993).

Requisiti cessioni intra UE di beni (art. 41-bis DL 331/1993).

Il soggetto passivo IVA IT pone in essere una cessione intra UE di beni alle seguenti condizioni:

  • i beni sono spediti o trasportati dal soggetto passivo IT (o da un terzo per suo conto) dall’Italia a destinazione di un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti a un altro soggetto passivo che ha diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra le stesse parti;
  • il soggetto passivo IT non ha la sede della propria attività o una stabile organizzazione nello Stato membro in cui i beni sono spediti;
  • il soggetto UE destinatario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione sono noti al soggetto passivo IT nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il soggetto IT che spedisce o trasporta i beni annota detto trasferimento nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993 e inserisce l’identità e il numero identificativo IVA del soggetto destinatario negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra UE.

La cessione, tuttavia:

  • ha luogo se e quando la proprietà dei beni è trasferita all’acquirente UE, ovvero entro massimo di 12 mesi dall’arrivo nell’altro Stato membro;
  • non ha luogo se entro 12 mesi i beni sono rispediti in Italia e il soggetto nazionale ne annota il ritorno nel registro ex art. 50, comma 5-bis DL 331/1993.

Cessioni a catena (art. 41-ter DL 331/1993)

Le cessioni a catena sono quelle cessioni successive di beni che sono oggetto di un’unica spedizione o trasporto – da uno Stato UE ad un altro – direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente. Per le cessioni successive in cui il trasporto inizia in Italia ed è effettuato da un operatore intermedio (un cedente diverso dal primo cedente), l’operazione non imponibile IVA è quella effettuata nei confronti di tale operatore intermedio, salvo che questi non comunichi al suo fornitore un numero di partita IVA italiano; in tal caso, ha natura di cessione intra UE non imponibile quella posta in essere dall’operatore intermedio.

Le regole armonizzate in tema di prova del trasporto intra UE sono già in vigore dal 01/01/2020, ex art. 45-bis Regolamento UE 282/2011 (il regolamento è  direttamente applicabile nell’ordinamento interno).

Vai alla sezione INTRA UE del sito

INTRASTAT: link rapidi

Di seguito alcuni link rapidi, utili per l’adempimento Intrastat:

INTRASTAT

Software – Programmi per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari

Link: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-intrastat-intrastat

Faq e assistenza online

Link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/intrastat

VIES

Verifica delle partite IVA intracomunitarie, da effettuare prima di ogni operazione con la controparte comunitaria

Link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E CREDENZIALI ACCESSO

Come rinnovare certificati di firma digitale + credenziali di accesso

Link: COME RINNOVARE CERTIFICATI DI FIRMA + CREDENZIALI ACCESSO AGENZIA DOGANE

Mini e-book  utile per:

  • utilizzare Desktop Dogane e rinnovare i certificati di firma digitale (tempo: meno di 15 minuti)
  • rinnovare le credenziali accesso al sito delle Dogane (meno di 5 minuti)
  • utile non solo per l’Intrastat, ma anche per le dichiarazioni doganali, accise, fotovoltaico;
  • come promemoria anche quando il sito dell’assistenza delle dogane non funziona.

SITO DELLO STUDIO

Articolo aggiornato sulle SANZIONI INTRASTAT

Link: https://www.studiogiardini.com/wordpress/intrastat-sanzioni-applicabili-aggiornamento-2021.html

Puoi trovare altre utilità per il tuo lavoro nella sezione UTILITY & DOWNLOAD del sito

INTRASTAT: sanzioni applicabili – aggiornamento 2021

INTRASTAT: sanzioni applicabili – Aggiornamento marzo 2021

Le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat sia i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i soli dati statistici.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI FISCALI 

Dalla lettura dell’art.11 co.4 D.Lgs. 471/1997 sono sanzionabili:

  • omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi,
  • incompleta, inesatta o irregolare compilazione,

Non si applicano invece sanzioni per:

  • correzione spontanea dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti,
  • correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

In pratica le violazioni e relative sanzioni sono le seguenti:

  • Omessa presentazione INTRASTAT: Sanzione da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: Sanzione ridotta al 50% – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare: Sanzione  da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione: 100 euro (1/5 del minimo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso, applicabile alle violazioni fiscali ex art.13 D.Lgs. 472/1997 materialmente si fa pagando la sanzione con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce e presentando l’Intrastat.

Esso può essere fatto:

  • entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat: sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56 (500/9);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50 (500/8);
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42 (500/7)
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

CUMULO GIURIDICO

Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata dal 25% al 200%.

VIOLAZIONI E SANZIONI INTRASTAT DATI STATISTICI

Tali sanzioni si applicano ad oggi solo alle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (DPR 19 luglio 2013 – si tratta dei decreti emanati annualmente ex art.7, co.1, D.Lgs. 322/1989)

I dati statistici sanzionabili sono quelli ex art.6 Decreto MEF 22/02/2010. Le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT sono disciplinate dagli artt. 7 e 11 D.Lgs. 322/1989, e sono le seguenti:

  • da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche
  • da € 516 a € 5.164 per enti e società

Possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. L’art.34, co.5 DL 41/1995, modificato ex art.25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo 1/3 della sanzione richiesta.

VEDI ANCHE:

>>> INTRASTAT: sanzioni 2020 del 20/02/2020

>>> UTILITY PACK INTRASTAT